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... cui è stata disposta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente, già assistente di Polizia ...

Dettagli

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CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Calabria (Lpd) Sez. I, Sent., 03-10-2012, n. 980
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 2.10.2011 e depositato in data 28.10.2011, il ricorrente, già assistente di Polizia Penitenziaria, assegnato presso la Casa Circondariale di (Lpd)-(Lpd), premetteva che, con sentenza n.328/06 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, resa in seguito a rito abbreviato, confermata con sentenza della Corte Appello Messina n. 468 del 16.7.2008 e poi con sentenza Cass. Sez. II n. 2191 del 2011, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e di Euro. 500 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di concorso in estorsione, ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. .
Precisava che la P.A., dopo aver disposto, con Decreto del 29.8.2005, la sospensione obbligatoria dal servizio, con successivo Decreto n. 0285290-2010/32587/DS11 del 15.7.2010, comunicato con nota dell'autorità periferica prot. 23880 del 19.7.2010, applicava, a suo carico, la sospensione facoltativa ex art. 8 D.Lgs. n. 449 del 1992 ed art. 92 D.P.R. n. 3 del 1957.
Lamentava che, in seguito, la P.A., senza attendere la conclusione del processo presso la Corte Cassazione, con nota prot. 24799 del 28.7.2010, avviava il procedimento disciplinare nei suoi confronti e, con successiva nota 26137 del 9.8.2010, inviava la contestazione degli addebiti prot. n.41/FUNZ.ISTR. del 5.8.2010.
Precisava che il procedimento disciplinare veniva poi sospeso con nota ministeriale prot. n. 27158 del 23.8.2010, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 449 del 1992, e veniva poi riassunto con nota prot. 7914 del 28.2.2011, per essere concluso, previa discussione dinanzi al Consiglio Centrale di Disciplina del 5.7.2011, con l'epigrafato provvedimento.
A sostegno del proprio gravame, deduceva:
1) violazione e falsa applicazione art. 117 D.P.R. n. 3 del 1957, art. 9 D.Lgs n. 449 del 1992- eccesso di potere - errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento;
La P.A. illegittimamente avrebbe avviato il procedimento disciplinare in data 26.7.2010, mentre pendeva ancora il processo in Cassazione (che sarebbe stato poi concluso soltanto con la sentenza n.2191 del 21.1.2011), pur essendo a conoscenza del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello n.468/08, come risulterebbe dalla nota prot. 23119 del 9.7.2010.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 9 E 12 del D.Lgs. n. 449 del 1992, art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione incongrua, sviamento.
Illegittimamente, dopo la riattivazione del procedimento disciplinare, gli sarebbe stata mossa una nuova contestazione di addebiti disciplinari con atto prot. n. 41/FUNZ.ISTR. del 28.2.2011, comunicato con nota prot. 8272/S.P.P. del 2.3.2011, per l'infrazione disciplinare prevista dall'art. 6, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 449 del 1992.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 31/10/11, si costituiva l'intimata amministrazione per resistere al presente ricorso e, con memoria depositata in data 2.5.2012, insisteva per la legittimità del proprio operato.
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2012, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1. Viene impugnato l'epigrafato Decreto n. 0081140-2011/32587/DS11 del 5.9.2011 del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, pervenuto in data 8.9.2011, con cui è stata disposta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente, già assistente di Polizia Penitenziaria.
2.1. Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce che, illegittimamente, la P.A. avrebbe avviato il procedimento disciplinare in data 26.7.2010, mentre pendeva ancora il processo in Cassazione (che sarebbe stato deciso soltanto con la sentenza n.2191 del 21.1.2011), pur essendo a conoscenza del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello n.468/08, come risulterebbe dalla nota prot. 23119 del 9.7.2010.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, illegittimamente, dopo la riattivazione del procedimento disciplinare, gli sarebbe stata mossa una nuova contestazione di addebiti con atto prot. n. 41/FUNZ.ISTR. del 28.2.2011, comunicato con nota prot. 8272/S.P.P. del 2.3.2011, per l'infrazione disciplinare di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 449 del 1992.
La disposizione legislativa, invocata dal ricorrente a sostegno del punto centrale del proprio gravame, è costituita dalla violazione dell'articolo 9 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, il quale recita: "Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato".
La ratio legis è evidente, in quanto l'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare dal momento in cui l'azione penale viene esercitata, consente all'incolpato di potersi avvalere di una sentenza eventualmente assolutoria, e consente alla P.A., nel contempo, di evitare un'inutile dispendio di attività amministrativa, ex art. 97 Cost., correlata all'obbligo riparatorio di rimozione, in via di autotutela, di provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari, irrogati prima dell'esercizio dell'azione penale, in caso di assoluzione per insussistenza del fatto .
Osserva, inoltre, il Collegio che l'art. 6, 2 comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, vincola l'autorità disciplinare alla ricostruzione del fatto operata dal giudice penale in favore dell'imputato, anche se la ricostruzione è prospettata con formula dubitativa.
