... assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato in ragione della "carenza dei requisiti prescritti ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 25 Ottobre 2012 00:14
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-10-2012, n. 8551
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che:
- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 settembre 2012 e depositato il successivo 18 settembre 2012, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui, in data 25 maggio 2012, il Ministero dell'Interno non ha accolto l'istanza di assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato in ragione della "carenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente", dalla predetta presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 337 del 1982 "in quanto figlia dell'assistente capo della Polizia Penitenziaria (Lpd)", "deceduto in servizio";
- in particolare, la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo - in sintesi - che: - il padre "morì tragicamente nell'esercizio di specifici servizi di polizia caratterizzati da potenziali rischi superiori a quelli normalmente accompagnati dall'attività di istituto, in quanto comandato in missione dalla Casa Circondariale di (Lpd) alla Casa di Reclusione di (Lpd)" (e, precisamente, "a seguito di sinistro stradale causato dall'apertura di un portellone laterale dell'autobus che lo aveva condotto da (Lpd) a (Lpd), per poi imbarcarsi sulla motovedetta che lo avrebbe condotto al carcere di (Lpd)"); - il precedente del Consiglio di Stato richiamato nel provvedimento riguarda una fattispecie del tutto diversa; - sussiste palese contrasto con il decreto n. 559/D/3/E/8 A.C. con cui l'Amministrazione ha elargito una somma di danaro ai familiari dell'assistente capo (Lpd), ai sensi dell'art. 6 della L. n. 308 del 1981; - sussiste violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in quanto non risulta rispettata la ratio dell'art. 5 del D.P.R. n. 337 del 1982, come modificato dall'art. 37 della L. n. 3 del 2003, tesa a tutelare i figli dei superstiti dei componenti delle Forze dell'Ordine tragicamente deceduti a causa dell'espletamento del proprio servizio;
- l'Amministrazione intimata non si è costituita;
- alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2012 - previo avviso alle parti costituite e previa verifica delle condizioni di cui all'art. 60 c.pr.amm. - il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che le censure formulate non sono meritevoli di condivisione, atteso che:
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 337 del 1982, "possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età";
- come già osservato in giurisprudenza, si tratta di un beneficio a cui - per esigenze di conformità al dettato costituzionale ed, in particolare, all'art. 97 Cost., il quale impone il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso - non può che essere riconosciuto carattere eccezionale e, dunque, di un beneficio che deve trovare giustificazione in ragioni specifiche, differenti da quelle che connotano altri istituti, quali l'immediatezza e la drammaticità del rapporto causa-effetto, lesione-invalidità, ferite-morte (crf., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, n. 1151 del 15 luglio 2005);
- ciò trova conferma nelle peculiarità del periodo in cui la previsione fu introdotta (1982), caratterizzato da numerosi episodi di terrorismo, causa di tragiche conseguente, tra cui anche la morte di numerosi appartenenti alle Forze dell'Ordine;
- si tratta - in sintesi - di una previsione normativa che non può che essere suscettibile di un'interpretazione restrittiva, la quale induce ad affermare che - nonostante le modifiche apportate alla versione originaria (in particolare, dall'art. 37 della L. n. 3 del 2003) - la concessione del beneficio dalla stessa previsto non può prescindere da una stretta connessione e/o dipendenza tra l'evento che ha procurato la morte o l'invalidità e rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia, indispensabili ai fini dell'individuazione di una "vittima del dovere";
- ciò detto, la ricostruzione esegetica della ricorrente - essenzialmente fondata sulla situazione di "comandato in missione" in cui versava il padre - non può trovare positivo riscontro;
- è, infatti, da escludere che il mero comando in missione valga - di per sé - a costituire la connessione e/o dipendenza di cui sopra o, comunque, a concretizzare - come, invece, affermato nel ricorso - l'"esercizio di specifici servizi di polizia caratterizzati da potenziali rischi superiori a quelli normalmente accompagnati dall'attività di istituto";
- a ciò è da aggiungere che tale connessione e/o dipendenza o il descritto "esercizio" non trova altrimenti supporto, tenuto, tra l'altro, conto delle modalità del tutto "accidentali" con cui si è verificato l'evento che ha procurato la morte del padre della ricorrente (le quali conducono a ravvisare un "infortunio in itinere", avvenuto a causa di un sinistro "stradale");
- per quanto attiene al richiamo del parere del Consiglio di Stato, il Collegio non ravvisa "illogicità, contraddittorietà e carenza manifesta della motivazione", tenuto conto che il parere de quo provvede ad una chiara delimitazione del campo di applicazione del citato art. 5 - precisando che l'estensione del beneficio anche agli "appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento dei servizi di polizia o di soccorso pubblico", determinata dall'art. 37 L. n. 3 del 2003, richiede comunque una correlazione con l'esecuzione di particolari e specifici servizi di polizia o di servizio pubblico "caratterizzati da potenziali rischi superiori a quelli normalmente accompagnati alla attività di istituto" - e, dunque, si rivela pertinente;
- alcuna "illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione" è, poi, riscontrabile in ragione della già avvenuta concessione di una somma di danaro ai sensi dell'art. 6 della L. n. 308 del 1981, posto che la disposizione da ultimo citata - poi abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - e l'art. 5 in argomento sono caratterizzati da una differente formulazione;
- ciò detto, la conclusione a cui è pervenuta l'Amministrazione si rivela in linea - e non certo in contrasto - con l'art. 97 della Cost., attese la necessità di ricostruire la portata dell'art. 5 in argomento in piena osservanza delle finalità perseguite dal legislatore nonché l'esistenza di una serie di ulteriori previsioni di legge, volte a tutelare - più semplicemente - le ipotesi in cui la morte o le lesioni siano "dipendenti da causa di servizio";
Ritenuto che - alla luce di quanto sopra esposto - il ricorso vada respinto;
Ritenuto, peraltro, che nulla debba disporsi in ordine alle spese di giudizio, posto che l'Amministrazione intimata non si è costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7250/2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.