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Guardia di Finanza: "istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede per il personale militare nonché i benefici accessori di cui al D.P.R. n. 164 del 2002;"

Dettagli

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Forze Armate - Guardia di Finanza
FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 05-11-2012, n. 2223
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con gravame, notificato il 15 dicembre 2012 e depositato il giorno 23 successivo, il ricorrente esponeva:
a) di essere militare appartenente alla Guardia di Finanza e di avere prestato servizio presso il Comando Brigata di (Lpd);
b) di essere stato trasferito in occasione della soppressione della Brigata di appartenenza avvenuta per effetto della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei reparti dipendenti dal Comando regionale Sicilia;
c) di aver inoltrato istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede per il personale militare nonché i benefici accessori di cui al D.P.R. n. 164 del 2002;
d) di aver ricevuto l'atto impugnato di rigetto della propria domanda.
Tutto ciò premesso impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 e dell'art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Si costituiva l'amministrazione intimata, che chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo, tra l'altro, che il trasferimento era avvenuto a domanda e che, dunque, non spettavano i benefici richiesti.
All'udienza pubblica del 25 settembre 2012 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione
La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata negata al ricorrente (militare della Guardia di Finanza trasferito a seguito della soppressione del reparto di appartenenza in sede da lui stesso indicata) la corresponsione della "indennità di trasferimento" di cui alla L. n. 86 del 2001, nonché i benefici accessori di cui al D.P.R. n. 164 del 2002.
Con unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 e dell'art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
La censura è fondata.
L'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 stabilisce: "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".
L'art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, disciplina, invece, il trattamento economico dovuto in caso di trasferimento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovverosia quello dell'amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e quello del dipendente al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le cui aspirazioni possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Nell'ambito di tale orientamento è stato, in particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (in tal senso ex plurimis C.G.A., s.g., 27 marzo 2012, 347 e 14 aprile 2010, n. 467; Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2006, n. 2670; TAR Sicilia Catania, III, 12 maggio 2011, n. 1197 e 9 luglio 2007, n. 1182; T.A.R. Molise, I, 21 ottobre 2011, n. 630; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2002, n. 605).
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha avanzato domanda di trasferimento su sollecitazione della Amministrazione in quanto sarebbe stata soppressa la Brigata di appartenenza a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando regionale Sicilia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d'ufficio, in quanto non è avvenuta per libera scelta, ma su sollecitazione della Amministrazione al fine di contemperare l'interesse pubblico con gli interessi personali e familiari del dipendente, senza comportare il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto (d'autorità) e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso (in tal senso Tar Sicilia Catania, III, 9 luglio 2007, n. 1182).
Concludendo, per le ragioni esposte, nonché in considerazione del fatto che non risultano contestati gli altri presupposti e requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei benefici invocati, il ricorso va accolto. Per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato e riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001 ed all'art. 47 del D.P.R. n. 164 del 2002.
Su tali somme, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri enucleati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 3.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle somme di denaro nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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