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Carabinieri: -trattamento provvisorio di pensione.- recupero dell’indebito generato..emolumenti pensionistici in misura asseritamente superiore al dovuto..

Dettagli

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Roberto Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N. 2728/2012
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 56097 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
(Lpd), rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di ricorso, dagli Avv.ti ---
nei confronti di
INPS (già INPDAP)
Ministero della Difesa
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITO, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2012, l’Avv. --, in rappresentanza dell’INPS.
FATTO
Il Sig. (Lpd), Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, veniva collocato in congedo a decorrere dal 1/4/2000, iniziando a fruire del trattamento provvisorio di pensione.
Con provv. n. 664 del 5/10/2006, il Comando Regione Carabinieri Sicilia conferiva al Carabiniere in congedo la pensione definitiva.
Con nota prot. n. 60318 del 19/11/2008, l’INPDAP comunicava al pensionato di aver avviato il recupero del debito di € 8.629,57, mediante ritenute mensili di € 410,93, quale differenza tra il trattamento di pensione definitivamente spettante e quello provvisoriamente corrisposto.
Con ricorso depositato in data 10/12/2009, il pensionato impugnava la nota dell’INPDAP di partecipazione del debito contestando la legittimità del recupero dell’indebito generato a seguito della percezione, in buona fede e per un significativo lasso di tempo, di emolumenti pensionistici in misura asseritamente superiore al dovuto. Chiedeva conseguentemente, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, la dichiarazione di irripetibilità delle somme asseritamente corrisposte in misura superiore al dovuto ed il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico nella misura provvisoriamente erogata. 
Con Ordinanza omissis, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare con la consequenziale sospensione delle allora effettuande ritenute mensili.
A seguito dell’interruzione del giudizio, dichiarata all’udienza del 26/1/2012 in conseguenza della soppressione dell’INPDAP, ex art. 21 del DL 201/2011, convertito in L. 214/2011, i difensori della parte ricorrente riassumevano il processo nei confronti dell’INPS, con atto notificato in data 9/2/2012.
Con memoria depositata in data 14/6/2012, l’INPS (successore ex lege dell’INPDAP) formulava considerazioni in merito alla ripetibilità dell’indebito previdenziale, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione passiva.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2012, la trattazione del giudizio veniva differita a causa dell’adesione, da parte del difensore dell’Ente previdenziale, all’astensione dalle udienze proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA).
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2012, l’Avv. -, in rappresentanza della parte ricorrente, e l’Avv. - in sostituzione dell’Avv. -, in rappresentanza dell’INPS, reiteravano le conclusioni, rispettivamente, formulate in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione. 
Previa camera di consiglio, il Giudice, al termine dell’udienza, dava lettura del dispositivo e procedeva al deposito della sentenza.
DIRITTO
La controversia concerne la ripetibilità di un indebito previdenziale originato dalla determinazione del trattamento definitivo di pensione dopo che per un lungo lasso di tempo (dal 1/4/2000 – data del collocamento in quiescenza – al 31/10/2008 – data di avvio del procedimento recupero conseguente all’emissione del provvedimento definitivo di pensione) era stata erogata la pensione nella misura provvisoriamente liquidata, maggiore rispetto a quella risultata definitivamente spettante. Concerne altresì la pretesa spettanza del diritto all’erogazione della pensione nella più elevata misura provvisoriamente stabilita.
Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Ed infatti, attesa la veste di promotore della procedura recuperatoria, l’INPS è il naturale contraddittore rispetto alla pretesa avanzata, l’unico soggetto che potrebbe dar seguito agli adempimenti che scaturirebbero da un eventuale accoglimento della domanda di irripetibilità dell’indebito.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, come tale, merita accoglimento nei termini appresso specificati.
Ai fini della soluzione della vertenza assumono rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 2 del 2/7/2012.
L’organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l’altro, la risoluzione della seguente questione di massima «1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine», ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.
Peraltro, il medesimo Organo ha affermato che «il diritto – dovere (recte: potere) dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità».
Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, ha chiarito che l’affidamento del percipiente che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura con il protrarsi del tempo sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione.
Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.
Sulla scorta di tali affermazione e all’esito di articolate considerazioni (alle quali si rinvia anche agli effetti dell’art. 118, comma 1, disp. att. cpc), le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedi-mento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al ter-mine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».
Il principio di diritto enunciato dalle SS.RR., peraltro dotato dell’efficacia nomofilattica prevista dall’ultimo periodo dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo novellato dall'art. 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69, appare pienamente condivisibile.
Nel caso di specie, il lungo intervallo intercorso tra la determinazione provvisoria e quella definitiva del trattamento di pensione travalica i confini temporali, individuati dalle SS.RR., entro cui è destinata ad avere luogo l’azione dell’Amministrazione.
Ne consegue che l’intervento amministrativo che ha portato alla rilevazione di un indebito pensionistico non può avere effetto nei confronti del pensionato, siccome tardivo.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla ritenzione degli importi indebitamente erogati in via provvisoria.
Deve essere altresì riconosciuto il diritto della medesima alla restituzione le somme eventualmente ritenute in esecuzione del provvedimento di recupero (prima della sospensione cautelare della sua efficacia) maggiorate degli accessori. Questi ultimi, infatti, sono dovuti, attesa la natura della prestazione e le regole che governano il pagamento dell’indebito.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico nella consistenza più elevata provvisoriamente stabilita.
Ciò in quanto, il trattamento provvisoriamente erogato è modificabile da parte dell’Amministrazione al momento dell’adozione di quello definitivo, non essendo assistito dalle garanzie tipiche di quest’ultimo: intangibilità e modificabilità solo nei casi espressamente previsti, come risulta dagli artt. 203 ss del d.p.r. n. 1092/1973.
Conseguentemente, non essendoci specifiche preclusioni normative, deve ritenersi non preclusa la correzione di eventuali errori, commessi al momento della provvisoria liquidazione.
In forza delle superiori statuizioni, l’INPS deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente degli importi riconosciuti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle somme spettanti dalla insorgenza del diritto e fino al soddisfo.
In ordine alle spese, la complessità della questione trattata, della quale sono sintomatici i reiterati interventi delle SS.RR., induce il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.
PQM
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto:
-   dichiara irripetibili le somme indebitamente percepite;
-   condanna l'INPS alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione da computarsi, avendo riguardo alla regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle somme  spettanti dalla insorgenza del diritto  fino al soddisfo.
Rigetta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico nella consistenza più elevata provvisoriamente stabilita.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012.
IL GIUDICE
F.to Dott. Roberto Rizzi
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,  03 ottobre 2012
Pubblicata il 09 ottobre 2012
                                                 Il funzionario di cancelleria
                                    F.to    Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SICILIA
Sentenza
2728
2012
Pensioni
09-10-2012


   

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