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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 25 Ottobre 2012 00:11
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T.A.(Lpd) Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-10-2012, n. 8468
Fatto - Diritto P.Q.(Lpd)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che parte ricorrente, ex funzionario dell'Amministrazione dell'Interno con la qualifica di I dirigente della P.S., ha impugnato, con ricorso introdotto presso il Tar Veneto, le risultanze degli scrutini relativi alla promozione alla superiore qualifica di Dirigente superiore della P.S. con decorrenza 1.1.2004: ricorso parzialmente accolto da detto Tribunale (sent.n.4468/2004) che ha ritenuto, fra l'altro, gli atti in detta sede gravati illegittimi nella parte in cui hanno omesso di valutare "valorizzandoli ai fini dell'attribuzione di punteggi aggiuntivi da far rientrare nella II^ o perlomeno nella III^ categoria", le funzioni di Capo di Gabinetto svolte dal ricorrente nella questura di (Lpd) dal settembre 1998 all'aprile 2001;
Considerato che il Tar Veneto ha individuato, quale effetto conformativo discendente dalla propria pronuncia n.4468/2004, l'obbligo dei competenti Organi collegiali della soccombente Amministrazione di "rinnovare le proprie valutazioni circa la completa personalità del (Lpd)" tenendo conto, fra l'altro, "dell' avvenuto espletamento" delle citate "funzioni di Capo di Gabinetto ......ai fini dell'attribuzione di punteggi ulteriori rientranti nella cat. II^ o III^ di cui ai criteri di massima determinati il 13.2.2002" ;
Considerato che le operazioni di rinnovazione dello scrutinio in parola si sono concretate con le deliberazioni del 24 febbraio e del 28 aprile 2005 ( rispettivamente della Commissione per la progressione in carriera e del C.d.A. per il personale della Polizia di Stato), con le quali è stato confermato il punteggio in precedenza assegnato al (Lpd) (pp.18,50 su 24) e dunque confermata la sua esclusione dall'ambita promozione;
Considerato che avverso le citate due deliberazioni il ricorrente si è gravato con ricorso che è stato parzialmente accolto da questa Sezione con sent. n.32610/2010 nella quale viene dato atto:
- che in sede di rinnovazione della procedura il punteggio attribuito al (Lpd) "è rimasto immotivatamente ed ingiustificatamente immutato";
- che la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Veneto avrebbe reso "opportuno e ragionevole disporre una variazione del punteggio originariamente attribuito" configurandosi contraddittorie le affermazioni della p.a. di prendere atto, da un lato, delle funzioni di Capo di Gabinetto svolte dal dipendente e dall'altro di non attribuire, per le stesse, "alcun punteggio aggiuntivo, neanche minimo";
e, conseguentemente, viene statuito l'obbligo dell'amministrazione di "rinnovare ulteriormente le operazioni in parola";
Considerato che detta decisione:
- è stata gravata di appello (con riguardo alle censure non accolte in I grado) dal medesimo ricorrente ed appellata, in via incidentale, dall'amministrazione soccombente nella parte in cui la decisione stessa reputa contraddittoria la valutazione operata dall'amministrazione in relazione alla mancata attribuzione (in sede di rinnovazione delle operazioni di scrutinio) di alcun punteggio aggiuntivo per l'incarico di Capo di Gabinetto rivestito dal dipendente;
- costituisce oggetto del ricorso in epigrafe, volto ad ottenerne la relativa esecuzione, notificato, oltre che alla p.a. anche ai sig(Lpd) ri (Lpd) e (Lpd);
Vista l'Ordinanza di questa Sezione n(Lpd) 6158/2011 con la quale:
- alla luce degli artt. 112 del Cp.a. (che prevede che l'azione di ottemperanza può esser proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive del (Lpd)A) e 114 del C.p.a. (che dispone che l'azione de qua si propone con ricorso notificato alla p.a. ed a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta);
- in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la decisione di questa Sezione n(Lpd) 32620/2010 del 06.10.2010 è stata pronunciata nei confronti dell'amministrazione dell'Interno e dei dott.ri (Lpd) e (Lpd);
- in considerazione del fatto che la corrente actio iudicati è stata notificata al solo dott. (Lpd) (all'indirizzo di via D--.); mentre il plico spedito al dott. (Lpd) (presso il Ministero dell'Interno in Roma, piazza del Viminale) è stato restituito al mittente con la dicitura "sconosciuto": e dunque tale notificazione, (da ritenersi) effettuata presso la sede di lavoro del pubblico dipendente, non è mai pervenuta nelle mani di costui né, in ogni caso, potrebbe considerarsi come giuridicamente equipollente a quella effettuata in mani proprie del destinatario;
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti del contro interessato (Lpd)(Lpd) che è stato parte del giudizio definito con la decisione della cui esecuzione si tratta, quale adempimento preliminare allo scrutinio della domanda di giustizia in epigrafe;
Considerato che detta integrazione del contraddittorio processuale deve ritenersi avvenuta nel rispetto dei termini perentori indicati nell'Ordinanza n.6158/2011 e che, a tale riguardo, condivisibili devono ritenersi le osservazioni formulate dalla Difesa del ricorrente con memoria depositata l'11.9.2012;
Considerato che devono ritenersi non pertinenti all'odierno thema decidendum le considerazioni svolte dall'amministrazione nella memoria contro deduttiva in data 03.5.2011 laddove si afferma che dall'incarico delle funzioni di Capo di Gabinetto della Questura di (Lpd) non deriva, in via di mera consequenzialità e necessariamente, un punteggio aggiuntivo;e ciò in quanto dette considerazioni sono funzionali alla pretesa legittimità degli atti di rinnovazione degli scrutini del (Lpd) annullati da questa Sezione; e dunque trattasi di considerazioni che troveranno la loro naturale sede di trattazione innanzi al Consiglio di Stato già investito, da entrambe le parti, dell'appello avverso detta pronuncia;
Considerato, per converso, che, nella presente sede, viene delibata l'istanza per l'esecuzione della decisione n.32610/2010: istanza che si è rivelata ammissibile in rito e che deve ritenersi, nel merito, fondata una volta riscontrato che il dictum statuito della predetta decisione ( id est: l'ulteriore rinnovazione degli scrutini nei confronti del ricorrente) è rimasto, allo stato, disatteso;
Considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento e che all'adempimento prescritto nella sentenza della cui esecuzione si tratta l'Amministrazione rimane tenuta ad ottemperare entro il termine di giorni 120 decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, su istanza di parte, la Sezione curerà la nomina di Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva e con oneri a carico dell'amministrazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.(Lpd)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto ordina all'intimate amministrazioni di provvedere agli adempimenti indicati in motivazione nei termini ivi specificati.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente decisione alle soccombenti amministrazioni presso la rispettiva sede reale.
Condanna l'amministrazione dell'Interno. al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 2000,00;
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti, ricorrente e resistente, presso i rispettivi domicili legali