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restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidata e dovuta ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, nominati Ufficiali in s.p.e.

Dettagli

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N. 08018/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06810/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6810/2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 6.6.2011 dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate recante richiesta di restituzione premio di previdenza;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO
Con atto notificato il 15 luglio 2011, depositato nei termini, i Sig.ri -- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti emessi dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate in data 6 giugno 2011, con i quali è stata richiesta la restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidata e dovuta ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, nominati Ufficiali in s.p.e.
I ricorrenti fanno presente di aver beneficiato della liquidazione del premio di previdenza sottufficiali da parte del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito, spettante ai sensi della legge n. 930 del 1933.
Successivamente, con i provvedimenti oggetto della presente impugnativa, la Cassa di Previdenza delle Forze Armate ha chiesto ai ricorrenti la restituzione delle somme precedentemente erogate, sul presupposto che le stesse sarebbero state liquidate erroneamente, in quanto l’art. 1919 del D. L.vo n. 66 del 15 marzo 2010 non disciplina il pagamento dell’indennità supplementare ai sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, ma solo a quelli dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 2186 e 2187 del D. L.vo n. 66/2010, dell’art. 11 disposizioni sulla legge in generale, del R.D.L. 22/6/1933, n. 930, dell’art. 2 del D.P.R. n. 211 del 2009.
Si sostiene che sulla base del combinato disposto degli artt. 2186 e 2187 del Codice Militare, ed in conformità a quanto disposto dall’art. 12 delle preleggi, la normativa applicabile nei confronti dei ricorrenti deve essere unicamente quella precedentemente in vigore, ossia il R.D.L. n. 930 del 1933 (istitutivo del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito).
2) Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 1919 del D. L.vo n. 66/2010, dell’art. 2 del D.P.R. n. 212/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erronea motivazione.
Si sostiene una interpretazione estensiva e/o analogica della disposizione contenuta nell’art. 1919 del Codice dell’Ordinamento Militare, al fine di non operare ingiustificate discriminazioni tra gli appartenenti alle Forze Armate, dovendosi attribuire gli stessi vantaggi economici e/o contributivi previsti dal suddetto articolo anche ai sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.
3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 14 della legge delega 28 novembre 2005 n. 246). Sviamento di potere. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e/o manifesta illogicità.
Si sostiene la illegittimità dell’abrogazione delle parti legislative concernenti il trattamento previdenziale integrativo, e nel caso di specie il regio decreto n. 930 del 1933 recante: “Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del Regio esercito”.
Con motivi aggiunti notificati il 7 settembre 2011, i ricorrenti hanno impugnato i successivi provvedimenti della Cassa delle Forze Armate, Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza, con i quali è stata definitivamente confermata la richiesta di restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidato, dovuta ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in s.p.e. nominati Ufficiali in s.p.e.
I ricorrenti contestano l’interpretazione fornita dall’Amministrazione della disposizione di cui all’art. 1919 del D. L.vo n. 66/2010, che non prevede un diniego espresso al versamento dell’indennità di cui all’art. 1914 a favore dei Carabinieri.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti adottati dall’Ufficio gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, con i quali si richiede ai ricorrenti, Sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, la restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità supplementare a seguito della loro nomina al grado attuale.
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, infatti, premesso che la normativa previgente all’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66/2010) subordinava la concessione della indennità di cui è causa esclusivamente agli iscritti al Fondo di previdenza sottufficiali del Regio Esercito (R.D.L. n. 930/1933), che avessero conseguito “diritto a pensione vitalizia”. Pertanto, condizione necessaria per aver diritto a tale indennità, oltre alla iscrizione al relativo fondo, con una durata minima di iscrizione di sei anni, era l’acquisizione del diritto al trattamento economico di quiescenza.
Alla luce di tale quadro normativo appare evidente come la nomina ad Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Arma dei Carabinieri proveniente dai sottufficiali non possa ritenersi idonea a concretizzare il diritto alla percezione della indennità in parola. Né è possibile ricavare tale diritto da una interpretazione estensiva ed equitativa di quanto previsto dall’art. 1919, primo comma, del Codice dell’Ordinamento Militare per il caso dei sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare, atteso che trattasi di una scelta legislativa non censurabile in sede di legittimità.
Va, peraltro, rimarcato che il D. L.vo n. 66/2010 nella previsione generale di cui all’art. 1914, secondo cui “agli Ufficiali e ai Sottufficiali in servizio permanente, nonché agli Appuntati e Carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’art. 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta una indennità supplementare”, conferma come elemento unico ed essenziale per la concessione del suddetto beneficio sia la cessazione dal servizio con diritto a pensione, condizione che non si riscontra nel caso in esame.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso, così come i successivi motivi aggiunti, va respinto, mentre si rinvengono valide ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai successivi motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:


Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore




 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 


 


 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



   

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