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questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 43 della L. n. 121 del 1981 nella parte in cui esclude il Corpo dei Vigili del Fuoco dal comparto sicurezza.

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2012, n. 6378
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto notificato il 3 marzo 2012, depositato nei termini, il Sig. (Lpd) e gli altri ricorrenti indicati nell'epigrafe del ricorso hanno chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l'effetto dell'inutile decorso del termine assegnato a provvedere giusta atti stragiudiziali di significazione e diffida del 28 luglio - 17 ottobre 2011; con il medesimo atto i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria del loro diritto alla equiparazione giuridica ed economica con gli appartenenti ai Corpi militari e ai Corpi militarizzati dello Stato, estendendo ai ricorrenti quanto già riconosciuto ai secondi ai fini: a) dello scorrimento retributivo; b) della promozione al grado/qualifica superiore all'atto dell'entrata in quiescenza; c) dello sbocco alla carriera dirigenziale della componente amministrativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; d) dell'istituzione ed inquadramento, comprensivo del ruolo dirigenziale, del ruolo dei chimici e biologi e dell'istituzione delle Direzioni Sanitaria e Ginnico-sportiva.
I ricorrenti lamentano le differenze tra l'assetto normativo che regola il regime giuridico/economico del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e quello che disciplina le Forze Armate e di Polizia ed espressamente richiedono che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 43 della L. n. 121 del 1981 nella parte in cui esclude il Corpo dei Vigili del Fuoco dal comparto sicurezza.
Inoltre i ricorrenti sostengono che l'ordinamento pubblicistico del personale del Corpo (D.Lgs. n. 217 del 2005 e L. n. 252 del 2004) non avrebbe realizzato l'equiparazione (normativa ed economica) tra il personale del Corpo e quello delle Forze di Polizia.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso non potendosi configurare un obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione dell'Interno, mentre nel merito contesta le argomentazione avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, si appalesa fondata.
Va premesso che le richieste formulate dai ricorrenti con le diffide notificate all'Amministrazione, mirano a contestare l'attuale assetto ordinamentale del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché la normativa regolante il rapporto di lavoro degli stessi con l'Amministrazione dell'Interno.
Va, inoltre, precisato che la diffida presuppone in capo al soggetto intimato l'esistenza di un formale obbligo di provvedere, a cui è correlato un interesse giuridicamente rilevante in capo al soggetto legittimato a proporre la diffida. Nella fattispecie, appare logico ritenere che quale soggetto passivo legittimato a provvedere vada individuato nelle Assemblee legislative parlamentari, uniche depositarie del potere di intervenire in relazione a quanto richiesto dai ricorrenti con una serie di provvedimenti di natura normativa per modificare, così come richiesto dai ricorrenti, l'attuale assetto ordinamentale del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco disciplinato dal D.Lgs. n. 217 del 2005. Peraltro appare pacifico che nei confronti delle Assemblee legislative non è configurabile la possibilità di esperire un atto di diffida, attesa la natura non amministrativa delle funzioni dalle stesse svolte e della loro collocazione nell'assetto istituzionale dello Stato. Pertanto, nella fattispecie, l'atto di diffida non può che essere considerato come una mera istanza priva di una sua specifica rilevanza in ordine al potere di agire della pubblica amministrazione. Va, quindi, conclusivamente affermato che nel caso di specie non si rinvengono i presupposti necessari per potersi configurare in capo all'Amministrazione intimata la sussistenza dell'obbligo di provvedere sulle diffide notificate dai ricorrenti che presuppongono invece l'adozione di specifici atti normativi da parte del potere legislativo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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