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Polizia municipale: decesso in attività di servizio per “angiosarcoma; metastasi; arresto cardio-circolatorio”

Dettagli

 


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
in composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 37681/PC del registro di Segreteria, presentato in data 20.06.2003 dagli eredi del signor---- rappresentati e difesi dagli avvocati ----, avverso la determinazione dirigenziale n. 238 del 07.08.2000 dell'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali – Ufficio VI;
VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012 l’avv. Ida Di Vicino in difesa del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni tecniche delle relazioni CTP in atti, ed il signor Andrea Gerardo Parisi in rappresentanza dell’INPS-Gestione ex INPDAP di Napoli 2, che riportandosi agli scritti difensivi ne ha chiesto il rigetto;
Ritenuto in
FATTO
La vertenza sottoposta dai ricorrenti all’attenzione del Giudicante riguarda la concessione di trattamento pensionistico privilegiato indiretto, in ragione dell'allegata dipendenza da c.s. dell'infermità “angiosarcoma; metastasi; arresto cardio-circolatorio” che in data 10.07.1988 determinò il decesso in attività di servizio di (Lpd) (Lpd) (ex dipendente del Comune di Napoli), il tutto negato con la determinazione dirigenziale n. 238 del 07.08.2000 dell'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali – Ufficio VI, con cui era stata rigettata l'istanza di pensione privilegiata indiretta avanzata il 20.03.1992 dalla vedova (Lpd) (madre dei ricorrenti ed anch'ella deceduta), impugnata con il ricorso.
Dopo essersi diffusa in argomentazioni inerenti pretesi vizi provvedimentali e procedimentali dall'iter pensionistico svoltosi in sede amministrativa, parte attrice ha sostanzialmente rilevato, con il conforto di talune pronunce di questa Corte dei conti richiamate nel gravame, che il servizio prestato da (Lpd) alle dipendenze del Comune di Napoli dal 16.06.1980 al 10.07.1988 (data del decesso in attività di servizio) in qualità di agente di polizia municipale, ha significativamente inciso, per esposizione a fattori atmosferici e ad esalazioni nocive nonché per sottoposizione a turni di lavoro estremamente defatiganti, sull'insorgenza e sull'evoluzione letale della malattia, per cui ha concluso per l'attribuzione del dovuto trattamento pensionistico, oltre all'eventuale espletamento di attività istruttoria.
I medesimi ricorrenti hanno successivamente prodotto, a conforto della propria pretesa pensionistica, varia documentazione amministrativa e sanitaria, unitamente a relazione CTP del dr. (Lpd) (Lpd) (medico-chirurgo). A ciò è seguita memoria difensiva, depositata in data 06.12.2010, in cui sono state ripercorse e riproposte le argomentazioni e le conclusioni già versate nel ricorso introduttivo, fatta eccezione per l'istanza di espletamento di eventuale attività istruttoria.
L'INPDAP – Sede Territoriale di Napoli 2 ha presentato in data 13.12.2010 memoria di costituzione e difensiva in cui, argomentando circa la non ricorrenza nel caso di specie del necessario nesso di (con)causalità tra le affezioni letali del de cuius e le caratteristiche del servizio prestato alle dipendenze del Comune di Napoli e dunque l'insussistenza di tutti i requisiti prescritti ai richiesti fini dall'art. 33 RDL 680/1938, ha concluso per il rigetto del ricorso. Ripercorrendo in modo sintetico tali contro-deduzioni, in nota difensiva integrativa pervenuta il 13.05.2011 unitamente al fascicolo pensionistico del dante causa, L'INPDAP-Napoli 2 ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale.
Con ordinanze a verbale del 16.12.2010 e del 07.04.2011 si è stabilito di acquisire, a cura del Dirigente dell'Ufficio VI I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali, copia di tutti gli atti del fascicolo amministrativo del de cuius (Lpd) e della vedova (Lpd), provvedimenti istruttori che hanno ricevuto adeguato riscontro in data 23.05.2011.
