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Pensione liquidata in regime di totalizzazione, il calcolo contributivo può essere scelto al posto del retributivo o del misto

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INPS
Messaggio 12.10.2012 n. 16583
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI RESPONSABILI DI AGENZIE
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione, nei casi in cui il calcolo del pro- rata, secondo le regole della gestione dove è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione, risulti meno favorevole rispetto al calcolo del pro-rata secondo le regole previste, in generale, per le pensioni in totalizzazione.
In particolare è stato chiesto se sia possibile, procedere, su domanda dell’interessato, alla liquidazione della pensione in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, previsto decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, nei confronti di soggetti i quali, avendo raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una autonoma pensione in una gestione, risultano penalizzati dal sistema di calcolo (retributivo) del pro-rata secondo le regole previste dall’ordinamento della predetta gestione.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
La direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2006 dispone che, ove il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico di enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione, il relativo “pro quota” vada calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione.
Tale indicazione è stata formulata a salvaguardia dei diritti acquisiti, nel presumibile intento di garantire all’assicurato un trattamento più favorevole.
Va, infatti, considerato che, dettando l’art.4 comma 2 del Dlgs n. 42/2006 la regola generale ai fini della determinazione della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici attraverso il richiamo alla disciplina introdotta dal D.lgs 30 aprile 1997 n. 180, la disposizione contenuta nella  direttiva ministeriale è posta a tutela dell’assicurato e può trovare effettiva applicazione, a fronte di domanda di liquidazione in totalizzazione col sistema contributivo, solo ove realizzi in concreto quella funzione.
Pertanto, in presenza di una specifica domanda da parte degli interessati, opportunamente informati di tale possibilità, le Sedi in indirizzo avranno cura di liquidare con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, le pensioni in totalizzazione, anche nei casi in cui sia stato raggiunto il diritto ad un’autonoma pensione in una gestione ed il sistema di calcolo del pro-quota secondo le regole della gestione sarebbe stato retributivo o misto.
Il Direttore generale
Nori

   

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