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Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti di iscritti posti in aspettativa o fuori ru

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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 24-1-2007 n. 6
Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti di iscritti posti in aspettativa o fuori ruolo per svolgere incarichi presso Enti o amministrazioni pubbliche.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

Nota 24 gennaio 2007, n. 6

Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti di iscritti posti in aspettativa o fuori ruolo per svolgere incarichi presso Enti o amministrazioni pubbliche.


 Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

 


 

  Ai Direttori delle Sedi provinciali e territoriali e per il loro tramite
  Alle Autorità indipendenti e agli Organismi ad esse assimilate esistenti sul territorio
  Alle Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
  Agli Enti di Patronato
e, p.c. Ai Dirigenti generali centrali e compartimentali
  Ai Coordinatori delle Consulenze professionali
     

 


 


Con la presente nota si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti per i quali intervenga una modificazione del rapporto di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa (aspettativa o collocamento fuori ruolo) cui fa seguito il conferimento di specifici incarichi, qualificabili sempre come rapporti di lavoro subordinato con obbligo di iscrizione all'Inpdap, da parte di una Pubblica Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Nelle fattispecie sopra individuate l'iscritto può, una volta maturato il diritto alla pensione, manifestare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro c.d. "principale" e continuare a svolgere l'ulteriore attività lavorativa connessa all'incarico presso l'altra amministrazione, chiedendo a questo Istituto l'erogazione del relativo trattamento pensionistico.

Per evitare difformità di comportamento da parte delle sedi Inpdap circa gli elementi da prendere a base per determinare l'importo della pensione, si precisa che occorre operare in maniera differente in relazione alla situazione giuridica riferita al rapporto di lavoro già in essere all'atto del conferimento dell'incarico presso la seconda amministrazione.

Se l'iscritto, nel perdurare dell'incarico conferitogli, risolve il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza e, conseguentemente, chiede il trattamento pensionistico, quest'ultimo è determinato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva, maturata all'atto del collocamento in posizione di aspettativa senza assegni o fuori ruolo, nonché la retribuzione dell'ente di provenienza. In particolare, per la posizione di aspettativa senza assegni, occorre considerare le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario; per la posizione di fuori ruolo occorre invece far riferimento all'anzianità contributiva e alle retribuzioni cristallizzate al momento del medesimo collocamento fuori ruolo.

L'attività lavorativa inerente l'incarico conferito potrà essere valutata, previa esplicita richiesta, ai fini della corresponsione di una indennità una tantum ovvero di un supplemento di pensione a carico dell'Inps, ferma restando la facoltà da parte dell'interessato di chiedere la riunione o ricongiunzione di tutti i servizi complessivamente prestati, ivi compresi quelli che hanno dato titolo ad un trattamento di quiescenza.

Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia contestualmente risolto il rapporto di lavoro con l'ente/amministrazione di provenienza e sia, allo stesso tempo, cessato dall'incarico può chiedere, previa riunione e/o ricongiunzione dei servizi, il riconoscimento di un unico trattamento pensionistico utilizzando le retribuzioni percepite per l'incarico svolto. Ciò in quanto solo a seguito della definitiva cessazione possono essere valutate nella base pensionabile le retribuzioni percepite quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico medesimo.

L'erogazione del trattamento pensionistico spettante è subordinata, nei primi due casi, alle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo pensioni-redditi tenendo presente, qualora ne ricorrano le condizioni, la disposizione speciale di cui all'articolo 133 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Resta ferma, come detto, la facoltà dell'interessato di chiedere la riunione o ricongiunzione di tutti i servizi complessivamente prestati, ivi compresi quelli che hanno dato titolo ad un trattamento di quiescenza, ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e con le modalità di cui all'articolo 151 del medesimo D.P.R..

Le Sedi territoriali e provinciali, qualora dovessero riscontrare comportamenti difformi, rispetto a quanto indicato nella presente nota operativa, nei decreti di pensione emessi dalle amministrazioni/enti datori di lavoro, sono invitate a segnalare a quest'ultime quanto sopra specificato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Il Dirigente generale

Dr. Costanzo Gala


 


D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

   

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