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..riconoscimento della causa di servizio delle infermità "sinusite frontale, broncopatia cronica e spondilartrosi con discopatia L4-L5" ..

Dettagli

 


T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 25-10-2012, n. 4249
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 7/13 novembre 2007 e depositato il successivo 19 novembre, (Lpd) ha esposto:
- che in data 25.2.1998, in servizio (allora come all'attualità) presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli in qualità di Maresciallo, aveva inoltrato istanza tesa a conseguire il riconoscimento della causa di servizio delle infermità "sinusite frontale, broncopatia cronica e spondilartrosi con discopatia L4-L5" (istanza assunta al protocollo della Scuola Militare Nunziatella con il n. (Lpd).);
- che in data 29.5.2003 la C.M.O. distaccata di Napoli del Centro Militare di Medicina Legale di Caserta lo aveva sottoposto a tutti i necessari accertamenti e (con Processo verbale n. ML/AB n. 1259 del 29.5.2003) aveva riconosciuto la sussistenza delle infermità "sinusite frontale, broncopatia cronica e spondilartrosi con discopatia L4-L5" con decorrenza dalla data della domanda, classificando la prima infermità come ascrivibile alla Tabella B massima, la seconda alla Tabella A 8^ categoria minima, e la terza alla Tabella A 8^ categoria massima, per un cumulo totale delle infermità da ascrivere alla Tabella A 7^ categoria in misura massima;
- che, in data 3.7.2003, egli aveva quindi inoltrato domanda finalizzata a ottenere l'equo indennizzo;
- che, in data 23.3.2007, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva espresso parere negativo in ordine al riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di tutte e tre le infermità de cui egli era stato riscontrato affetto;
- che, con decreto n. 1427/N del 17.7.2007, e adeguandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Ministero della Difesa aveva respinto la presentata domanda di equo indennizzo.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della dipendenza da cause di sevizio delle lamentate affezioni da ultimo oppostogli dal Ministero della Difesa, chiedendone l'annullamento per "eccesso di potere per difetto di istruttoria e superficialità della stessa": l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare una serie di fattori di rischio legati al servizio prestato dal ricorrente (la sottoposizione a tutto l'iter addestrativo previsto per ricoprire il grado; l'aver disimpegnato tutti i servizi previsti nel ruolo dei sottufficiali, quali sottufficiale di ispezione, maresciallo di picchetto, servizio di scorta armata a vagoni ferroviari, servizi di guardia ininterrotti settimanali di 24 ore su 24 presso la 931^ Sezione Magazzino di Nola - Caserme Rispoli e Magrone), e che avrebbero agito in danno di costui, quanto meno sotto il profilo concausale; in particolare, il disimpegno dei citati servizi avrebbe comportato per lunghi periodi l'esposizione ad agenti atmosferici perfrigeranti non adeguatamente contrastati dall'abbigliamento costituente la divisa; ulteriori fattori negativi sarebbero stati costituiti dall'impegno nelle zone terremotate nel 1984 in Molise e delle zone colpite dal bradisismo di Pozzuoli, dalla partecipazione costante alle previste esercitazioni interne ed esterne e alle attività fisiche bisettimanali previste per mantenere i requisiti fisici; neppure sarebbero stati tenuti nel dovuto conto i rapporti informativi redatti dai comandanti sotto cui il ricorrente aveva prestato servizio (ancorché quelli stilati dal Ten. Col. (Lpd) e dal Ten. Col. (Lpd) costituissero soprattutto un elogio delle qualità professionali del sottoposto); se, come sostenuto dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio nel reso parere negativo, il ricorrente avesse presentato una conformazione e predisposizione su base costituzionale in relazione alle malattie poi accusate, certo non avrebbe potuto risultare idoneo in fase di arruolamento; quanto meno la concausalità deterministica del servizio prestato, quanto alle affezioni sofferte, sarebbe dimostrata dalla circostanza che esso ricorrente, all'atto dell'arruolamento risultava in perfetta efficienza fisica, e che solo successivamente si era ammalato; l'eziologia delle affezioni e il loro collegamento con il servizio prestato risulterebbe da apposita CTP redatta da un medico specialista.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione della Difesa a corrispondergli l'equo indennizzo, con maggiorazione di interessi e svalutazione monetaria dal 25.2.1998 al soddisfo.
In data 10 gennaio 2008 si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per l'Amministrazione della Difesa, onde resistere al proposto ricorso, e successivamente ha depositato documentazione (il 18.1.2008, il 25.5.2009, e il 16.5.2012).
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decision(Lpd)
Motivi della decisione
Con il presente giudizio, (Lpd) chiede l'annullamento del provvedimento con cui l'Amministrazione della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari e del collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - III Reparto - 7^ Divisione, adeguandosi al parere reso in proposito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha escluso la dipendenza da cause di servizio delle infermità "sinusite frontale, broncopatia cronica e spondilartrosi con discopatia L4-L5", accertate dalla C.M.O. distaccata di Napoli del Centro Militare di Medicina Legale di Caserta (con verbale modello ML/AB, n. 1259 del 29.5.2003), e in relazione alle quali l'interessato aveva presentato istanza di concessione dell'equo indennizzo in data 2.7.2003: tanto viene fatto sulla base di un unico, articolato, motivo di ricorso.
