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Carabinieri - Privilegiata per l'infermità "Cranio faringioma"

Dettagli

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C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 26-09-2012, n. 1458
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in riassunzione in epigrafe l'originario ricorrente - padre del defunto carabiniere (Lpd) nato a (...) - ha impugnato il D.M. n. 766 del 25.10.1975 del Ministero della Difesa che ha respinto l'istanza di pensione privilegiata indiretta presentata in data 10.06.1969 per l'infermità "Cranio faringioma" che aveva determinato il decesso del figlio. Il provvedimento di diniego impugnato è stato adottato dall'amministrazione a conclusione di un'istruttoria che ha contemplato:
- Parere adottato con verbale n. 66 del 14.01.1961 della C.M.O. di Roma espresso nel senso che l'infermità causa del decesso del carabiniere (Lpd) non era dipendente da causa di servizio; - Parere negativo conforme della Commissione Medica di II Istanza di Roma espresso con verbale n. 216/ML2 del 31.01.1961. Nella sede giurisdizionale la difesa del ricorrente ha contestato nel merito il citato giudizio e, con memoria depositata in data 7 ottobre 2010 ha rappresentato che a seguito della domanda pensionistica fu acquisita la dichiarazione medica del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Infermeria della Legione Territoriale dei Carabinieri di Roma il quale, in considerazione di un fatto traumatico cranico connesso con il servizio di alcuni anni precedente, si era espresso per la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "craniofaringioma". Il patrono del ricorrente in riassunzione ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'espletamento di una C.T.U.. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 26 ottobre 2010 ha confermato la legittimità del provvedimento, adottato in conformità ai pareri medici espressi dalle competenti commissioni mediche, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, per l'opposto caso di accoglimento, la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.
Al fine di acquisire più completi elementi di giudizio in ordine alle patologie lamentate, con ordinanza n. 134/2011 di questa Sezione Giurisdizionale è stata disposta una CTU a cura del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti per ottenere motivato parere in merito alla sussistenza di un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra l'infermità "Cranio faringioma" ed il servizio prestato dal deceduto carabiniere (Lpd)
L'organo di consulenza con nota depositata in data 25.10.2011 ha espresso parere motivato nel senso che "il presunto trama cranico di alcuni anni prima, alla luce delle attuali conoscenze cliniche ed eziopatogenetiche, non riveste alcuna valenza medico-legale nel determinismo dell'insorgenza del cranio-faringioma, causa mortis del de cuius" ed ha quindi concluso che "non sussiste rapporto di causalità e/o con causalità efficiente e determinante tra l'infermità "Cranio faringioma" ed il servizio prestato dal deceduto carabiniere".
A conclusione dell'odierna udienza, assenti i rappresentanti del ricorrente e dell'Amministrazione convenuta, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Sottoposto a gravame è il D.M. n. 766 del 25.10.1975 del Ministero della Difesa che ha respinto l'istanza di pensione privilegiata indiretta.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Nella fattispecie, infatti, oltre ai motivati pareri espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria, risulta esaustivo il parere reso dal Collegio medico legale del Ministero della difesa, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessato, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.
In particolare, il CTU ha riferito che "i fattori invocati quali (stress psico-fisici, fattori climatico-ambientali, disagi, incongruenze alimentari etc.), non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e preponderante nell'insorgenza ed evoluzione della neoplasia maligna "Cranio faringioma" causa mortis del de cuius", precisando che la "neoplasia non può essere rapportata eziopatogeneticamente al servizio nell'Arma dei c.c. non risultando dal carteggio affezioni riferibili alle prestazioni lavorative che possano essere valutate quali stati precancerosi, né patologie tali da favorire l'insorgenza e l'evoluzione dell'affezione neoplastica in discussione, né risulta l'esposizione a sostanze tossiche e/o ittitanti dotate di potere mutogeno nei confronti del tessuto cranio-faringeo". L'organo consulenziale ha evidenziato che la patologia tumorale è "esclusivamente dovuta a residui epiteliali su base mal formativa con crescita in epoca successiva nel corso della vita" e che su di essa non ha incidenza alcuna lo "stress lavorativo" invocato da Parte attrice ed ha concluso negando la sussistenza di un rapporto di causalità e/o con causalità efficiente e determinante tra l'infermità "Cranio faringioma" ed il servizio prestato dal deceduto carabiniere".
Alla luce di quanto sopra, la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio. Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

   

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