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..dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria con l'assegnazione di mansioni rientranti in tale ruolo..

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 16-07-2012, n. 1438
Fatto - Diritto (Lpd)Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-Il sig. (Lpd), odierno ricorrente, è stato dipendente della Polizia penitenziaria con la qualifica di "Assistente" - V livello funzionale -, già in servizio presso la Casa Circondariale di (Lpd). Nel 1994 è stato sottoposto a visita medica presso la competente Commissione Medico Ospedaliera per verificarne la permanenza dell'idoneità all'impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992.
La predetta Commissione, ha ritenuto il ricorrente "non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia Penitenziaria ma si idoneo nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria e nelle altre amministrazioni civili dello Stato" (cfr. verbale del 22 aprile 1995).
L'interessato ha quindi presentato in data 28 aprile 1995 richiesta, ex articolo 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992, diretta ad ottenere il trasferimento "nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Amministrazione Penitenziaria, svolgendo una mansione che riguarda i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria"; richiesta invero respinta con D.M. del 28 settembre 1995.
Inoltre, con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale del Personale n.112024/19001 del 2 ottobre successivo, la stessa Amministrazione ha disposto, nei confronti dell'odierno ricorrente, la cessazione dal servizio per infermità poiché giudicato non idoneo al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
Avverso i suddetti provvedimenti il sig. (Lpd) ha proposto dinanzi a questo T.A.R. tre ricorsi (R.g. n. 2660/1995, n. 3926/1995 e n. 910/1996), successivamente riuniti e decisi favorevolmente con sentenza n. 730/1997 di annullamento degli atti gravati, mai appellata nei termini di rito.
In particolare, con tale decisione è stato riconosciuto che "dalla fitta corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e il dipendente dopo la presentazione della istanza con cui chiedeva di essere utilizzato in altri ruoli della polizia penitenziaria emerge la disponibilità del dipendente - dichiarato dalla Commissione medico ospedaliera inidoneo alle mansioni di istituto ma idoneo a mansioni del ruolo tecnico - a svolgere qualunque altra mansioneassegnatagli dalla Amministrazione".
Con decreto del capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria datato 31 agosto 2000, 1'Amministrazione resistente, in dichiarata esecuzione della citata sentenza, ha poi disposto la reintegrazione in servizio. Detta reintegrazione in servizio è stata tuttavia attuata mediante trasferimento ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. n. 443 del 1992, con inquadramento in soprannumero nel profilo professionale di Operatore amministrativo - Area B, posizione economica B2 nei ruoli civili dell'Amministrazione; non nel comparto Sicurezza bensì nel comparto Ministeri e peraltro con decorrenza giuridica ed economica dalla data di nuova assunzione.
Con ricorso ex art. 414 c.(Lpd)c., depositato il 16 giugno 2003, l'interessato ha pertanto convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sezione Lavoro, 1'Amministrazione resistente per sentir:
"- accertare e dichiarare il diritto... ad essere reinserito in servizio nei ruoli della Polizia Penitenziaria di originaria appartenenza con l'assegnazione di mansioni adeguate alle proprie attitudini e competenze;
- dichiarare, in ogni caso, il diritto... a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria;
- per l'effetto condannare il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari a provvedere in ordine all'inquadramento nei ruoli della polizia penitenziaria e/o alla retrodatazione della decorrenza giuridica della posizione lavorativa del ricorrente con riferimento al pregresso periodo lavorativo dello stesso, con la corresponsione delle differenze economiche a tale titolo maturate, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare, infine, il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio ex art. 93 c.(Lpd)c. ".
Con sentenza n. 14227 del 2008, il Giudice del lavoro di Bari aveva accolto il ricorso proposto dal sig. (Lpd) ma la Corte di appello ha annullato la decisione per difetto di giurisdizione. L'interessato ha dunque proposto il gravame in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con atto depositato il 3 giugno 2010 chiedendo la reiezione del gravame e all'udienza del 12 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame è fondato e va accolto.
