Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia.

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Categoria: Previdenza
Creato Sabato, 20 Ottobre 2012 00:54
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 17-10-2012 n. 16828
D.M. 1 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (salvaguardia). Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 17 ottobre 2012, n. 16828 (1).
D.M. 1 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (salvaguardia). Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Sono pervenute richieste di chiarimenti circa l'efficacia dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso (cioè pratiche accolte o il cui onere sia in corso di pagamento) ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per la salvaguardia dalla normativa in oggetto.
Nel rinviare al Msg. 9 agosto 2012, n. 13343, che illustra le condizioni e i requisiti per la salvaguardia, si forniscono i chiarimenti richiesti.
 
1. Riscatti, ricongiunzioni, trasferimenti onerosi nel FPLD e nei Fondi Speciali Telefonici Elettrici e Volo
Nel caso di accoglimento di domande di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi ad oggetto periodi che determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia, la sede territoriale accrediterà i periodi in questione, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell'onere, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia.
A tal fine, la contribuzione in argomento sarà accreditata nel FPLD, utilizzando il codice di nuova istituzione "tipo documento 9" e nei Fondi speciali, utilizzando i codici di nuova istituzione "1S" per i riscatti e "2S"per le ricongiunzioni.
Le registrazioni contrassegnate dai nuovi codici "tipo documento 9" e "1S" o "2S" dovranno essere effettuate in ARPA ovvero in FSPA, nel rispetto delle caratteristiche richieste per le normali acquisizioni (per anno solare, indicando il numero delle settimane e le relative retribuzioni, ecc.). I periodi contrassegnati dai predetti codici saranno prelevati da UNEX e messi a disposizione di UNICARPE esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia (non saranno quindi considerati per scopi diversi quali emissioni di estratti conto, riscatti, versamenti volontari ecc.).
Resta inteso che al momento della liquidazione della pensione, l'operatore verificherà il regolare ed effettivo versamento dell'onere di riscatto e di ricongiunzione e provvederà all'acquisizione dei relativi periodi, secondo le disposizioni vigenti in materia.
 
2. Periodi contributivi utili alla salvaguardia - Seconda domanda di ricongiunzione e assenza delle condizioni di cui all'art. 4 della L. n. 29/1979 nel FPLD e nei Fondi Speciali Telefonici Elettrici e Volo
Quando non sussistano ancora le condizioni alternative, poste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. n. 29/1979 per l'inoltro di una seconda istanza di ricongiunzione e l'assicurato intenda comunque far valere periodi contributivi utili alla maturazione dei requisiti per la salvaguardia, potrà presentare all'INPS una "segnalazione" dell'esistenza di tali periodi, corredata da una dichiarazione circa la propria intenzione di presentare domanda di ricongiunzione, ricorrendone le condizioni, entro e non oltre la fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia. Anche in questo caso i periodi saranno accreditati provvisoriamente, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia, utilizzando i codici di nuova istituzione "tipo documento 9" in ARPA e "2S" in FSPA (per le caratteristiche dei nuovi codici si rimanda a quanto specificato nel punto 1).
L'onere di ricongiunzione sarà determinato in base ai parametri vigenti al momento dell'inoltro dell'effettiva domanda. I relativi periodi dovranno poi essere acquisiti secondo le vigenti disposizioni in materia.
 
3. Periodi contributivi versati nei fondi Telefonici o Elettrici utili alla salvaguardia, iscrizione ai fondi stessi, trasferimento in AGO
Come noto, i lavoratori cessati dal servizio a decorrere dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi fondi Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, con le modalità descritte nella Circ. 5 novembre 2010, n. 142 (confr. Msg. 31 agosto 2011, n. 16923, capoverso 4) e dunque a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto al fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del fondo stesso (punto 1.2 della predetta Circ. 5 novembre 2010, n. 142).
Ciò posto, qualora tali assicurati, ai fini della maturazione dei requisiti per la salvaguardia intendano trasferire periodi contributivi dai fondi Elettrici e/o Telefonici nell'AGO ma non possano ancora trasferirli al FPLD in ragione del permanere dello stato di iscritto ai predetti fondi speciali, gli stessi potranno comunque presentare una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare domanda di trasferimento, ricorrendone le condizioni, entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia.
In questo caso i periodi saranno accreditati provvisoriamente, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia, utilizzando il "codice cessazione 44", di nuova istituzione.
L'onere di trasferimento sarà determinato in base ai parametri vigenti al momento dell'inoltro dell'effettiva domanda.
I lavoratori, cessati entro il 30 luglio 2010, che non raggiungano comunque il diritto a pensione nel Fondo Elettrice e Telefonici, pur maturando ulteriore contribuzione di natura non obbligatoria anche successivamente alla predetta data (soggetti di cui al punto 1. del citato Msg. 31 agosto 2011, n. 16923) hanno invece diritto al trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all'AGO a titolo gratuito e d'ufficio; detto trasferimento viene effettuato solo in epoca successiva all'ultimo contributo figurativo accreditato. Anche in questo caso, quindi, i periodi contributivi accreditati nel Fondi speciali, e trasferibili in AGO, saranno accreditati provvisoriamente, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia, utilizzando il "codice cessazione 44", di nuova istituzione.
Le modalità di utilizzo e di acquisizione del "codice 44", attivato soltanto per i Fondi Elettrici e Telefonici nella transazione FSPA, sono analoghe a quelle dettate per la gestione del "codice cessazione 33", contenute nel Msg. n. 9086 del 22 aprile 2009, cui si rimanda.
La costituzione della posizione assicurativa in AGO con i contributi di pertinenza dei Fondi Elettrici e Telefonici, operata con utilizzo del nuovo codice, è fittizia e tesa unicamente alla verifica della maturazione dei requisiti di accesso alla salvaguardia. Detti periodi non saranno quindi considerati per scopi diversi, quali emissioni di estratti conto, riscatti, versamenti volontari, ecc.
Al momento della liquidazione della pensione, l'operatore dovrà acquisire i periodi in esame secondo le disposizioni vigenti in materia.
 
4. Informativa all'assicurato
All'assicurato dovrà essere data idonea informativa, da firmare per presa d'atto (in allegato).
Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di pagamenti degli oneri di riscatto e ricongiunzione anche - ove previsto - mediante addebito su pensione, la predetta informativa dovrà precisare che:
- i periodi oggetto di riscatti e ricongiunzioni non ancora definite con l'integrale pagamento dell'onere sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia;
- la salvaguardia è condizionata al regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- al momento della liquidazione della pensione, l'INPS procederà alla verifica dell'effettivo e regolare pagamento dell'onere e, in caso di pagamento rateale, provvederà a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull'emolumento pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi assicurativi dell'interessato e non sono ammesse ricongiunzioni parziali; l'omesso versamento - in tutto o in parte - dell'onere di ricongiunzione o il ritardato versamento delle rate di onere di ricongiunzione comportano la rinuncia al ricongiungimento dei periodi secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- l'onere o le rate di onere di riscatto regolarmente versati e l'onere di ricongiunzione integralmente e regolarmente versato non saranno rimborsati e ciò anche nel caso in cui l'interessato non benefici della salvaguardia.
Nel caso sub 2 del presente messaggio, l'informativa dovrà altresì esplicitare che:
- l'assicurato ha effettuato una mera segnalazione dei periodi e non l'effettiva domanda di ricongiunzione, non risultando in possesso delle condizioni previste dall'art. 4 della L. n. 29/1979 per la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione;
- i periodi segnalati sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia;
- la salvaguardia è subordinata alla presentazione della domanda di ricongiunzione e al regolare ed integrale pagamento dell'onere;
- la domanda di ricongiunzione potrà essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi momento non appena maturi le condizioni poste dall'art. 4 della L. n. 29/1979 e comunque entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia;
- la determinazione dell'onere avverrà in base ai parametri vigenti al momento della effettiva domanda di ricongiunzione.
Nel caso sub 3 del presente messaggio, l'informativa dovrà esplicitare che:
- l'assicurato ha presentato una mera dichiarazione circa l'intenzione di presentare in futuro domanda di trasferimento dal fondo elettrici e/o telefonici al FPLD, poiché non risulta ancora cessato dall'iscrizione ai predetti fondi speciali;
- i periodi segnalati sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia;
- la salvaguardia è subordinata alla presentazione della domanda di trasferimento e al regolare ed integrale pagamento dell'onere;
- la domanda di trasferimento potrà essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi momento, ricorrendone le condizioni, entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia;
- la determinazione dell'onere avverrà in base ai parametri vigenti al momento della effettiva domanda di trasferimento.
La comunicazione di salvaguardia conterrà un'avvertenza del seguente tenore:
1. I periodi segnalati sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia e la stessa è condizionata al regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative.
2. L'onere o le rate di onere di riscatto regolarmente versati e l'onere di ricongiunzione integralmente e regolarmente versato non sono rimborsabili anche nel caso in cui non si benefici della salvaguardia.
3. Nel caso in cui la salvaguardia sia subordinata alla presentazione della domanda di ricongiunzione la stessa dovrà essere presentata entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la suddetta comunicazione.
Si richiama l'attenzione delle sedi territoriali sulla necessità di un corretto utilizzo dei codici di nuova istituzione e sul fatto che i periodi in esame dovranno comunque essere acquisiti sulla posizione assicurativa degli interessati, ricorrendone le prescritte condizioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
 
