Consiglio di Stato:..conferimento delle funzioni di dirigente della divisione anticrimine..

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 29 Ottobre 2012 01:20
Visite: 1489

  

N. 04200/2012 REG.PROV.CAU.
N. 07037/2012  REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7037 del 2012, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro
(Lpd) (Lpd), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Tacito, n. 50;

per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02661/2012   resa tra le parti, concernente conferimento delle funzioni di dirigente della divisione anticrimine della questura di (Lpd) (Lpd)



Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd) (Lpd);
Vista l’ impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Mazzola e l’ avvocato dello Stato Barbieri;



Ritenuto:
- che, quanto al fumus boni iuris – il conferimento delle funzioni dirigenziali implica, in ogni caso, la dovuta valutazione, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 334 del 2000, del profilo attitudinale e delle capacità professionale del dirigente, in raffronto alle esigenze di servizio dell’ Amministrazione;
- che, nelle more della definizione nel merito del ricorso – da fissarsi con carattere di priorità ad iniziativa del primo giudice - dalla comparazione degli interessi coinvolti dalla presente controversia non emergono estremi di danno grave nei confronti dell’ Amministrazione, mentre si configura grave il pregiudizio per la convenuta derivante dal tramutamento di sede tenuto conto, in particolare, dei legami familiari in atto;
- che spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la misura cautelare disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la fissazione dell'udienza di merito con priorità, ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:


Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere




 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)