Parte attrice ha depositato in data 21.09.2011 relazione CTP redatta dal dr. Francesco Ragni, in cui si osserva che (Lpd), vigile urbano della città di Napoli, “ha reso la propria attività lavorativa in condizioni del tutto disagiate, soprattutto in esterno, e sottoposto, durante l'intero arco temporale del servizio, all'azione di fattori inquinanti e nocivi, quali l'ossido di carbonio, l'anidride solforosa, gli idrocarburi aromatici policiclici e le nitrosammine, nonché a stress psico~fisici intensi e prolungati. Tale esposizione è da considerarsi causa scatenante della patologia che ha provocato il decesso (linfoma non Hodgkin di tipo linfoistiocitario a primitività scheletrica IV A - alta malignità)”, con conseguente attribuibilità della pensione privilegiata di prima categoria.
Con ordinanza di questa Sezione Giurisdizionale n. 195/2011, depositata in Segreteria il 03-10-2011, si è stabilito di acquisire, ai fini di un'avvisata decisione, il motivato parere del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa sul seguente quesito:
“se l'infermità che ha determinato il decesso di (Lpd) il 10.07.1988 ('1- causa iniziale: angiosarcoma; 2- causa intermedia: metastasi; 3- causa finale: arresto cardio-circolatorio') possa ritenersi dipendente da causa di servizio e quale sia, in caso positivo, la categoria di pensione ascrivibile”.
Il CML ha provveduto a inviare il richiesto parere, pervenuto alla Sezione il 02-02-2012, in cui si conclude con valutazione medico-legale negativa in punto di dipendenza.
L'INPS-Gestione ex INPDAP-Sede Territoriale di Napoli 2 ha prodotto memoria difensiva in data 03-09-2012, in cui, precisando preliminarmente di ritenere che l'Istituto possa essere validamente rappresentato e difeso direttamente per il tramite del dirigente della struttura periferica per quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui è stata disposta la soppressione dell’INPDAP con decorrenza 1 gennaio 2012 e la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi, ha poi insistito per il rigetto del ricorso, la cui infondatezza emergerebbe evidente da quanto osservato nel summenzionato parere medico-legale dal CTU interpellato dalla Sezione.
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
A. Va preliminarmente precisato che, a rigore, dovrebbe dichiararsi l'estinzione del ricorso nei confronti dell'INPS, cui sono state trasferite le funzioni precedentemente intestate all'INPDAP. Invero, con l’art. 21, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata disposta la soppressione dell’INPDAP con decorrenza 1 gennaio 2012 e la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi, di modo che l'INPS è subentrato ex lege all'INPDAP con la preindicata decorrenza nella legittimazione attiva e passiva già propria dell'Istituto previdenziale soppresso. Tuttavia, nel contempo, al comma 2 bis, il medesimo art. 21 precitato, nel prevedere che, nelle more dell’emanazione dei decreti succitati, “le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi” ha altresì statuito che “a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l’INPDAP…”. Orbene, nel presente giudizio l’INPDAP non risulta rappresentato e difeso a mezzo di un “professionista legale” ma direttamente per il tramite del dirigente della struttura periferica in applicazione dell’art. 6, comma 4 del d. l. n. 453/1993 convertito in l.n.19/1994, il cui potere di rappresentanza non potrebbe estendersi all’ente succeduto, con la conseguenza che dalla data del 01-01-2012 dovrebbe farsi decorrere il termine di sei mesi -che si applica al ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe perché depositato il 20-06-2003 e cioè prima dell'entrata in vigore del comma 14 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 305 c.p.c.- entro il quale parte attrice avrebbe dovuto (ex art. 305 c.p.c.) riassumere il giudizio nei confronti del subentrante INPS, secondo quanto statuito in tema di soppressione ex lege di un ente pubblico con la successione allo stesso di un altro ente dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18306/2007 e secondo quanto è dato argomentare dall'ordinanza n. 8/2002 della Corte Costituzionale. Poiché alla data dell'odierna udienza (4 ottobre 2012) non risulta versato in atti alcun rituale atto di riassunzione, il giudizio dovrebbe, a rigore, conseguentemente essere dichiarato estinto nei confronti dell'INPS (succeduto all'INPDAP nei rapporti a quest'ultimo precedentemente intestati).
