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Armi ed esplosicvi: "rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, dotato di un sistema di blocco della lama"

Dettagli

 

Armi ed esplosivi -
ARMI ED ESPLOSIVI   -   CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2012) 03-09-2012, n. 33604
Fatto Diritto (Lpd)Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 10.2.2012, la corte d'appello di Genova confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della stessa città, nei confronti di (Lpd), ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 699 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno di arresto. Lo stesso era stato trovato a bordo della sua auto, in compagnia di (Lpd)(Lpd) che ne era alla guida, auto nel cui cruscotto era stato rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, dotato di un sistema di blocco della lama. La Corte territoriale disattendeva il gravame interposto dall'imputato, in ragione del fatto che l'auto su cui fu trovato il coltello era del (Lpd) e che egli sedeva proprio davanti al cruscotto ove venne rinvenuto. Non solo, ma veniva aggiunto che non poteva apprezzarsi l'ipotesi alternativa che il coltello fosse del (Lpd), essendo del tutto insignificante al riguardo il dato che egli fosse occasionalmente alla guida dell'auto, tanto più che il (Lpd) era presente sulla sua auto di cui aveva la esclusiva disponibilità.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, per dedurre quattro motivi di ricorso:
2.1 violazione di norme processuali ed in particolare dell'art. 533 c.(Lpd)(Lpd), comma 1, artt. 605 e 129 cod. proc. pen.: la proprietà dell'auto su cui fu trovato il coltello non consentirebbe di addivenire alla conclusione che il coltello va attribuito al proprietario dell'auto. Viene contestato che non sia stata disposta l'audizione del (Lpd) e che l'affermazione di colpevolezza sia stata fondata su un compendio non univocamente significativo.
2.2 violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., atteso che il giudice avrebbe dovuto attivare i suoi poteri di integrazione istruttoria, non risultando adeguata la motivazione offerta, quanto al fatto che il teste non venne citato, poichè la parte non lo aveva richiesto.
2.3 violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.. Non potevano essere utilizzati ai fini del giudizio le dichiarazioni del sovr. Z., che aveva fermato l'imputato e che rappresentò che il (Lpd) era molto agitato e che continuava a guardare il cassetto da cui poi venne estratto il coltello. Trattasi di valutazioni soggettive, fuorvianti che nulla hanno a che fare con l'obiettività dei dati su cui deve fondarsi una sentenza.
2.4. Violazione dell'art. 699 c.(Lpd), comma 2 e (Lpd) n. 110 del 1975, art. 4. Il fatto andava inquadrato nell'ipotesi contravvenzionale, in quanto il coltello, seppure dotato di lama ripieghevole, non poteva essere considerato come un coltello a serramanico, in ragione della forma della lama non acuminata.
Motivi della decisione
Il ricorso si profila inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Non è apprezzabile alcun deficit motivazionale, in quanto i giudici di merito hanno legato la titolarità del coltello rinvenuto all'interno del cruscotto dell'auto, al proprietario dell'auto stessa, considerando del tutto irrilevante che l'auto fosse stata affidata temporaneamente alla guida di (Lpd)(Lpd), sotto il controllo del (Lpd).
Il percorso logico argomentativo seguito fa leva su dati di comune esperienza e non può quindi ritenersi affetto da forzature o estremizzazioni.
I giudici di merito non hanno violato l'art. 507 cod. proc. pen. nel non aver disposto l'audizione del (Lpd) poichè, come è stato detto, la testimonianza non rivestiva carattere di decisività, atteso che non essendo stato egli il proprietario dell'auto, ben difficilmente poteva ritenersi che fosse a lui riconducibile l'azione di collocamento del coltello all'interno del cruscotto e poi perchè la posizione processuale del menzionato era tale che non avrebbe potuto essere sentito come testimone.
Le valutazioni operate dal sovrintendente Z. non hanno rivestito alcuna forza probante e si collocano al di fuori del percorso logico valutativo.
Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen.: è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato (Lpd) e (Lpd) dalla (Lpd) n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.(Lpd), comma 2, (Sez. 1^ 27.3.2008, n. 16685).
Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell'art. 616 c.(Lpd)(Lpd), così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
(Lpd)Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

   

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