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Carabinieri: ..diritto all’attribuzione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale..

Dettagli

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Antonio NENNA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A   N° 2703/2012
sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n° 38563 del registro di segreteria, depositato in data 16 febbraio 2005, proposto da          
·        (Lpd), rappresentato e difeso dall’avv. Nino Bullaro, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 94
                                                        avverso
·        COMANDO LEGIONE CARABINIERI “SICILIA”, in persona del Comandante pro tempore
·        I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.)
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Esaminati il ricorso e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2012, l’avvocato                    ... procuratore di parte ricorrente, per mandato in atti, il Col. .... per il Comando Legione Carabinieri Sicilia e l’avv. ... in rappresentanza dell’INPS;
Ritenuto in
F A T T O
Con ricorso depositato in data 16.02.2005, il Mar. A.s. UPS in congedo dell’Arma dei Carabinieri (Lpd), conveniva in giudizio il Comando Regione Carabinieri “Sicilia” per l’accertamento del diritto all’attribuzione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale a norma dell’art.16 della legge n.177/1976 nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta alla corresponsione dei maggiori importi ritenuti dovuti.  
Il ricorrente censurava la determinazione della misura del trattamento di quiescenza ritenendo errata l’esclusione dell’assegno funzionale dal computo della base pensionabile e la consequenziale mancata maggiorazione del 18% dello stesso.
Con memoria depositata in data 28.09.2010, il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” chiedeva preliminarmente l’applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei della pensione precedentemente maturati e, nel merito, il rigetto del ricorso asserendo, sostanzialmente, che la maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale era da ritenersi preclusa, per un verso, dal disposto dell’art. 16 della legge n.177/1976 e, per altro verso, dalla natura non stipendiale dell’assegno in parola.
Con memorie depositate il 12.10.2010 ed il 5.12.2011, l’I.N.P.D.A.P.  chiedeva in via preliminare la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell’Istituto  (poiché “solo il Comando Regione Carabinieri Sicilia può attribuire, in via eventuale, il beneficio richiesto”) e la mancata notifica del ricorso (che, tuttavia, in atti risulta effettuato in data 27.01.2005) e nel merito il rigetto del ricorso. Inoltre chiedeva, in via subordinata, in caso di accoglimento, la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei ratei scaduti e che la condanna venisse pronunciata nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza che ha emesso i provvedimenti formali.  
Con Ordinanza a verbale nella udienza del 19.10.2010, questo Giudice, considerato che era pendente giudizio in appello su decisione di primo grado (n.1765 del 13.07.2009) su ricorso analogo del sig. M., ha disposto la sospensione del presente processo sino alla definizione del predetto giudizio.
A seguito della sentenza n.10/A/2011 del 21.01.2011 che ha dichiarato estinto il menzionato ricorso in appello per rinunzia agli atti presentata dall’appellante sig. M., quest’ultimo ha presentato istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del presente giudizio.
All’udienza pubblica del 15.12.2011, il giudizio veniva dichiarato interrotto per soppressione dell’INPDAP (cui è subentrato l’INPS).
Con atto depositato il 14.02.2012, il ricorrente riassumeva il processo interrotto nei confronti dell’INPS (e del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”) .
Con memoria depositata il 19.09.2012 si costituiva l’INPS (ex INPDAP) chiedendo il rigetto del ricorso (asserendo, sostanzialmente, che la maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale è da ritenersi preclusa, per un verso, dal disposto dell’art. 16 della legge n.177/1976 e, per altro verso, dalla natura non stipendiale dell’assegno in parola) e la condanna del ricorrente - anche in considerazione della sussistenza di una giurisprudenza oramai univoca che ritiene detta domanda infondata - alla rifusione delle spese di lite.
Con memoria depositata il 21.09.2012 si costituiva il Comando Legione Carabinieri evidenziando preliminarmente che, con sentenza di inammissibilità n. 1765 del 13.07.2009 (per mancanza di valida costituzione del rapporto processuale non essendo il ricorso stato notificato alle controparti) questa Sezione giurisdizionale aveva deciso (in rito) su analogo ricorso presentato dall’odierno ricorrente (inserito nel registro di segreteria al n. 38201). Il sig. (Lpd) aveva poi presentato appello che era stato dichiarato estinto dalla locale Sezione giurisdizionale d’Appello con sentenza n.10/A/2011 per rinunzia al ricorso presentata dall’appellante con condanna del rinunciante alle spese di giustizia. Ciò premesso, il Comando Legione Carabinieri, nel caso in cui questo Giudice volesse comunque definire nel merito l’odierno ricorso, ne chiedeva il rigetto per ragioni analoghe a quelle formulate dall’INPS, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.