Ciò posto, occorre precisare preliminarmente che, come chiarito da Cons. di Stato sez. III n. 2164 del 18.12.2009 e Cons. di Stato sez. III n. 1599 del 23.9.2009, "il Comitato di verifica per le cause di servizio (corrispondente all'ex C.P.P.O.) è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio"; per cui "in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell'opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all'organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto" (così Cons. di Stato sez. IV, n. 3911 del 10.7.2007).
Così stando le cose, ne deriva che le censure proposte con la domanda in esame risultano infondate e vanno disattes(Lpd)
Invero, il decreto di diniego, in relazione a tutte le dedotte affezioni, risulta fornito di adeguata motivazione, ancorché formulata mediante rinvio al parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 23.3.2007 - posizione n. 42817/2005.
Coerentemente con il descritto quadro normativo, infatti, l'Amministrazione della Difesa si è conformata al negativo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ovvero dell'organo tecnico specificamente deputato ad effettuare la valutazione, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'equo indennizzo, della dipendenza da causa di servizio delle infermità accusate (e ciò a prescindere dal rilievo che, comunque, la C.M.O. si è limitata a verificare la sussistenza delle patologie presenti, senza dare alcun giudizio in ordine all'eventuale eziologia delle stesse); e una specifica motivazione sarebbe occorsa solo nel caso in cui avesse inteso discostarsi da detto parer(Lpd) A sua volta, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con motivazione esaustiva e intrinsecamente coerente, ha giustificato la sua posizione negativa, spiegando, quanto all'infermità "sinusite frontale", che la stessa è dovuta "alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto altresì conto che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione ai fattori atmosferici negativi"; che l'infermità "broncopatia cronica" costituisce "affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti in atti, che non hanno comportato l'esposizione continuativa e protratta ad agenti atmosferici negativi, o l'inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell'apparato respiratorio; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l'interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento"; e, altresì, che l'infermità "spondiloartrosi lombare con discopatia L4-L5" è determinata da"degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo; questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoc(Lpd) Nessuna influenza ha, invece, nella eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame"; concludendo con la precisazione che il parere era reso "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
A fronte di tali affermazioni, per contro, il ricorrente neppure in questa sede ha fornito alcun concreto elemento, idoneo a dimostrare una dipendenza da cause di servizio dell'accusata patologia, posto che, in sostanza, egli si è limitato a sostenere, con il supporto di una relazione di parte (tuttavia quanto mai generica, anche perché priva di riferimenti a situazioni o accadimenti specifici), che lo svolgimento di attività connesse ai suoi compiti di servizio (in realtà del tutto ordinarie, ancorché prospettate come straordinarie) avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la sua salute a livello fisico.
Né in proposito giovano le prodotte relazioni redatte da superiori gerarchici, in quanto anche in esse, al di là di riferimenti generici a pretese condizioni disagiate dal punto di vista climatico e ambientale in cui il militare in oggetto si sarebbe trovato ad operare, nessuna concreta situazione o particolare episodio suscettibile di aver dato origine a malattie riferiscono.
Ebbene, gli assunti dell'(Lpd), in mancanza di concreti dati di riscontro (atti a dimostrare una reale eccezionalità delle situazioni in cui l'interessato si è venuto a trovare, sì da costringerlo ad attività del tutto diverse o ulteriori rispetto a quelle d'istituto), non possono essere condivisi, in quanto, altrimenti opinando - ovvero in modo astratto - dovrebbe pensarsi che tutti gli appartenenti alla medesima struttura militare, che pure hanno prestato servizio in condizioni similari (ma, si ribadisce, del tutto ordinarie, e compatibili con la qualifica di volta in volta posseduta) e nel medesimo periodo avrebbero dovuto accusare le stesse malattie riscontrate all'odierno ricorrente (o, comunque, malattie similari).
Poiché, invece, di un'evenienza del genere non v'è traccia, deve allora necessariamente presumersi, in accordo con quanto affermato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che l'insorgenza delle patologie in discussione, legata ad una specifica predisposizione del singolo individuo interessato, sia stata scatenata da situazioni contingenti e collegate genericamente alle sue modalità di vita, tra le quali, però, in mancanza di concreti elementi di riferimento sul punto, non può annoverarsi il prestato servizio in qualità di militare (e ciò anche a volerlo considerare una mera concausa efficiente).
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da (Lpd), lo resping(Lpd)
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione della Difesa, delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi Euro2.000,00, oltre accessori di legg(Lpd)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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