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Carabinieri: Disciplina – Intervento di un legale di fiducia nella fase istruttoria del procedimento disciplinare a carico del militare

Dettagli

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10/10/2012 201003137 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/04/2012
Numero 04215/2012 e data 10/10/2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012
NUMERO AFFARE 03137/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (Lpd) (Lpd), per
chiedere l’annullamento del provvedimento n. 638/D-144-2006, in data 23 settembre
2008, adottato dal Comando Regione Carabinieri Lazio, con il quale gli è stata
irrogata la sanzione di tre giorni di consegna di rigore.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 253961 311527 17/05/2010 in data 24 giugno 2010, con la quale
il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore, Consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso
1. Il ricorrente, (Lpd) (Lpd), chiede l’annullamento del provvedimento n. 638/D-144-
2006, in data 23 settembre 2008, adottato dal Comando Regione Carabinieri Lazio,
con il quale gli è stata irrogata la sanzione di tre giorni di consegna di rigore.
2. Il ricorrente deduce l’assoluta infondatezza della contestazione a lui mossa
in ordine alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 545
del 1986 e 4, comma 2, della legge n. 382 del 1978; in particolare , contesta
la motivazione della sanzione nella parte in cui si dichiara che nel corso del
procedimento disciplinare “faceva altresì intervenire un legale, rivolgendosi
così ad un superiore, nell’ambito di un legittimo rapporto gerarchico,
mediante l’intervento di un soggetto terzo non appartenente
all’Amministrazione militare”. In sostanza il ricorrente argomenta il suo buon
diritto a far intervenire un legale di fiducia nella fase istruttoria del
procedimento disciplinare, fermo restando che dinanzi alla Commissione di
disciplina a difesa dell’interessato può intervenire soltanto un difensore
militare.
Inoltre il ricorrente sottolinea la contraddittorietà interna della motivazione nella quale
vengono dedotte contestualmente a suo carico due distinte fattispecie: l’omissione
dell’adozione delle necessarie cautele in sede di custodia di un quantitativo ingente di
denaro sottoposto a sequestro, nonché la distinta circostanza che in sede di
successivo procedimento disciplinare lo stesso odierno ricorrente avrebbe
fatto intervenire un legale di fiducia, violando così il rapporto gerarchico
militare; in questo modo.
Deduce altresì l’eccesso di potere per mancanza di corrispondenza tra il capo di
incolpazione come formulato nella comunicazione di avvio del procedimento e quello
per il quale viene inflitta la sanzione.
3. L’Amministrazione procedente ha prodotto la prevista relazione istruttoria
sostenendo la legittimità del suo operato: Gli elementi in atti consentono di procedere
nell’esame di merito.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato almeno sotto uno specifico profilo. Il ricorrente dimostra
di aver formulato e presentato delle controdeduzioni per il tramite del
proprio legale di fiducia in una fase che precede la riunione della
Commissione consultiva, titolare della valutazione disciplinare della
fattispecie; la nomina del difensore di fiducia è stata comunque
accompagnata dalla nomina di un difensore militare ai fini dell’assistenza
tecnica nel prosieguo della procedura disciplinare. Ciò risulta confermato anche
nella relazione istruttoria del Ministero.
Ora non vi è dubbio che i procedimenti disciplinari, soprattutto in ambito
militare, sono regolati dalla legge in modo da adattare tali procedimenti alla
peculiarità della gerarchia militare; tuttavia, come conviene la stessa
Amministrazione militare, il principio costituzionale del diritto alla difesa ha
un ambito di operatività anche nell’ipotesi di procedimenti amministrativi in
relazione ai quali si impongono in ogni caso garanzie di imparzialità e di
trasparenza (Corte costituzionale, sent. n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995). Non vi
è dubbio che nel caso della sanzione disciplinare della consegna di rigore il
diritto alla difesa nella procedura disciplinare si articola anche nella presenza
di un militare difensore il cui incarico costituisce un vero e proprio “ufficium”
che il soggetto incaricato è tenuto ad adempiere con diligenza e serietà. Il
fatto che la giurisprudenza costituzionale abbia osservato che non può
considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di
consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in
considerazione della funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa
Amministrazione (sent. n. 182 del 2008), non equivale ad affermare che il
soggetto parte in un procedimento disciplinare non possa comunque farsi
assistere da un legale di fiducia per profili ed ambiti per i quali non sia
espressamente e specificamente prevista la presenza del solo difensore
militare. In altri termini, le modalità con le quali il ricorrente ha fatto
intervenire un suo difensore di fiducia, ai fini in particolare della visione degli
atti e della presentazione di memorie, non sono tali da configurare una
violazione del rapporto gerarchico militare. Pertanto da questo specifico
punto di vista il ricorso è fondato in quanto le circostanze di fatto dedotte
nella motivazione non appaiono idonee a giustificare la sanzione irrogata.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere
accolto, nei termini e nei limiti espressi in motivazione; per l’effetto il provvedimento
deve essere annullato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo De Ioanna Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini

   

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