Invero, questo G.U. ha sinora aderito al minoritario ma particolarmente rigoroso orientamento dianzi riportato, ritenendolo maggiormente condivisibile rispetto a quello proposto dallo stesso Istituto previdenziale tuttora costituito direttamente per il tramite del dirigente della struttura periferica.
Nel caso di specie, mere ragioni di economia processuale (e di giustizia sostanziale, a dispetto dell'inerzia di parte attrice nel riassumere il ricorso nei confronti del subentrato INPS e dell'insistenza dell'INPS-Gestione ex INPDAP nel riproporre l'orientamento ritenuto dal G.U. non condivisibile ai sensi della surriportata normativa) inducono il Giudicante, essendo già stata espletata ampia attività istruttoria, ad esaminare il merito della controversia.
B. Il ricorso, appunto, è infondato nel merito e non può essere accolto, per quanto di seguito si considera.
Preliminarmente, va ricordato che ai sensi degli artt. 64 e seguenti del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, l'insorgenza del diritto a trattamento privilegiato ordinario a favore del dipendente statale civile o militare è subordinata al fatto che le infermità o le lesioni riscontrate siano dipendenti da fatti di servizio, e cioè che quest'ultimo ne sia stata causa o concausa determinante, e che il soggetto abbia subito, per tali infermità o lesioni, menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie delle tabelle A o B annesse alla legge 18 marzo 1963 n. 313 (e successive modificazioni e integrazioni).
Inoltre, giusta il disposto dell'art. 92 del medesimo DPR, quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra, ferma restando la facoltà agli aventi causa di optare per il diverso trattamento economico previsto dal DPR 1092/1973.
Va precisato, altresì, che per quanto strutturato, nella sua fase introduttiva, in termini formalmente impugnatori (si cfr. l'art. 62 R.D. 1214/1934: “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte…” e l'art. 71 R.D. 1038/1033: “i ricorsi in materia di pensioni, assegni ed indennità non sono ammessi, oltre che nei casi di nullità indicati nell'art. 3, quando…. b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”), il giudizio pensionistico non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato ed i suoi eventuali vizi, ma il rapporto, cioè l'an ed il quantum del diritto a pensione. Ne consegue che la deduzione di eventuali vizi del provvedimento amministrativo non assume rilievo ex se ma solo in quanto i motivi dedotti investano il merito della pretesa pensionistica, ossia il rapporto sostanziale. Sicchè, evidentemente, irrilevanti sono i vari vizi di carenze motivazionali e lacune procedimentali dedotti con il ricorso introduttivo e con le memorie difensive che sono seguite in pendenza di giudizio.
C. Ciò premesso, la questione per cui è causa attiene essenzialmente all'accertamento della sussistenza o meno di nesso di causalità tra la patologia “angiosarcoma; metastasi; arresto cardio-circolatorio” e le caratteristiche del servizio prestato da (Lpd).
Al fine del compiuto esame del merito della questione, vanno in primo luogo evidenziate le risultanze degli atti di causa.
(Lpd), nato a Napoli il omissis, prestò servizio come Agente P.M. presso il Comune di Napoli dal 16-06-1980 al 10-07-1988 (data del decesso in attività di servizio, appunto), periodo durante il quale svolse le proprie mansioni presso vari reparti ed anche all'esterno.
Orbene, il parere negativo espresso nella seduta del 20-06-2000 dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate in punto di dipendenza dal predetto servizio dell'infermità precedentemente indicata -che ha dato poi luogo alla determinazione negativa INPDAP n. 238/2000 confermata dalla deliberazione del comitato di vigilanza emessa in sede di rigetto del ricorso proposto in sede amministrativa dalla vedova di (Lpd)- si rivela in questa sede condivisibile, in quanto sottolinea -pur se in modo sintetico- la natura non professionale della patologia de qua, l'assenza fra le caratteristiche del servizio prestato dal de cuius alle dipendenze del Comune di Napoli di qualsiasi fattore suscettibile di assumere un “ruolo preponderante concausale” e l'assenza di prova circa la sussistenza del preteso nesso causale.