All’udienza pubblica del 3.10.2012 l’avv. (Lpd) (Lpd), in rappresentanza dell’istante, il Col. (Lpd) (Lpd) per il Comando Legione Carabinieri Sicilia e l’avv. (Lpd) (Lpd)  in rappresentanza dell’INPS, hanno ribadito le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Previa camera di consiglio il Giudicante ha poi dato lettura, al termine dell’udienza, del dispositivo della presente sentenza.
Considerato in
D I R I T T O
Preliminarmente questo Giudice deve rilevare che non precludono l’esame del merito dell’odierna controversia le sentenze di primo grado n.1765/2009 e d’appello n.10/A/2011 che hanno definito non nel merito ma solo per ragioni di rito un analogo ricorso presentato dal sig. (Lpd) (Lpd). Sulla presente domanda quindi non s’è formato alcun giudicato.  
Passando al merito, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del preteso diritto al computo dell'assegno funzionale tra gli emolumenti della base pensionabile soggetti all’aumento del 18%.
Per meglio inquadrare tale problematica occorre delineare il contesto normativo di riferimento.
L’art. 16 della legge n.177/1976, che ha riformulato l’art. 53 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, prevede che «Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare (…) la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».
L'art. 53 del D.P.R. n.1092/1973, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 della legge n.177/1976, ha, quindi, contestualmente introdotto, accanto alla maggiorazione del 18% della base pensionabile, un limite alla possibilità di considerare, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, assegni o indennità, anche se pensionabili, diversi da quelli espressamente contemplati: ciò è consentito solo se la disposizione di legge che riguarda l’assegno o l’indennità ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Quest'ultima previsione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione del 18%, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile.
Il legislatore, in altri termini, ha introdotto una previsione annoverabile nella categoria delle norme con forza passiva rafforzata cioè di quelle norme che, al fine di attuare i principi costituenti l’essenza stessa dell’intervento normativo, recano specifiche previsioni in ordine alle modalità di modifica o integrazione del contenuto della disciplina dalle medesime introdotta.
Similmente, l’art. 53 sopra indicato ha previsto che le eventuali successive dilatazioni della base pensionabile del personale militare mediante l’inglobamento di assegni o indennità avvenissero solo in presenza di un’esplicita previsione legislativa che qualificasse detti emolumenti aventi i caratteri della quiescibilità come suscettibili della maggiorazione del 18%.
La previsione esplicita di inclusione nella base pensionabile di un assegno o indennità, dunque, costituisce una condizione ineludibile la cui presenza o assenza discrimina in modo certo tra l’inclusione ovvero l’esclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato.
L’art.1, comma 9, del D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito in legge  14.11.1987, n. 468, pur non disponendo espressamente l’inserimento nella base pensionabile degli assegni funzionali, ancorché dichiarati pensionabili, ha previsto che «A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità».
Analogamente l’art. 6, comma 4, del D.L. 21.9.1987, n.387, convertito in legge  20.11.1987, n.472 dispone che gli assegni funzionali «(…) si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità». 
La successiva legge 8.8.1990, n. 231, all’art. 4, ha rideterminato le misure dell’assegno funzionale pensionabile, ribadendo, tra l’altro, che detti importi «si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità».
Orbene il fatto che l'assegno funzionale si aggiunga alla R.I.A., emolumento che ha indubbiamente natura di stipendio e che, come tale, concorre a determinare la base pensionabile, non significa che l’assegno stesso sia assorbito nella R.I.A. e di questa ne debba seguire le sorti anche in punto di maggiorazione del 18%.
Infatti, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., tale non può considerarsi l'assegno funzionale.
Sul punto, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n.9/2006/QM, hanno affermato che retribuzione individuale di anzianità e assegno funzionale, comunque, hanno diversa natura giuridica e conservano le proprie caratteristiche peculiari.
