Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.
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- Creato Lunedì, 29 Ottobre 2012 00:19
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Ministero della salute
Nota 4-9-2012
Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio II - DGSA F.
Nota 4 settembre 2012 (1).
Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio II - DGSA F.
Agli
Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi
Agli
Istituti zooprofilattici sperimentali
Loro sedi
Al
Centro di referenza per l'ittiopatologia
Presso l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
All’
A.P.I.
Via del Perlar, 37
37135 - Verona
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, di attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, prevede all'articolo 10, tra le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, l'attuazione di buone prassi igieniche appropriate all'attività svolta, per evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.
Il manuale di buona prassi igienica costituisce lo strumento per aiutare gli operatori che lavorano nell'ambito dell'acquacoltura ad applicare pratiche corrette in materia di igiene, considerando le problematiche relative alla gestione dell'intero processo produttivo, dall'approvvigionamento del materiale vivo alla consegna del prodotto finito, compresa la gestione degli impianti e delle attrezzature.
La diffusione delle malattie è favorita dalla mancata o inefficace applicazione di idonee misure igieniche, alla base di ogni programma di controllo sanitario: è importante, pertanto, mettere in evidenza tutti gli aspetti che, direttamente o indirettamente, possono determinare un rischio sanitario, ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148.
Poiché le attività svolte dalle imprese di acquacoltura possono variare molto da un'azienda all'altra così come le prassi igieniche ad esse collegate, lo scopo del presente documento, elaborato di concerto con il Centro di referenza dell'ittiopatologia, è quello di fornire indicazioni per la stesura di un manuale di corretta prassi igienica, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza.
Gli operatori del settore saranno pertanto facilitati nell'individuazione dei principali rischi di introduzione e diffusione di malattia in ambiente acquatico e delle principali misure di biosicurezza adottabili nel proprio impianto.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.
Il Direttore generale
Dott.ssa Gaetana Ferri
D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, art. 10