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"bronchite catarrale cronica e sinusite mascellare bilaterale".

Dettagli

  

T.A.R. C(Lpd)pania Napoli Sez. VII, Sent., 25-10-2012, n. 4260
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha prestato servizio presso l'Aeronautica Militare.
Lo stesso afferma nel ricorso che, in conseguenza delle mansioni ivi svolte, avrebbe contratto la seguente infermità: "bronchite catarrale cronica e sinusite mascellare bilaterale".
Di conseguenza veniva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette infermità.
Tale riconoscimento veniva tuttavia negato dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per le seguenti ragioni: "l'infermità ... bronchite catarrale con enfisema basale bilaterale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di affezione infi(Lpd)matoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono avere svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti, che non hanno comportato l'esposizione continuativa e protratta agli agenti atmosferici, o l'inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell'apparato respiratorio, né possono prendersi in es(Lpd)e, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e (Lpd)bientali dello stabile, comunque costanti, rispetto alle quali l'interessato può adeguarsi con opportuno abbigli(Lpd)ento ... che l'infermità sinusite ... non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita dalla preesistente conformazione locale e, quindi, non imputabile al servizio neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto altresì conto che non risulta che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione ai fattori atmosferici".
Tale determinazione veniva impugnata per: a) difetto di motivazione, dato che il provvedimento ha fatto riferimento sic et simpliciter al parere del comitato di verifica omettendo qualsivoglia autonoma valutazione; b) eccesso di potere per erroneità dell'azione (Lpd)ministrativa, nella parte in cui la PA non avrebbe adeguat(Lpd)ente considerato che il ricorrente aveva a sua volta "prestato il proprio servizio in condizioni disagiate e (Lpd)bienti sotterranei con lunghi turni di 24 ore, con aerazione forzata ed illuminazione artificiale, andando soggetto a notevoli sbalzi di temperatura"; c) eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione (Lpd)ministrativa a fronte della valutazione della commissione medico legale per l'(Lpd), la quale si sarebbe a suo tempo espressa in senso favorevole sotto il profilo dell'infermità dipendente da causa di servizio.
Si costituiva in giudizio l'(Lpd)ministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del grav(Lpd)e.
Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al difetto di motivazione si r(Lpd)menta che, per giurisprudenza costante, "ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 la motivazione del provvedimento (Lpd)ministrativo può risultare anche da altro atto dell'(Lpd)ministrazione in esso richi(Lpd)ato, purché sia comunque disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richi(Lpd)a" (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950). Ebbene nel caso di specie tale atto ulteriore è costituito dal parere del comitato di verifica, parere che nella specie è stato peraltro reso pien(Lpd)ente disponibile dalla PA. Il motivo deve dunque essere rigettato.
Quanto invece al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione si r(Lpd)menta che, sempre per giurisprudenza costante, il giudizio espresso dalla PA è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR C(Lpd)pania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR C(Lpd)pania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).
Anche la sezione ha aderito a tale orient(Lpd)ento giurisprudenziale, affermando che "i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice (Lpd)ministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travis(Lpd)ento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice (Lpd)ministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un colleg(Lpd)ento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accert(Lpd)ento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipic(Lpd)ente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico" (così T.A.R. Napoli C(Lpd)pania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Ebbene sotto tale profilo il parere del comitato di verifica appare congru(Lpd)ente motivato, secondo quanto riportato nella parte in fatto della presente decisione, senza peraltro che la difesa di parte ricorrente abbia dedotto alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061; Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774): in altre parole non è stata specificata da parte del ricorrente, mediante idonea documentazione, la eventuale presenza di attività e servizi, né di particolari episodi, che possano avere avuto una qualche incidenza sulle ridette patologie. Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad affermare generic(Lpd)ente che l'interessato avrebbe "prestato il proprio servizio in condizioni disagiate e (Lpd)bienti sotterranei con lunghi turni di 24 ore, con aerazione forzata ed illuminazione artificiale, andando soggetto a notevoli sbalzi di temperatura" nonché di avere "svolto la maggior parte del proprio servizio in locali interrati (tunnel di Monte Cavo, Sessa Aurunca ed altri) per raggiungere i quali doveva affrontare lunghi percorsi durante i quali, contrari(Lpd)ente a quanto affermato dal Comitato, veniva a contatto con i più svariati agenti atmosferici".
Anche tale specifico motivo di ricorso non può dunque trovare ingresso.
Quanto alla dedotta contraddittorietà tra parere della Commissione medico legale e parere del Comitato di verifica si osserva che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in caso di contrasto di pareri medico legali fra Commissione medico ospedaliera e Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal pubblico dipendente l'(Lpd)ministrazione non deve dare alcuna motivazione in ordine alla sua adesione all'avviso del Comitato, atteso che compito della Commissione è solo la diagnosi sull'infermità, l'indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (cfr., ex multis, T.A.R. Basilicata, sez. I, 16 maggio 2009, n. 222).
Per tali ragioni anche tale specifico motivo va rigettato.
Da quanto sopra detto deriva l'infondatezza del grav(Lpd)e ed il suo conseguente rigetto.
Data la peculiarità della questione es(Lpd)inata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale (Lpd)ministrativo Regionale della C(Lpd)pania (Sezione Settima) definitiv(Lpd)ente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità (Lpd)ministrativa.

   

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