Guardia di Finanza: ..riliquidare il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato..
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- Creato Lunedì, 22 Ottobre 2012 01:24
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere Donato Maria Fino
nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2012 ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 27389/M del registro di segreteria della Sezione, promosso su ricorso del (…(Lpd)…);
Contro: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e INPS;
Per: accertare il diritto del ricorrente all’equiparazione economico retributiva con gli appartenenti alla qualifica corrispondente della Polizia di Stato sin dall’entrata in vigore della legge 121/81 e, agli effetti economici dal 1-1-1992 e, conseguentemente, riliquidare il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato spettante ivi compresi i provvedimenti perequativi intervenuti nel tempo, oltre accessori;
VISTA la legge 21 luglio 2000 n. 205;
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29-3-2012 e memoria dell’1-10-2012 parte ricorrente, titolare di trattamento pensionistico sin dal 1985, chiede – in buona sostanza- di accertare il proprio diritto all’equiparazione economico retributiva con gli appartenenti alla qualifica corrispondente della Polizia di Stato sin dall’entrata in vigore della legge 121/81 e, agli effetti economici dal 1-1-1992 e, conseguentemente, riliquidare il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato spettante ivi compresi i provvedimenti perequativi intervenuti nel tempo, oltre accessori.
L’INPS si è costituito con memoria del 2-10-2012 deducendo il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione di questo Giudice e, nel merito, dichiarare infondato in diritto il ricorso proposto.
La Guardia di Finanza, con memoria depositata in data 10-9-2012, rappresenta – tra l’altro- che questa Sezione ha rigettato, con sentenza n. 670 del 2003, un precedente e analogo ricorso del sig. (…(Lpd)…).
Questo Giudice rileva che il petitum sostanziale dell’attuale ricorso è sostanzialmente identico a quello di cui alla sentenza n.670/2003 di questa Sezione e, pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese, nei confronti dell’INPS, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica:
Respinge il ricorso proposto dal sig. (…(Lpd)…) perché inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento complessivo di euro 200,00 (euro duecento//00) all’INPS.
Così deciso in Milano, il giorno 11 ottobre 2012.
IL GIUDICE
(Cons. Donato Maria Fino)
Depositata in Segreteria 11 ottobre 2012
Il Dirigente
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA
Sentenza
404
2012
Pensioni
11-10-2012