La prima - introdotta dall’art.47 del D.P.R. 8 maggio 1987, n.266, e disciplinata per il personale militare dal D.L. 16 settembre 1987, n.379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n.468 - costituisce la somma delle classi e degli scatti maturati fino al 31 dicembre 1986 sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente.
 La R.I.A., dunque, come voce del complessivo trattamento stipendiale, viene ad integrare il livello retributivo fissato in misura unica, differenziando, nell’ambito dell’unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascuno in ragione dell’anzianità di servizio posseduta a tale data. La R.I.A. può, quindi, essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui al citato art. 53, novellato dall'art. 16 della legge n.177/1976, in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio.
L’assegno funzionale, al contrario, riveste carattere di emolumento accessorio allo stipendio (e non di componente dello stipendio), pur rientrando nella nozione, latamente intesa, di retribuzione, avendo anch’esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e un conseguente incremento della professionalità del dipendente. Pertanto detto assegno ha carattere di emolumento retributivo ma non stipendiale.
L’uso dell’allocuzione “si aggiungono” utilizzata dall’art. 1, comma 9, del D.L. n.379/1987, convertito nella legge n.468/1987 (e dalle successive disposizioni in materia), nel delineato complessivo quadro normativo, ha, quindi, un senso logico solamente per evidenziare l’autonomia di tali assegni funzionali in ragione della loro diversa natura giuridica.
Essi non vanno a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa, senza restare assorbiti al suo interno e mantenendo così le loro sopra descritte caratteristiche peculiari.
È, quindi, da ritenere, con riferimento al caso di specie, che l’assegno funzionale, ancorché pensionabile, non possa essere incluso nella base pensionabile e, come tale, non possa usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art.53, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art.16 della legge n. 177/1976.
In definitiva, dunque, è da rigettare la domanda proposta dal ricorrente.
Per ciò che attiene alle spese del giudizio occorre prioritariamente rilevare che non opera l’esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all’art. 152 disp. att. cpc, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 42, comma 11, del DL 30.9.2003, n. 269, conv. nella L. 24.11.2003, n. 326 (disposizione pacificamente applicabile - cfr. Cass., sez. lav., 01-03-2004, n. 4165; Cass., sez. lav., 08-03-2004, n. 4657 - ai procedimenti contenziosi in materia pensionistica di competenza della Corte dei Conti in forza del rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del RD 1038/1933 alle norme del codice di procedura civile).
Ciò in quanto la parte ricorrente non ha assolto l’onere sulla medesima incombente di formulare nell’atto introduttivo la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente le condizioni reddituali che avrebbero dato titolo all’esenzione.
Non operando l’esenzione e non essendo ravvisabili «gravi ed eccezionali ragioni» per far luogo alla compensazione, la parte ricorrente risultata soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di cui all’art. 91 e ss. cpc a favore dell’Amministrazione resistente.
L’INPS (ex INPDAP) nel presente giudizio ha assunto la veste di resistente avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura interna mediante il conferimento ad un Avvocato della stessa di procura speciale alla lite ex art. 83 cpc.
In assenza della nota delle spese di cui all’art. 75 disp. att. cpc., avuto riguardo ai connotati della controversia, al grado di difficoltà delle questioni affrontate ed alle attività difensive espletate appare, quindi, equo liquidare in favore dell’INPS le spese nella misura di € 500,00, di cui € 300,00 per onorari ed € 200,00 per diritti, oltre accessori, come e se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” che non si è avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, né ha presentato apposita notula per la liquidazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, assorbite le ulteriori questioni, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al rimborso, a favore dell’INPS, delle spese che si liquidano in complessivi € 500,00, di cui € 300,00 per onorari ed € 200,00 per diritti, oltre accessori, come e se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012.
                                                                    Il Giudice
                                                             F.to  dott. Antonio NENNA
 
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 03 ottobre 2012
Pubblicata il 04 ottobre 2012
                                       Il funzionario amministrativo
                             F.to     Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SICILIA
Sentenza
2703
2012
Pensioni
04-10-2012


   

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