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Richiesta parere su L. n. 122/1992 (autoriparatori).

Dettagli

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Ministero dello sviluppo economico
Nota 7-11-2012 n. 229051
Richiesta parere su L. n. 122/1992 (autoriparatori).
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Nota 7 novembre 2012, n. 229051 (1).
Richiesta parere su L. n. 122/1992 (autoriparatori).
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
 
Si fa riferimento all'e-mail datata 12 settembre 2012 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparazione, di cui alla L. n. 122/1992, ponendo una serie di questioni in ordine alla materia in oggetto.
Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (competente per territorio), in quanto responsabile del procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene opportuno rispondere al quesito proposto facendo presente quanto segue:
- l'attività di autoriparatore è soggetta a presentazione della SCIA presso la Camera di commercio territorialmente competente (o CPA/CCIAA/altro Ufficio preposto dalla Regione competente per territorio, qualora trattasi di artigiano); è conseguentemente necessario che l'operatore sia iscritto al Registro delle Imprese (o all'Albo Artigiani, se artigiano);
- è necessario che l'interessato, affinché possa svolgere l'attività di autoriparazione in parola, possieda i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 7 della legge n. 122/1992 in oggetto, che qui di seguito si riporta:
«Art. 7
Responsabile tecnico.


1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.».


- è necessario che l'interessato si rivolga direttamente alla competente Camera per ottenere gli elementi informativi relativi agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente, ovvero agli Istituti pubblici competenti in materia;
- si ricorda che rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli (art. 1 della L. n. 122/1992);
- circa l'attività di autoriparatore in forma itinerante si ritiene necessario trasmettere copia della Circ. 2 luglio 2012, n. 3653/C.
In ordine alla possibilità, poi, che l'interessato possa svolgere "occasionalmente" l'attività di autoriparatore (in quanto l'interessato lavora come operaio presso una officina meccanica), è opportuno, a parere della Scrivente, far presente che tale eventualità debba essere soggetta alla preventiva verifica dell'insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali, che impongano determinati orari di apertura alle imprese esercenti attività di autoriparazione; qualora l'insussistenza sia effettivamente riscontrata e quindi l'orario di apertura sia libero, sembra doversi ritenere che nulla osti al riguardo, come peraltro già fatto presente da questa Amministrazione, per un caso analogo, con nota 22 ottobre 2007, n. 9846; spetta in ogni caso alla competente Camera di commercio procedere alle verifiche in parola, nell'ambito del procedimento di cui è istituzionalmente responsabile. In ogni caso è comunque necessario premettere che condizione imprescindibile affinché, in linea generale, possa essere esercitata l'attività di autoriparazione è che il responsabile tecnico (titolare dell'impresa individuale o preposto) svolga la funzione in modo costante e continuativo poiché altrimenti la situazione si configurerebbe - a parere della Scrivente - come un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 122 del 1992, nonché dall'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, in quanto verrebbe meno, in tal caso, "l'esercizio continuativo delle sue funzioni" che costituisce principio cardine/fondamentale. Infatti il responsabile tecnico ha il precipuo compito di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti assicurando ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge.
Indicazioni chiare, in merito all'argomento in esame, sono rinvenibili, d'altra parte, anche nella Circ. 27 marzo 1998, n. 3439/C (che pur relativa all'attività di impiantistica risulta applicabile, sul punto, anche all'attività di autoriparazione) laddove viene richiesto, al responsabile tecnico, di sottoscrivere la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto ___________________________, nominato responsabile tecnico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa".
Una conferma, seppure indiretta, di quanto sopra esposto appare desumibile, ad avviso della Scrivente, anche dalla Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT del Ministero dei trasporti e delle navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, si ribadisce che la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.


Il Dirigente
Marco Maceroni
 
L. 5 febbraio 1992, n. 122, art. 7
L. 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1
Nota 22 ottobre 2007, n. 9846
Circ. 27 marzo 1998, n. 3439/C
Circ. 2 luglio 2012, n. 3653/C
Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT

   

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