Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali.

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Creato Sabato, 27 Ottobre 2012 01:52
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Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 22-10-2012 n. 30
Attuazione art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio - Ufficio V, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e per il costo del lavoro pubblico - Ufficio IV.
Circ. 22 ottobre 2012, n. 30 (1).
Attuazione art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio - Ufficio V, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e per il costo del lavoro pubblico - Ufficio IV.
 

Alle
Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001
Alle
Autorità amministrative indipendenti



 
1. Premessa
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha, tra l'altro, introdotto, all'articolo 23-ter, talune disposizioni in materia di trattamenti economici.
In particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Il comma 2 del medesimo art. 23-ter stabilisce che il predetto personale, qualora chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, nell'ipotesi in cui conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese.
Inoltre, il successivo comma 4 stabilisce che le risorse rinvenienti dall'applicazione delle predette misure devono essere annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 
2. D.P.C.M. 23 marzo 2012 attuativo dell'articolo 23-ter
Ai sensi del menzionato comma 1 dell'articolo 23-ter, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, concernente il "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89.
L'art. 3 del suddetto D.P.C.M. determina il limite massimo retributivo. Infatti, detta disposizione stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti destinatari delle richiamate disposizioni, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari, nell'anno 2011, ad euro 293.658,95, disponendo altresì che, qualora il trattamento economico risultasse superiore, lo stesso debba ridursi al predetto limite.
Inoltre il decreto in questione:
- all'art. 4 riproduce sostanzialmente il contenuto del citato comma 2 dell'articolo 23-ter, fornendo alcune indicazioni di maggior dettaglio;
- all'art. 6 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato indichi, con proprio provvedimento, le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal decreto stesso sono annualmente acquisite al citato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- all'art. 7 prevede specifiche disposizioni in ordine alla rideterminazione del trattamento economico dei Presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti ivi indicate.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012 elaborata d'intesa con questo Ministero, in corso di registrazione, ha fornito indicazioni di dettaglio in merito all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. nonché in ordine al regime del limite retributivo ivi fissato ed ai conseguenti interventi riduttivi, rinviando ad apposita circolare esplicativa dello scrivente le modalità applicative per operare i versamenti di cui al richiamato comma 4 dell'art. 23-ter.
Pertanto, nel fornire di seguito le indicazioni di specifica competenza relativamente a quest'ultimo aspetto, si fa rinvio per i restanti profili ai contenuti della menzionata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.
 
3. Principio di competenza
La citata Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012 ha, tra l'altro, precisato che:
- ai fini della verifica del raggiungimento del limite retributivo massimo le amministrazioni interessate devono operare, con talune eccezioni, secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi;
- le riduzioni dei trattamenti economici devono essere effettuate sulla base del dato relativo al trattamento del Primo Presidente della Corte di cassazione effettivamente disponibile (riferito all'anno precedente) salvo compensazione nell'anno successivo a seguito della comunicazione da parte del Ministero della giustizia del dato definitivo relativo all'anno di riferimento.
Si ritiene, pertanto, che né la data di chiusura dell'esercizio né quella di elaborazione del CUD potranno essere considerate come date conclusive dell'attività di riconduzione dei trattamenti al limite massimo.
In ogni caso, l'eventuale conguaglio da restituire agli aventi diritto ovvero da recuperare a carico degli stessi potrà avvenire solo dopo che il Ministero della giustizia avrà comunicato l'aggiornamento del trattamento economico spettante nell'anno di riferimento al Primo Presidente della Corte di cassazione.
In concreto, per l'anno 2012 il tetto retributivo fissato in euro 293.658,95 ha valenza provvisoria in quanto riferito al 2011 e dovrà essere ricondotto all'effettivo trattamento economico del Primo Presidente per il medesimo anno 2012.
Inoltre, come chiarito nella Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012, la riduzione dovrà essere operata, nell'ordine, sugli emolumenti dovuti a titolo di collaborazione autonoma o per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, su quello fisso ed infine sul trattamento fondamentale.
Dal quadro delineato consegue l'esigenza di accantonare, sui pertinenti capitoli di bilancio, le somme individuate come eccedenti fino all'operazione di impegno e versamento, da disporre nei termini indicati nel successivo paragrafo 4.
 
4. Versamenti
Ai fini del versamento, deve farsi riferimento all'entità retributiva operante prima della definizione del limite retributivo in esame.
In particolare, dovrà essere versata all'entrata del bilancio statale, per essere destinata al fondo ammortamento dei titoli di Stato, la differenza tra l'importo corrispondente alla retribuzione lorda "piena", ossia quella in godimento prima dell'entrata in vigore della misura riduttiva e quello effettivamente dovuto in applicazione della stessa.
Nel caso, invece, di sottoscrizione di nuovo contratto individuale di lavoro o, comunque, di adeguamento della retribuzione complessiva in linea con il limite retributivo per effetto di specifici provvedimenti, non si procederà ad ulteriori versamenti salvo che con riferimento ad eventuali conguagli che dovessero rendersi necessari.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M., lo stesso è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In ordine, infine, all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M., con cui, come innanzi evidenziato, è stato sostanzialmente riprodotto il contenuto del comma 2 dell'art. 23-ter, si sottolinea che il limite del 25 per cento ivi previsto opera dall'entrata in vigore della citata L. n. 214 del 2011. Pertanto ai fini del versamento occorre considerare sin da tale data il differenziale tra il trattamento già previsto da provvedimenti o norme regolamentari in relazione all'incarico per il cui svolgimento viene riconosciuto un trattamento aggiuntivo e quello rinveniente dall'applicazione del richiamato art. 4.
Si segnala inoltre che il medesimo art. 4 mantiene comunque fermo il limite massimo retributivo di cui all'art. 3 dello stesso D.P.C.M. (293.658,95 euro). Si ritiene pertanto che dall'entrata in vigore di tale D.P.C.M. ai fini del versamento occorre altresì considerare il predetto limite retributivo secondo le indicazioni fornite sullo specifico punto dalla più volte citata Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012 (paragrafo 2).
Per quanto riguarda l'individuazione dell'Amministrazione tenuta al versamento, coerentemente con quanto precisato nella medesima Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012 in merito all'Amministrazione tenuta ad operare la riduzione, si ritiene che i conseguenti versamenti debbano essere effettuati, a seconda dei casi, o direttamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente o dall'Amministrazione conferente l'incarico.
I versamenti vanno effettuati entro l'esercizio di riferimento per quelli da eseguire a cura dell'Amministrazione di appartenenza ed entro l'esercizio in cui è previsto il pagamento nei casi di versamento a cura dell'Amministrazione conferente l'incarico.
Per eventuali conguagli il versamento aggiuntivo va effettuato, a cura dell'amministrazione tenuta al pagamento dell'emolumento, entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della loro individuazione.
Il capitolo di entrata su cui imputare il versamento delle somme è il seguente:
Capo 10 - CAP. n. 3512 - RISORSE RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DEL LIMITE MASSIMO RETRIBUTIVO PER EMOLUMENTI O RETRIBUZIONI NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI, DA DESTINARE AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO.


Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio
 
D.P.C.M. 23 marzo 2012
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23-ter
Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012
17.52 25/10/2012