Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Cassazione: "abusando dei poteri inerenti alla funzione di Sovrintendente Capo"

Dettagli

CASSAZIONE PENALE   -   CONCUSSIONE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-06-2012) 25-06-2012, n. 25179
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28/02/2011 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado del 13/06/2008 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva condannato (Lpd) alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p., per avere - ((Lpd)) - abusando dei poteri inerenti alla funzione di Sovrintendente Capo, in concorso con l'agente scelto (Lpd), entrambi appartenenti al Corpo di Polizia Stradale, minacciato (Lpd) di contestargli infrazioni al codice della strada, relative al sovraccarico del camion e alla mancanza del telone di copertura, contravvenzioni che avrebbero comportato la decurtazione di "punti patente", con conseguente pregiudizio per lo stesso di continuare a svolgere con regolarità l'attività di autista, e per avere così costretto ovvero indotto il Ca. a consegnare loro la somma di Euro 10.
Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza del C. fosse stata dimostrata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale, in un più ampio contesto di narrazioni riguardanti le vessazioni di cui sia egli che gli altri autisti della ditta per la quale lavoravano, erano stati sottoposti per iniziativa degli appartenenti a varie pattuglie della polizia stradale che avevano fermato i loro camion, aveva ricordato come il ((Lpd)) fosse stato fermato dal "maresciallo" il quale, dopo avergli contestato di "camminare con quel camion... senza teloni, sovraccarico...", gli aveva chiesto "cosa dovessero fare"; alla sua risposta "maresciallo, cosa vuole fare?", lo stesso gli aveva replicato con la frase "lascia qualcosa e se ne vada", talchè egli aveva consegnato al pubblico ufficiale Euro 10.
Aggiungeva la Corte territoriale come la pena inflitta fosse stata determinata in misura minima e con la concessione delle "attenuanti generiche nella loro massima estensione", e come la sentenza di primo grado dovesse essere confermata anche in ordine alle statuizioni civili, essendo irrilevante la mancanza di specifica motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionate assegnata in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso t'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giorgio Terranova, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi.
2.1. Con i primi tre motivi, sono state denunciate la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello motivato la conferma della sentenza di condanna di primo grado, senza rispondere alle specifiche doglianze riguardanti la credibilità della persona offesa, la quale aveva offerto una deposizione contraddittoria e scarsamente credibile, per avere, in particolare, attribuito all'imputato una qualifica, quella di "maresciallo", diversa da quella effettivamente posseduta di "sovraintendente capo";
e per avere la Corte di appello omesso di fornire una motivazione sulle segnalate circostanze della mancanza, al momento del fermo da parte dell'imputato, della carta di circolazione del camion, e del fatto del trasporto di pietrame, circostanze che avrebbero comunque impedito al C. di elevare al Ca. una contravvenzione tanto per eccesso di carico quanto per mancanza del telone; ed ancora, del fatto che l'imputato avesse comunque elevato altre contravvenzioni sia al Ca. che al proprietario del camion. 2.2. Con il quarto ed il quinto motivo, sono state denunciate la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale ridotto la pena inflitta fino ad anni due mesi otto di reclusione, nonostante il riconoscimento della concessione delle attenuanti generiche "nel massimo della estensione"; e per non avere la stessa Corte offerto alcuna giustificazione sulle ragioni della concessione della provvisionale e della sua quantificazione.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. I primi tre motivi sono stati formulati per dedurre ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente, infatti, solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza gravata, ma non ha prospettato alcuna contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato ad alcune specifiche emergenze processuali. In tal mondo, lungi dal proporre un travisamento delle provè, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile "incursione sui fatti", vale a dir una rivalutazione dell'intero materiale conoscitivo rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa rispetto alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Riguardano questioni di fatto e sono manifestamente infondati.
Peraltro, la Corte di appello di Catania ha dato una giustificazione convincente, che logicamente va esente da qualsivoglia censura, su tutti gli aspetti fattuali evidenziati nei ricorso, spregando come, ai fini della configurabilità del contestato delitto di concussione fosse irrilevante che l'iniziativa, di cui il pubblico ufficiale aveva minacciato il compimento, fosse legittima o illegittima (v.
pag. 10 della sentenza gravata), essendo, perciò ininfluente la mancanza della carta di circolazione e la natura del materiale trasportato che, a dire dell'imputato, avrebbero impedito la elevazione della contravvenzione paventata dalla persona offesa.
Palesemente irrilevanti sono, altresì, l'appellativo usato dal Ca. nei riguardi del C. ("maresciallo" anzichè "sovraintendente") ed il fatto che il pubblico ufficiale avesse, comunque, elevato delle contravvenzioni, evidentemente di natura diversa da quelle, ben più gravi, prospettate al conducente del camion per costringerlo ovvero indurlo alla dazione della indicata somma di denaro.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello non ha commesso alcun errore nel sostenere che la pena inflitta in primo grado all'imputato "non (potesse) essere ulteriormente ridotta" per l'avvenuta "concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione", in quanto il giudice di primo grado era partito, nel computo, da una pena base di anni quattro mesi sei di reclusione, talchè la successiva riduzione, nel massimo consentito, di un terzo, aveva correttamente condotto alla quantificazione della pena finale nella misura poi confermata dalla Corte distrettuale.
4. Anche il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (così, tra le tante, Sez. 4, Sentenza n, 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv.
248348).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei presente procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura meglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica