Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Le limitazioni al diritto di sciopero nei servizi essenziali valgono solo nelle ipotesi tassative previste

Dettagli

 



TRIBUNALE DI ROMA - II Sez. Lavoro
Sentenza n.16718/12
R.G. 27394/2012
(omissis)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in opposizione depositato il 10 agosto 2012, il ricorrente in epigrafe, ha chiesto la
revoca del decreto ex art. 28 Statuto dei lavoratori, emesso da questo Tribunale in data 26 luglio 2012 col
quale era stata ritenuta non fondata la tutela azionata per difetto di idonea prova, offerta da parte ricorrente,
sull’avvenuta designazione da parte del dirigente scolastico di alcuni docenti aderenti all’Organizzazione
sindacale in epigrafe allo svolgimento delle prove Invalsi per i giorni 9, 10 e 16 maggio nonché per la
mancata prova e offerta di prova dell’avvenuta sostituzione dei medesimi aderenti a sciopero proclamato il 3
aprile 2012 con altri docenti, non aderenti allo sciopero per i medesimi giorni.
2. Ha dedotto il ricorrente che il provvedimento emesso doveva ritenersi non idoneamente motivato perché
nulla era stato espressamente argomentato sulle richieste prove orali, capitolate in ricorso e tese a dimostrare
proprio i fatti ritenuti non provati dal giudice di prime cure.
3. Si è costituita parte convenuta che con memoria depositata il 16 ottobre 2012 ha eccepito che per il prof.
(Lpd) aderente allo sciopero non era stata disposta alcuna sostituzione come da registri scolastici per il giorno
5 maggio 2012 delle classi III e V C: per la prof. (Lpd) assente il giorno delle prove Invalsi era stata disposta
la sostituzione da parte dei professori (Lpd) nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività scolastica.
Rilevava altresì che le insegnanti (Lpd) non era stata disposta (così nel testo n.d.r.) designazione all’attività di
somministrazione delle prove Invalsi e che comunque non essendo presenti le stesse il giorno 9 maggio
2012, erano state indicate come somministratrici delle prove Invalsi le professoresse (Lpd) , nell’ambito dei
poteri di organizzazione dell’attività scolastica.
4. All’odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha richiesto l’accoglimento del ricorso, tenuto conto
che, ad eccezione di quanto eccepito per il prof. (Lpd) la stessa parte resistente aveva confermato per gli altri
insegnanti il mancato svolgimento delle prove Invalsi e l’avvenuta loro sostituzione con altro personale.
Nessuno è invece comparso per la parte resistente.
5. Al fine di decidere la presente controversia appare necessario evidenziare che per le insegnanti (Lpd), la
stessa parte resistente ha dato atto della loro assenza in servizio nei giorni 9 e 10 maggio 2012 e non ha
contestato l’avvenuta loro adesione alla proclamazione dello sciopero indetto dai Cobas Scuola il giorno 3
aprile 2012 per i giorni 9, 10 e 16 maggio 2012 contro le prove Invalsi. Al contempo, sempre per i medesimi
docenti è pacifica la sostituzione disposta per i giorni 10 maggio e 9 maggio 2012 con i docenti indicati.
6. Come dedotto da parte ricorrente la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo
svolgimento delle attività specificatamente indicate dall’art. 2 legge 146/90 e dall’2 (così nel testo n.d.r.)
dell’Accordo allegato al CCNL 1998-2001 del comparto scuola, non rientrando lo svolgimento dell’attività
di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi essenziali ivi previsti, da considerarsi
tassativa.
6. (così nel testo n.d.r.). Il ricorso merita pertanto accoglimento per quanto di ragione, ad esclusione cioè di
quanto allegato per il prof. (Lpd) perché non provata la sua avvenuta sostituzione;
in ragione dei limitati effetti della condotta antisindacale posta in essere che non risulta essere stata oggetto
di particolare pubblicità, non si ravvisano gli estremi per disporre le richieste forme di pubblicità del presente
provvedimento da parte di questo Ufficio.
7. In relazione alle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, considerata la novità della questione
trattata, si ravvisano idonee ragioni per compensarle per la metà di entrambe le fasi di giudizio, restando la
residua metà a carico di parte convenuta; liquidazione segue il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso in
opposizione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, presentato da Cobas-Comitati di base della Scuola-
Esecutivo Provinciale di Roma in p. del l.r.p.t. il 10 agosto 2012:
1. Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca del (così nel testo n.d.r.) decreto emesso da questo
Tribunale il 26 luglio 2012;
2. Accerta e dichiara antisindacale la condotta tenuta dai dirigenti degli istituti scolastici (Lpd)nei giorni
10 maggio 2012 e 9 maggio 2012 nei confronti di professori (Lpd);
3. Ordina ai predetti convenuti la cessazione dell’attività antisindacale per cui è giudizio;
4. Dichiara compensate per la metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna parte
convenuta a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida in complessivi euro 800 per
compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Roma 17 ottobre 2012


   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica