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Vigili del Fuoco: .. un infermità assoluta riconosciuta dipendente da causa di servizio avendo contratto una grave forma di fibrolipoma comprimente ...

Dettagli

  


Cons. Stato Sez. III, Sent., 29-10-2012, n. 5514
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La signora (Lpd) aveva impugnato, davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, l'atto del 16.3.2012 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui era stata rigettata la sua istanza del 5.10.2011 volta ad ottenere l'assunzione per chiamata diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 88, 97, 108 e 132 del D.Lgs. n. 217 del 2005.
La richiesta era motivata in relazione alla circostanza che il padre dell'istante era Vigile del Fuoco, dispensato dall'impiego in quanto giudicato affetto da un infermità assoluta riconosciuta dipendente da causa di servizio avendo contratto una grave forma di fibrolipoma comprimente il midollo spinale che gli ha determinato una paresi tale da renderlo del tutto inabile al servizio.
Il Ministero respingeva la istanza di assunzione diretta sul rilievo che le disposizioni invocate riservano l'accesso ai congiunti appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco deceduti o divenuti inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali. Nel caso in esame, secondo il Ministero, sarebbe mancato un nesso causale diretto ed immediato tra un evento esterno e la ferita o lesione riportata dal padre dell'istante non essendo la invalidità riconducibile ad un singolo e specifico evento traumatico avvenuto nell'espletamento della attività di soccorso.
Il Tar, richiamando la lettera dell'art. 97, V comma, del D.Lgs. n. 217 del 2005, respingeva il ricorso condannando la ricorrente alle spese processuali nella misura di Euro 1.500,00.
2. Nell'atto di appello la ricorrente, dopo avere ribadito che la formazione del fibrolipoma a carico del padre, come risultava dal numerose consulenze tecniche, era stata causata e aggravata dalla continua esposizione a forte fonte di calore e dalla attività prestata in servizio attivo che avevano provocato una "flogosi cronica ed abbondanti depositi di emosiderina riconducibili a precedenti episodi di emorragia traumatica, legati al servizio di Vigile del Fuoco", contesta l'affermazione che il padre non abbia mai riportato ferite o lesioni nell'espletamento dei compiti istituzionali sostenendo che, ai fini della applicazione della normativa, non avrebbe rilievo il fatto che non vi sia stato un unico o singolo evento lesivo ma avrebbe dovuto considerarsi che vi erano stati tanti eventi lesivi per continua esposizione a forte calore che avevano provocato una serie di emorragie traumatiche da cui poi è scaturita la infermità del padre.
Poiché poi una vicenda similare, concernente la madre della istante e coniuge del signor V., si era conclusa in senso positivo, con la assunzione diretta da parte del Ministero a seguito di una sentenza del Tar Campania, Salerno (n.2673/2007), sia pure appellata dal Ministero che tuttavia non aveva coltivato l' appello, successivamente dichiarato improcedibile con sentenza n.1688/2010, non si giustificherebbe la condanna, da parte del Tar, alle spese processuali.
La istante reitera poi la censura di violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 respinta dal Tar, sostenendo che non era stata messa nelle condizioni di interloquire con l'Amministrazione per eventuali chiarimenti e integrazioni.
Negli altri motivi sottolinea inoltre che l'Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego di Salerno aveva riconosciuto alla medesima il diritto ad essere inserita nell'elenco provinciale delle vedove, degli orfani ed equiparati di cui all'art. 18 della L. n. 68 del 1999 e che la interpretazione restrittiva fornita dal Ministero violerebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sia la direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2012, fissata per la trattazione della istanza cautelare, le parti sono state avvisate per una possibile decisione nel merito.
Si è costituita l'Amministrazione intimata senza tuttavia depositare memorie.
3. L'appello non merita accoglimento.
L'art.132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 217 del 2005 contempla l' assunzione per chiamata diretta nominativa del coniuge, figli e fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio... nei limiti previsti dagli artt. 5, 21, 88, 97, e 108 " dello stesso decreto. Le disposizioni cui è fatto rinvio, nel disciplinare in dettaglio le modalità di accesso alle singole qualifiche, riservano l'accesso esclusivamente ai congiunti di chi è deceduto o è divenuto permanentemente inabile "per effetto di lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali".
Condizione per l'attribuzione del beneficio della assunzione non è dunque un qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata alla attività di servizio, richiedendosi un "quid pluris" dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio e cioè nel corso di un sinistro ben individuato nel tempo e nello spazio. Le disposizioni richiamate dall'art.132 sopracitato presuppongono dunque un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la ferita o lesione riportata e la terminologia ferita o lesione nell'espletamento di attività istituzionali usata dalla norma ha connotati ulteriori e più specifici rispetto alla semplice causa di servizio.
Come ha messo in luce la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la prevista assunzione diretta nominativa, in quanto avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l'inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (Cons. Stato, VI, n.105 del 2008; Sez. III n.6574 e 6665 del 2011).
In conclusione il primo e fondamentale motivo dedotto deve essere respinto.
4. Quanto alla asserita violazione dell'art.10 bis L. n. 241 del 1990, per la omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza, la censura deve essere considerata alla luce di quanto disposto dal successivo art. 21 octies della medesima legge, nel senso che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento finale quante volte, per la natura vincolata dello stesso, sia palese che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto di detto provvedimento. Nel caso in esame l'Amministrazione era tenuta ad applicare una normativa speciale che non consentiva l'applicazione del beneficio richiesto dalla ricorrente, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla amministrazione, con l'effetto che nessun contributo utile avrebbe potuto essere apportato dalla stessa per ottenere un provvedimento diverso da quello adottato.
Inconferente, alla stregua della eccezionalità del meccanismo di assunzione invocato, appare il richiamo dell'inserimento della istante da parte dell'Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego di Salerno nell'elenco delle vedove, degli orfani e equiparati di cui all'art. 18 della L. n. 68 del 1999; ed invero, l'esistenza di una normativa speciale comporta la inoperatività di ogni altra norma con essa coesistente, come quella di cui alla L. n. 68 del 1999.
Priva di pregio è poi la censura di incostituzionalità per disparità di trattamento ventilata con riguardo all'art. 3 Cost., nonché quella di violazione di principi comunitari (direttiva 2000/CE del 27.11.2000) che stabilisce un quadro generale di parità di trattamento tra lavoratori in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Ed invero le complessive finalità sociali perseguite dalla speciale norma di cui si chiede la applicazione non esclude la discrezionalità del legislatore circa la restrizione dell' ambito dei beneficiari a situazioni che presentino caratteristiche peculiari rispetto al genus della causa di servizio, tenuto anche conto della necessità di contemperare le finalità stesse, con altri principi costituzionali rinvenibili negli artt. 3 e 97 Costituzione circa l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e all'accesso all' impiego presso le pubbliche amministrazioni attraverso un concorso pubblico.
5. Quanto infine alla doglianza sulle spese di giudizio come liquidate dal Tar, deve tenersi conto che al momento della proposizione del ricorso, questioni identiche a quelle oggetto del gravame erano state esaminate dal giudice amministrativo di appello che aveva ormai consolidato il proprio orientamento nel senso fatto proprio nella sentenza appellata (Cons. Stato, VI, n.105 del 2008).
6.In conclusione l'appello non merita accoglimento.
7. Spese e onorari del presente grado giudizio possono essere compensati anche tenuto conto che la amministrazione si è limitata ad una costituzione di mera forma.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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