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«Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 8 agosto 1991, n. 264» Ulteriori chiarimenti

Dettagli

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 11-10-2012 n. 27520
Circ. 16 maggio 2012, n. 13546: «Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 8 agosto 1991, n. 264» - Ulteriori chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 11 ottobre 2012, n. 27520 (1).
Circ. 16 maggio 2012, n. 13546: «Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della L. 8 agosto 1991, n. 264» - Ulteriori chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
 

 
Ai
Direttori generali territoriali
 
 
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
 
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
 
 
Roma
 
All'
U.N.A.S.C.A.
 
 
Piazza Marconi, 25
 
 
Roma
 
Alla
Confarca
 
 
Via Laurentina, 569
 
 
Roma




 
Facendo seguito alla Circ. 12 luglio 2012, n. 19979 concernente l'oggetto, e proseguendo nell'attività di monitoraggio sul corretto funzionamento delle nuove procedure informatizzate per il rilascio delle ricevute sostitutive, si ravvisa l'opportunità di fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.
Anzitutto va ribadito che sono legittimati al rilascio della ricevuta:
1. tutte le Autoscuole, solo per lo svolgimento delle attività che risultano assoggettate al regime della L. n. 264/1991 (es. duplicato patente di guida);
2. tutti gli Studi di consulenza automobilistica, compresi quelli non abilitati allo STA o ad altre procedure semplificate.
Ciò posto, si fa notare che il previgente art. 7, comma 1, della L. n. 264/1991 così disponeva: "L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione... o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta...".
In conseguenza della modifica introdotta dall'art. 10, comma 2, L. n. 120/2010, il vigente art. 7, comma 1, della L. n. 264/1991 ora così dispone: "L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione ... o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta...".
Dal tenore letterale della norma vigente si desume quindi che:
1. fermi restando i casi in cui il documento di circolazione o di guida debba necessariamente essere consegnato od esibito all'UMC (ad esempio, l'art. 137 c.d.s. dispone che il permesso internazionale di guida sia rilasciato previa esibizione della patente di guida) spetta al consulente automobilistico (o al titolare dell'Autoscuola) valutare, al fine di porre in essere gli adempimenti di propria competenza, se e quando procedere al ritiro del documento di circolazione o di guida;
2. pertanto, il ritiro del documento di circolazione o di guida può ora essere effettuato (con conseguente obbligo di rilascio della relativa ricevuta sostitutiva) anche nel caso in cui gli adempimenti da svolgere siano riferiti ad operazioni di motorizzazione semplificate (es. STA, ciclomotori).
Di conseguenza, in presenza di motivate ragioni, quali ad es. un passaggio di proprietà non perfezionato a seguito di rinuncia dell'acquirente, il consulente automobilistico (o il titolare dell'Autoscuola) è tenuto a richiedere al competente UMC di consentire l'annullamento della ricevuta sostitutiva emessa per evitare che il soggetto, a nome del quale è stata emessa, possa circolare indebitamente su strada. Al riguardo, si fa presente che:
1. la richiesta di annullamento deve essere presentata all'UMC entro il 25° giorno di validità della ricevuta sostitutiva;
2. allo scadere del termine di validità della ricevuta, se lo Studio di consulenza non ha concluso gli adempimenti per i quali la ricevuta stessa è stata rilasciata, l'utente può rivolgersi direttamente al competente UMC per l'espletamento dell'operazione di motorizzazione; laddove l'operazione non possa essere espletata in tempo reale, l'UMC provvederà a rilasciare l'estratto del documento di circolazione o di guida (art. 92, C.d.S.) che sostituisce a tutti gli effetti (quindi anche al fine della circolazione su strada) l'originale del documento per la durata di 60 giorni.
In tema di annullamento delle ricevute sostitutive, appare utile ribadire ancora una volta che:
1. come già evidenziato con Circ. 12 luglio 2012, n. 19979, pur compatibilmente con il carico operativo di ciascun UMC, è auspicabile che le richieste di annullamento vengano evase entro un massimo di 5 giorni lavorativi;
2. la verifica da parte degli UMC in ordine alla sussistenza di giustificati e documentati motivi ha il solo scopo di inibire la possibilità che taluni operatori possano illegittimamente conseguire l'effetto di reiterare o rinnovare le ricevute sostitutive, essendo ciò espressamente vietato dell'art. 92, comma 2, ult. cpv., C.d.S.; detta verifica, viceversa non può e non deve concretizzarsi in una forma di controllo sull'esercizio dell'attività di consulenza, cui è istituzionalmente preposta la Provincia; pertanto, laddove sussistano dubbi circa la regolarità di quanto compiuto dall'operatore professionale, l'UMC deve limitarsi a darne notizia alla Amministrazione provinciale per gli accertamenti e le eventuali sanzioni del caso;
3. per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2, ai fini dell'annullamento della ricevuta sostitutiva non è richiesto la consegna all'UMC dell'originale della stessa;
4. l'annullamento delle ricevute sostitutive non si sostanzia in operazioni di motorizzazione e, conseguentemente, non può ritenersi assoggettate al regime tariffario di cui alla L. n. 870/1986; pertanto, non può essere richiesto il pagamento dei diritti di cui alla richiamata legge;
5. le procedure telematiche predisposte per consentire il rilascio delle ricevute sostitutive perseguono esclusivamente finalità di pubblico interesse; infatti, le informazioni comunicate dagli operatori professionali in sede di compilazione delle ricevute sostitutive, implementando la banca dati di questa Direzione Generale, costituiscono l'ulteriore strumento attraverso il quale gli organi di polizia sono posti in grado di effettuare più stringenti controlli sia sulla regolarità della circolazione dei veicoli sia sulla regolarità delle attività svolte dagli Studi di consulenza automobilistica e dalle Autoscuole. Ne consegue quindi che l'annullamento delle ricevute sostitutive rileva, al pari del rilascio delle ricevute sostitutive, al fine di un corretto aggiornamento della banca dati dell'Amministrazione. Pertanto, sotto l'aspetto strettamente giuridico, le richieste di annullamento non costituiscono istanze tese all'ottenimento di un provvedimento, bensì mere comunicazioni di informazioni che, in quanto tali, non soggiacciono ad imposta di bollo.
Rileva, infine, esaminare alcuni casi particolari:


1. Permessi internazionali di guida
Come già ricordato, a norma dell'art. 137, comma 2, C.d.S., il permesso internazionale di guida deve essere rilasciato previa esibizione della patente di guida. Al riguardo, con Circ. 4 settembre 2012, n. 23568/23.18.13 è stato disposto, a modifica di previgenti disposizioni, che l'esibizione in originale della patente di guida debba avvenire solo al momento del rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta (per la quale è sufficiente produrre copia in carta semplice della patente stessa).
Pertanto, l'operatore professionale sarà tenuto al rilascio della ricevuta sostitutiva della patente di guida nazionale al fine della esibizione di quest'ultima al competente UMC in sede di presa in consegna del permesso internazionale di guida.


2. Rettifica delle carte di circolazione
Con Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT è stato disposto che gli UMC possono dar luogo a rettifica della carta di circolazione in tutti i casi in cui si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l'errore di cifre della data di nascita (es. 08.03.1956 anziché 18.03.1956), nonché ogni altro errore di analoga entità.
Al riguardo, con la predetta circolare è stato disposto che la rettifica in parola debba essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell'Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; contestualmente, inoltre, l'UMC deve inserire i dati rettificati nel sistema informativo e darne apposita comunicazione al P.R.A.
Tale procedura appare evidentemente del tutto obsoleta ed inadeguata, anche perché non aderente al mutato contesto normativo, essendo la carta di circolazione oggetto di disciplina comunitaria, e contraria ai criteri di economicità dell'azione amministrativa.
Si dispone, pertanto, che le rettifiche in parola siano effettuate a mezzo di ristampa della carta di circolazione.
Resta fermo invece che, trattandosi di mera rettifica dei dati anagrafici, l'UMC non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l'atto di rettifica (ristampa della carta di circolazione) sia per la richiesta di correzione dei dati errati; viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla L. n. 870/1986, occorre continuare a distinguere due diverse ipotesi:
- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione od il rilascio della carta di circolazione errata, è comunque dovuto il pagamento della tariffa di euro 9,00 da versare sul c/c postale 9001;
- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell'UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.
La carta di circolazione errata deve essere riconsegnata all'UMC (che provvede alla sua distruzione) al momento del rilascio della ristampa della carta stessa, sulla quale sono state apportate le rettifiche necessarie; a tal fine, pertanto, l'operatore professionale è tenuto a rilasciare la ricevuta di consegna del documento da restituire.


3. Operazioni di motorizzazione relative a veicoli non presenti in banca dati
Sebbene si tratti di una casistica del tutto residuale, può accadere che uno Studio di consulenza si trovi nella impossibilità di rilasciare la ricevuta sostitutiva di un documento di circolazione poiché relativo ad un veicolo non censito in banca dati. In tal caso, l'UMC è tenuto ad implementare i dati d'archivio, su segnalazione dello Studio di consulenza interessato, da compilare in carta semplice e senza corresponsione di alcuna tariffa, alla quale deve essere allegata copia conforme all'originale della carta di circolazione. La conformità della copia all'originale può essere attestata dallo stesso soggetto intestatario del documento di circolazione (ovvero dal soggetto a nome del quale dovrà essere rilasciata la ricevuta sostitutiva) o dallo stesso Studio di consulenza che effettua la segnalazione, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000) apposta in calce alla copia stessa.


Si segnala, infine, la necessità che codeste DGT assicurino la capillare diffusione delle istruzioni e dei chiarimenti contenuti nella presente circolare presso tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di garantire uniformità dell'azione amministrativa dagli stessi svolta.


Nel ringraziare per la cortese attenzione, si resta in attesa di rassicurazione.


Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
 
Circ. 16 maggio 2012, n. 13546
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 92
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 137
L. 1 dicembre 1986, n. 870
L. 8 agosto 1991, n. 264, art. 7
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 10

   

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