D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42. Chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in totalizzazione.

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Categoria: Previdenza
Creato Mercoledì, 17 Ottobre 2012 00:16
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 12-10-2012 n. 16583
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42. Chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in totalizzazione.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 12 ottobre 2012, n. 16583 (1).
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42. Chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in totalizzazione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione, nei casi in cui il calcolo del pro-rata, secondo le regole della gestione dove è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione, risulti meno favorevole rispetto al calcolo del pro-rata secondo le regole previste, in generale, per le pensioni in totalizzazione.
In particolare è stato chiesto se sia possibile, procedere, su domanda dell'interessato, alla liquidazione della pensione in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, previsto D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 nei confronti di soggetti i quali, avendo raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una autonoma pensione in una gestione, risultano penalizzati dal sistema di calcolo (retributivo) del pro-rata secondo le regole previste dall'ordinamento della predetta gestione.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
La direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2006 dispone che, ove il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico di enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione, il relativo "pro-quota" vada calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.
Tale indicazione è stata formulata a salvaguardia dei diritti quesiti, nel presumibile intento di garantire all'assicurato un trattamento più favorevole.
Va, infatti, considerato che, dettando l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2006 la regola generale ai fini della determinazione della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici attraverso il richiamo alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, la disposizione contenuta nella direttiva ministeriale è posta a tutela dell'assicurato e può trovare effettiva applicazione, a fronte di domanda di liquidazione in totalizzazione col sistema contributivo, solo ove realizzi in concreto quella funzione.
Pertanto, in presenza di una specifica domanda da parte degli interessati, opportunamente informati di tale possibilità, le Sedi in indirizzo avranno cura di liquidare con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, le pensioni in totalizzazione, anche nei casi in cui sia stato raggiunto il diritto ad un'autonoma pensione in una gestione ed il sistema di calcolo del pro-quota secondo le regole della gestione sarebbe stato retributivo o misto.
 
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 4
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180