Corpo Forestale dello Stato. ..domanda di concessione privilegiata ordinaria..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 22 Ottobre 2012 01:16
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL  GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2012 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 59000PC del registro di segreteria, proposto da (Lpd), elettivamente domiciliato presso lo studio -
CONTRO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO e DIRITTO
1. La domanda odierna, sebbene proposta dal ricorrente senza l’indicazione espressa che la stessa si atteggiava a istanza di riassunzione, viene riesaminata in virtù dell’accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 232/2007 di questa Sezione Giurisdizionale.
1.1. Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te l’isp.re capo C.F.S. (Lpd) impugnava il provvedimento n. 3191 del 22.1.2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nella parte in cui era respinta la domanda di concessione privilegiata ordinaria presentata dal ricorrente in applicazione dell’art. 64 DPR 1092/73, attesa l’accertata non inabilità al servizio.
Questo Giudice di prima istanza, con la suddetta sentenza, poiché aveva ritenuto che il Corpo Forestale dello Stato non fosse considerato dal legislatore personale militare, aveva affermato che non potesse essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67 del DPR n. 1092/1973, che riconosce ai militari il diritto a pensione privilegiata a prescindere dalla sussistenza del requisito di inabilità, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all’art.16, comma 2, legge 121/81.
2. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, con sentenza n. 173/2011, aveva concluso per l’accoglimento dell’appello, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato, attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.
Pertanto, considerato che tra i presupposti per la concessione della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 TU 1092/73, applicabile anche al Corpo Forestale, non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, il Giudice di Appello concludeva che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non era subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
La Sezione Prima, nel ritenere che la causa fosse delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione atteneva ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi era pronuncia, disponeva la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assumesse, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato.
2. Con nota in data 25 giugno 2012 l’Amministrazione comunicava di aver concesso d’ufficio la pensione privilegiata al ricorrente con decreto n. 11247 del 15.7.2011. Chiedeva, pertanto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3. Ciò premesso, in virtù di quanto disposto dal giudice di seconde cure, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di liquidazione della pensione privilegiata, ma dagli atti non si evince che l’Amministrazione abbia corrisposto interessi e rivalutazione al ricorrente. Pertanto, in parte qua la domanda deve essere accolta e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso, su quanto dovuto e liquidato spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/QM/2002).
Trattandosi di una fattispecie nella quale l’Amministrazione ha dimostrato disponibilità nel liquidare quanto richiesto d’ufficio senza attendere la pronuncia di questo giudice, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso iscritto al n. 59000PC del registro di segreteria, proposto da (Lpd)
Spese compensate.
Così deciso in Firenze all’udienza del 10 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
                                                        IL GIUDICE UNICO
                                               F.TO   dr.ssa Paola Briguori
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
TOSCANA
Sentenza
483
2012
Pensioni
12-10-2012