Invero, il CML, interpellato dalla Sezione nella fase istruttoria del presente giudizio, ha osservato, con argomentazioni basate sull'accurato esame degli atti di causa e delle relazioni CTP e dunque congruamente motivate, quanto segue:
“Si premettono alcune note sull'eziopatogenesi dei linfomi non-hodgkin di recente acquisizione tratte dalla letteratura scientifica.
Attualmente, stante la generale scarsa conoscenza delle cause dei linfomi, sono essenzialmente tre le ipotesi eziopatogenetiche più plausibili. La prima attribuisce a qualche agente virale un'azione favorente, attraverso modificazioni indotte nel genoma degli elementi linfatici o nella risposta anticorpale all'infezione virale. Tale ipotesi è avvalorata dall' osservazione che il noto linfoma di Burkitt, diffuso in Africa, riconosce un'indubbia eziologia virale, riconducibile al virus di Epstein- Barr.
Alcune osservazioni di un'aumentata incidenza di linfomi tra appartenenti al medesimo gruppo familiare, suggeriscono che fattori genetici ed ereditari svolgano un ruolo importante nella genesi dei linfomi, attraverso la trasmissione di anomalie cromosomiche o caratteri genetici tipici.
Infine è stato ipotizzato l'effetto favorente di alcuni farmaci nella genesi dei linfomi, a seguito dell'osservazione di un' aumentata incidenza nei pazienti trattati con idantoinici, per la cura dell'epilessia o con farmaci immunosoppressori, per il controllo delle reazioni da rigetto nei trapianti e per la cura di patologie varie.
È opportuno precisare che l'ipotesi di un effetto oncogenetico attribuito all'esposizione agli agenti inquinanti presenti nell'atmosfera, riportata nella consulenza tecnica di parte del Dott. V. (Lpd), non trova riscontro in letteratura, in quanto l'esposizione agli idrocarburi, alle nitrosamine e all'anidride solforosa, non figura tra le cause (seppure ipotetiche) dei linfomi ma piuttosto di altre neoplasie come quelle dell' apparato respiratorio, dello stomaco e della vescica. Né si può condividere l'ipotesi di esposizione alle emissioni degli inceneritori e alle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari (vedasi relazione del Dr. F. Ragni), in quanto si  tratterebbe, in questi casi, di fattori di rischio generico cui è esposta la popolazione in generale.
Peraltro dalla documentazione di servizio risulta che il Sig. B. era impiegato saltuariamente in servizi esterni ('allorquando è stato impiegato in servizio esterno') e, a volte, notturni, come riferito nella nota della Prefettura di Napoli del 22/04/1999 n. prot. 1028/3° settore, lasciando intendere che l'esposizione ai fattori climatici e ambientali era di carattere occasionale e non abituale né prolungata”.
Valga aggiungere che le relazioni CTP dei dr. (Lpd) e Ragni, pur contenendo argomentazioni suggestive, configurano la sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto da (Lpd) alle dipendenze del Comune di Napoli e la patologia che lo ha condotto a morte, la prima, come mera possibilità (“non è assolutamente azzardato correlare il Linfoma che ha colpito il Sig. B. con il lavoro svolto”) e la seconda, come affermazione apodittica (“tale esposizione è da considerarsi causa scatenante della patologia che ha provocato il decesso”), priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Conseguentemente, si rivela del tutto condivisibile la conclusione negativa espressa in punto di dipendenza dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate nel corso dell'iter svoltosi in sede amministrativa e dal CML nella fase istruttoria del presente giudizio.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, dunque, non sono concretamente evidenziabili nel servizio svolto da (Lpd), secondo le risultanze degli atti di causa, fattori a cui assegnare un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità “angiosarcoma; metastasi; arresto cardio-circolatorio”.
Data la complessa natura della causa, sussistono tuttavia motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
  LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2012.
IL GIUDICE UNICO
Cons. Rossella Cassaneti
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
 
Il Direttore della Segreteria (Dott. Carmine De Michele)
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
CAMPANIA
Sentenza
1539
2012
Pensioni
08-10-2012


   

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