Polizia Municipale: "accertamento della illegittimità, inammissibilità, invalidità o irragionevolezza dello storno-recupero operato dal Comune "

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 13 Novembre 2012 00:29
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Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 27-09-2012
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.5.2012, ..... hanno convenuto in giudizio COMUNE DI (Lpd) per l'accertamento della illegittimità, inammissibilità, invalidità o irragionevolezza dello storno-recupero operato dal Comune convenuto e l'annullamento di ogni provvedimento conseguente e la condannai di COMUNE DI (Lpd) (Lpd) alla restituzione dei relativi importi; con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituito in giudizio COMUNE DI (Lpd) (Lpd) contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
I ricorrenti, tutti dipendenti del COMUNE DI (Lpd) (Lpd) con qualifica di agenti di polizia municipale, si dolgono nel presente giudizio che l'amministrazione convenuta illegittimamente abbia provveduto allo storno di una quota parte dell'incentivo di produttività del 2009 liquidato con la busta paga di giugno 2010.
In particolare i ricorrenti censurano la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore comunale, dell'avvio del relativo procedimento amministrativo nonché del relativo provvedimento finale; nel merito, inoltre, pur dando atto delle novità normative introdotte dal decreto-legge 78/2010 (che prevede che il rinnovo contrattuale del personale dipendente per il biennio 2008-2009 e i relativi miglioramenti economici non possono, comunque comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%) si duole del fatto che, se l'amministrazione comunale avesse erogato l'incentivo per la produttività 2009 nei termini previsti dal CIA (ovvero entro il 31 maggio 2010 anziché, come effettivamente verificatosi, nel giugno 2010) non avrebbero trovato nei loro confronti le novità legislative che escludevano limite alcuno alla erogazione dell'incentivo se non con riferimento ai compensi relativi alla mensilità successiva alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
In diritto il già richiamato art. 9, comma 4, DL 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) così prevede: I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
È senza dubbio inequivoco che la norma in questione preveda un preciso vincolo in capo alle amministrative pubbliche con riferimento agli aumenti retributivi del personale che non possono risultare superiori al 3,2%.
La norma, del pari, assolutamente è chiara nel precedere la sua applicazione con riferimento agli importi erogati dal mese di giugno 2010.
Sotto tale specifico profilo deve innanzitutto essere disatteso il primo motivo di censura dei ricorrenti i quali si dolgono del fatto che sussistesse in capo al COMUNE DI (Lpd) (Lpd) un obbligo, previsto dal contratto collettivo decentrato, di provvedere all'elevazione dell'incentivo entro il 31 maggio 2010; la circostanza evidentemente risulta particolarmente significativa essendo pacifico che la novella legislativa di cui si è dato conto non prevedesse nessun obbligo in capo all'amministrazione di recuperare gli importi corrisposti in misura superiore al 3,2% ma già erogati prima dell'entrata in vigore del DL.
Come correttamente evidenziato nella propria memoria difensiva dal Comune resistente, difatti, il contratto collettivo decentrato rilevante nel presente giudizio non è certamente quello versato in atti da parte ricorrente sub doc. 1.
Quest'ultimo infatti, come espressamente previsto dall'articolo 1, trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso vale a dire dal 10 giugno 2010.
Il contratto collettivo decentrato di riferimento, invece, risulta essere quello versato in atti dalla parte resistente.
L'articolo 15 di tale contratto, contrariamente alla norma analoga del contratto prodotto da parte ricorrente, non individua in capo all'amministrazione il termine del 31 maggio per la liquidazione dell'incentivo di proprietà bensì si limita a prevedere la necessaria valutazione dell'NTV cui le relative relazioni devono pervenire entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo (sebbene poi la valutazione motivata delle relazioni debba avvenire entro la fine del mese di marzo).
Ne deriva quindi che senza dubbio alcuno i ricorrenti, al 31 maggio 2010, non avessero alcun diritto contrattualmente previsto ad avere la liquidazione dell'incentivo.
Non senza considerare che se anche si volesse aderire alla tesi di parte ricorrente, l'effetto non sarebbe comunque l'accoglimento del ricorso.
Difatti si è già detto che la normativa introdotta dalla DL 78 cit. non lascia all'amministrazione alcun margine apprezzabile di valutazione.
In altri termini qualunque incentivo liquidato a decorrere dalla mensilità di giugno 2010 risulta illegittimamente corrisposto imponendo uno specifico obbligo (evidentemente a pena di responsabilità erariale e contabile) di recupero del relativo trattamento corrisposto in eccedenza rispetto ai limiti di legge.
Da ciò deriva che in ogni caso parte ricorrente non può nel presente giudizio richiedere la corresponsione di importi a titolo di incentivo (così come nelle conclusioni di cui alla ricorso) ma, al limite, avrebbe dovuto richiedere la condanna del Comune convenuto al relativo risarcimento del danno.
In ogni caso, per quanto detto, non risulta esservi alcuna fonte normativa primaria e secondaria che imponesse a COMUNE DI (Lpd) (Lpd) di corrispondere i ricorrenti gli incentivi dell'anno 2009 entro il successivo 31 maggio 2010.
Per ciò solo l'avvenuta liquidazione degli importi nel mese di giugno comporta, per la parte in esubero rispetto ai limiti di legge, l'obbligo in capo all'amministrazione di operare il recupero delle somme così come verificatosi nel caso di specie.
Il Comune convenuto ha inoltre versato in atti la determinazione dirigenziale n. 518 del 24 maggio 2011 e la conseguente nota del 7 giugno dello stesso anno (atto ufficiale dell'amministrazione indirizzato anche a tutti dipendenti comunali, circostanza che all'evidenza assorbe tutte le censure dei ricorrenti sopra richiamate sui vizi del procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimento pubblico che avrebbe dovuto i essere conosciuto con la ordinaria diligenza) in cui veniva comunicato il recupero della quota di integrazione del fondo per l'anno 2009.
Peraltro, con un trattamento di maggior favore per i lavoratori, il Comune disponeva che, a fronte di erogazioni per i dipendenti eccedenti la misura di legge per Euro 41.894,53, venissero utilizzate in preventiva compensazione economie degli anni precedenti per Euro 24.393,81, con la conseguenza che l'ammontare degli importi corrisposti oltre i limiti di legge risultava pari alla minor somma di Euro 17.450,72.
Per quanto detto il ricorso non può trovare accoglimento, l'assoluta particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.