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"provvedimento di revoca della licenza di minuta vendita di prodotti esplodenti"

Dettagli

   

N. 02296/2012
N. 04169/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2012, proposto da:


(Lpd) (Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Tabocchini, Luca Raffaele Ponte, con domicilio eletto presso Francesco Tabocchini in Roma, via Lisbona, 9;


contro
Ministero dell'interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca della licenza di minuta vendita di prodotti esplodenti Div. III, Cat. 7D/2012, rilasciato dal Prefetto di Roma notificato il 30 aprile 2012 che disponeva la cessione del materiale presente all’interno dell’esercizio a persone munite di valido titolo entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;



Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Questura di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, la domanda proposta è suscettibile di accoglimento ai fini del riesame, posto che la revoca dei provvedimenti abilitativi alla vendita ed alla detenzione di armi e di materiale esplodente rilasciati alla ricorrente, appare contrastare con il principio di proporzionalità degli atti e, segnatamente, dei provvedimenti sanzionatori, anche alla luce dello svolgimento, risalente nel tempo, dell’attività commerciale de qua che non risulta caratterizzata dal compimento di violazioni amministrative o penali.
Ritenuto di poter disporre, fra le parti in causa la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare, stante la specificità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la domanda cautelare proposta, ai fini del riesame.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:


Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore




 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


   

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