Il Collegio ritiene di condividere l'iter argomentativo seguito dal giudice ordinario che aveva motivato la decisione favorevole al ricorrente nei seguenti. termini:
"il Ministero ha dedotto che nella Polizia Penitenziaria non esistono ruoli tecnici e che per tale ragione ha dovuto inquadrare il ricorrente nel profilo di operatore amministrativo. Tale circostanza, tuttavia, non risulta affatto dimostrata; trattasi di tesi difensiva, peraltro, già giudicata infondata dal TAR nella sentenza in atti. Al contrario, l'Amministrazione ha assunto nei confronti del (Lpd) un comportamento non conforme alla disciplina vigente in materia di utilizzazione del personale colpito da infermità ma con capacità residuale di lavoro per le attività tecniche della (Lpd)A. e delle altre forze di Polizia di Stato; e tanto in ragione del fatto che dapprima non si è attenuta alle valutazioni della Commissione medico ospedaliera e successivamente non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di assegnazione ai compiti di autista, giungendo infine ad emettere provvedimento di cessazione definitiva dal servizio per infermità nei confronti del ricorrente.
Successivamente all'annullamento di tali atti amministrativi, il ricorrente aveva diritto ad essere reimmesso nel ruolo di originaria appartenenza; al contrario, egli è stato ingiustamente trasferito dal ruolo di assistente di Polizia Penitenziaria a quello del personale del comparto ministeri (profilo operatore amministrativo - Area B posizione economica B2), pur se (come si evince anche dal decreto del 31.08.2000) riconosciuto idoneo per lo svolgimento delle attività tecniche della Polizia Penitenziaria;
Ne consegue che il ricorrente ha ancora il diritto di far parte legittimamente del Corpo di Polizia Penitenziaria nei ruoli di originaria appartenenza con l'assegnazione di mansioni adeguate alle proprio attitudini e competenze e con il riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di Polizia Penitenziaria. Occorre considerare, altresì, che a seguito del provvedimento illegittimo della (Lpd)A., il ricorrente è stato posto in aspettativa dal 1995fino al decreto di passaggio ad altro ruolo, datato 31.08.2000, e che in tale arco temporale non ha potuto beneficiare degli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale comparto sicurezza, come disposto dall'articolo 68, L. n. 3 del 1957 per il dipendente posto in aspettativa, ragion per cui il suo trattamento economico, relativo alla qualifica di assistente, non ha subito alcuna variazione in aumento nel suddetto periodo.
Successivamente al decreto del 31.08.2000, come già evidenziato, la reintegrazione del ricorrente. in servizio è avvenuta non nel profilo professionale di originaria appartenenza, bensì in quello di operatore amministrativo - Area B, posizione economica B2, con decorrenza economica dalla data della reintegrazione, come se si trattasse dunque di una nuova assunzione, e tale circostanza ha ovviamente prodotto a danno del (Lpd) l'illegittima perdita dei benefici economici, ivi compresi gli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale comparto sicurezza, del pregresso inquadramento".
Analogamente, per quanto attiene al quantum debeatur , il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato peritale depositato innanzi al giudice ordinario.
Il Consulente ha dapprima rideterminato per il periodo 1.1.1996 - 30.9.2000 le differenze retributive spettanti al sig. (Lpd) collocato in aspettativa e, per il periodo 1.10.2000 - 31.10.2006, le differenze retributive spettanti al ricorrente per l'inquadramento economico nel profilo professionale di "Operatore Amministrativo" area B2 in quanto peggiorativo rispetto a quello spettante con la qualifica di Assistente Capo - V livello; pervenendo alla conclusione che spetta all'odierno ricorrente il complessivo importo di Euro 52.293,89 lordi, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31.10.2006, oltre ulteriori interessi e rivalutazione a decorrere dal novembre 2006 sino al soddisfo.
3.- In sintesi il ricorso va accolto e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere reinserito in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria con l'assegnazione di mansioni rientranti in tale ruolo nonchè a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria e con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere al suddetto inquadramento e a pagare le differenze retributive come innanzi quantificate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
(Lpd)Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
a) dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria con l'assegnazione di mansioni rientranti in tale ruolo;
b) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria e ordina all'Amministrazione di provvedere al suddetto inquadramento;
c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive che quantifica in complessivi Euro 52.293,89 (cinquantaduemiladuecentonovantatre/89) lordi, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31.10.2006, oltre ulteriori interessi e rivalutazione a decorrere dal novembre 2006 a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
d) condanna infine l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente complessivamente liquidandole in Euro.1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva e cap come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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