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Divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.

Dettagli

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 23-10-2012 n. 24/2012
Divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
Circ. 23 ottobre 2012, n. 24/2012 (1).
Divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
 

 
Alle
Direzioni reg.li e terr.li del lavoro
 
Alla
D.G. per l'attività ispettiva - Div. III
 
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
 
 
Ag. prov. prot. ambiente e tutela del lavoro
 
Alle
Asl - per il tramite degli assessorati alla sanità delle regioni
 
All'
Inail - ex Ispesl - D.T.S. e D.OM
 
Alle
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
 
Alle
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
e, p.c.:
Al
Ministero dello sviluppo economico
 
 
Dipartimento per l'impresa e l’internazionalizzazione
 
 
D.G.M. C.C.V.N.T. - Div. XVIII
 
Al
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
 
 
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
 
 
Uff. COSVIR III
 
 
Loro sedi




 
La Commissione Europea, esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 9 della Dir. 2006/42/CE (cosiddetta direttiva macchine, recepita nell'ordinamento nazionale col D.Lgs. n. 17/2010), ha riconosciuto, con decisione assunta in data 19 gennaio 2012 notificata C(2011) 9772, che la configurazione costruttiva degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, non soddisfa i requisiti di sicurezza di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I alla citata direttiva. In quanto l'uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un'adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'arte, gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I della Dir. 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.
La Commissione Europea ha pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri vietassero l'immissione sul mercato degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.Dirett. 26 aprile 2012, pubblicato sulla Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 113, ha disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale.
Tenuto conto di quanto premesso, gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente alla Dir. 98/37/CE e sia quelli immessi in conformità alla Dir. 2006/42/CE, attualmente in servizio non sono considerati sicuri rispetto ai rischi sopra evidenziati e, di conseguenza, si ritiene necessario disporne il divieto d'uso.
Pertanto sia gli utilizzatori che i datori di lavoro in applicazione degli obblighi che loro incombono: "mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro... ovvero adattate..." (art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); e fino a quando non interverranno, comunicazioni in senso contrario, dovranno tenere i suddetti accessori per decespugliatori fuori servizio.


Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.


Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
D.Dirett. 26 aprile 2012
Dir. 17 maggio 2006, n. 2006/42/CE, art. 9
Dir. 17 maggio 2006, n. 2006/42/CE, allegato I
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71

   

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