Allegato


Informativa


Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia di cui al comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:
- i periodi oggetto di riscatti e ricongiunzioni non ancora definite con l'integrale pagamento dell'onere sono considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia;
- la salvaguardia è condizionata al regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di pagamenti degli oneri di riscatto e ricongiunzione anche - ove previsto - mediante addebito su pensione;
- al momento della liquidazione della pensione, l'INPS procederà alla verifica dell'effettivo e regolare pagamento dell'onere e, in caso di pagamento rateale, provvederà a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull'emolumento pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi assicurativi dell'interessato e non sono ammesse ricongiunzioni parziali; l'omesso versamento - in tutto o in parte - dell'onere di ricongiunzione o il ritardato versamento delle rate di onere di ricongiunzione comportano la rinuncia al ricongiungimento dei periodi secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative;
- l'onere o le rate di onere di riscatto regolarmente versati e l'onere di ricongiunzione integralmente e regolarmente versato non saranno rimborsati e ciò anche nel caso in cui non si benefici della salvaguardia.
Valutazione ai fini della salvaguardia di periodi contributivi esistenti in gestioni "alternative" dell'assicurazione generale obbligatoria o nei Fondi speciali Elettrici e Telefonici, per i quali non sono ancora perfezionate le condizioni previste dall'art. 4 della L. n. 29/1979 per la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione ovvero che non possano essere trasferiti in AGO in conseguenza del permanere dello stato di iscritto ai predetti Fondi Elettrici e Telefonici:
- il soggetto che si trovi nelle condizioni su descritte presenterà una mera "segnalazione" dell'esistenza di tali periodi corredata da una dichiarazione circa la propria intenzione di presentare domanda di ricongiunzione o trasferimento;
- la predetta segnalazione non sostituisce la domanda di ricongiunzione o trasferimento, che dovrà essere presentata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 4 della L. n. 29/1979 per la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione o, nel caso di iscrizione ai Fondi Elettrici e Telefonici, alla cessazione dell'iscrizione ai predetti Fondi.
- i periodi segnalati sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia;
- la salvaguardia è subordinata alla presentazione della domanda di ricongiunzione o trasferimento e al regolare ed integrale pagamento dell'onere;
- la domanda di ricongiunzione o trasferimento potrà essere inoltrata in qualsiasi momento, non appena ne ricorrano le condizioni e comunque entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia;
- la determinazione dell'onere avverrà in base ai parametri vigenti al momento della effettiva domanda di ricongiunzione o trasferimento.


Firma per presa d'atto
 
D.M. 1 giugno 2012
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
Msg. 9 agosto 2012, n. 13343
L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 4