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Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni.

Dettagli

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Ministero della giustizia
Circ. 12-11-2012
Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.
Circ. 12 novembre 2012 (1).
Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni.
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.
 
Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:
a. gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del D.M. n. 180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
- art. 7, comma 5, lett. d);
- art. 16, comma 4, lett. d);
- art. 16, comma 9, ultimo periodo.
b. per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.


Il Direttore generale
Maria Teresa Saragnano
 
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5
D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 7
D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30

   

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