2.2. La scansione procedimentale nel caso che occupa, come ricostruita dalla documentazione in atti, depositata da entrambe le parti e non in contestazione, è la seguente:
- a carico del ricorrente, con Decreto del 29.8.2005, è stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio e, con successivo Decreto n. 0285290-2010/32587/DS11 del 15.7.2010, comunicato con nota dell'autorità periferica prot. 23880 del 19.7.2010, è stata disposta la sospensione facoltativa ex art. 8 D.Lgs. n. 449 del 1992 e dell'art. 92 del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con nota prot. 24799/S.P.P. del Ministero della Giustizia del 28.7.2010, al ricorrente è stato comunicato "che il DAP di Roma ha dato inizio all'azione disciplinare nei suoi confronti , ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. "a", "b" e "d" del D.Lgs. n. 449 del 1992 come preannunciato con il decreto n. 0285290-2010/32587/DS11 del 15/7/2010";
- con nota prot. 26137 del 9.8.2010, la P.A ha notificato ai ricorrente "poiché ..trovavasi sospeso dal servizio...atto di contestazione di addebito disciplinare ai sensi dell'art. 12 del D.L. 30 ottobre 1992, n. 449 pervenuta dalla C.C. che legge per conoscenza con nota prot. n. 41 del 95/08/2010";
- con nota prot. 26417/SPP del 12.8.2010 la Casa Circondariale di (Lpd) ha precisato al ricorrente che "in riferimento alla missiva del 05/08/2010 ....ella potrà prendere visione degli atti inerenti il procedimento disciplinare a suo carico";
- con nota prot. n. 27158 del 23.8.2010 è stata comunicata al ricorrente la nota n. GDAP-0343461-2010 del 20.8.2010, dispositiva della sospensione del procedimento disciplinare;
- con nota prot. 7914/SSP del 28.2.2011 è stato comunicato al ricorrente "che il procedimento disciplinare è stato riassunto".
- con sentenza della Cassazione Penale Sez. II 22.12.2010 n. 2101, decisa alla camera di consiglio del 22 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 21.1.2010, è stato dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Messina n. 223 del 26.3.2008.
La nota ministeriale prot. 12299 del 24.7.2010 di nomina del Funzionario Istruttore per l'inchiesta disciplinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, precisa: "La S.V. trasmetterà a questo ufficio copia dell'atto di incolpazione - che sarà formulato sulla base delle considerazioni riportate nel decreto di nomina - subito dopo l'avvenuta notifica al dipendente, con la prova della stessa - per la successiva sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 ai fini di una immediata conoscenza del contenuto dello stesso, con preghiera di contestare gli addebiti all'incolpato entro 40 giorni dalla notifica allo stesso del provvedimento di prosecuzione della sospensione cautelare per motivi disciplinari n. 0285290-2010/32587/DS11 del 15 luglio 2010 in ordine al quale la SV chiederà direttamente notizie alla Direzione della Casa Circondariale di (Lpd)".
In adempimento al predetto incarico, il Funzionario Istruttore, ha depositato la relazione prot. n. 41/FUNZ. ISTR./ del 14.3.2011 di inchiesta disciplinare, la quale precisa: "Questo funzionario istruttore ha provveduto alla contestazione degli addebiti al trasgressore ..con provvedimento prot. n. 41 del 28.2.2011" .
La relazione del Ministero della Giustizia GDAP-0421557-2011, depositata dalla difesa erariale in data 18.11.2011, precisa che la P.A.: "in data 7 luglio 2010 con ministeriale n. 0290527-2010 dava l'avviso dell'avvio di prosecuzione della sospensione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 8 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 e art. 92 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; con ministeriale n. 0313266-2010 in 23 luglio 2010 l'Ufficio avviava l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449; con ministeriale del 20 agosto 2010 n. 0343461-2010 il procedimento disciplinare viene sospeso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449; con sentenza del 4 novembre 2010 n. 2568 (1130 RGN) il TAR per la Calabria rigettava il ricorso dello I. avverso il decreto 15 luglio 2010 n. 9585290-2010/32587/DS11 di sospensione cautelare ultraquinquennale ; con sentenza 22 dicembre 2010 la 2 Sezione della Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina; in data 25 febbraio 2011 con ministeriale n. 0081140-2011 l'Amministrazione riavviava l'inchiesta disciplinare; in data 5 luglio 2011 il Consiglio Centrale di Disciplina deliberava l'irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449; con decreto n. 0081140-2011/32587/DS11 del 5 settembre 2011 lo I. veniva destituito dal servizio" (pag. 2/3 ).
2.3. Correttamente, nella specie, la P.A., con Decreto n. 0285290-2010/32587/DS11 del 15.7.2010, alla scadenza dei cinque anni previsti dall'art. 9 L. 7 febbraio 1990, n. 19, ritenendo ancora sussistenti, all'esito di una sua valutazione discrezionale, gravi motivi in ordine alla incidenza dei fatti penalmente rilevanti sul rapporto di impiego, ha disposto la sospensione facoltativa dal servizio del ricorrente, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 449 del 1992 e dell'art. 92 T. U. 10 gennaio 1957 n. 3, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 447 del 18 ottobre 1995.
2.4. Risulta confermato per tabulas che la P.A., con nota ministeriale prot. 12299 del 24.7.2010, ha nominato il Funzionario Istruttore per l'inchiesta disciplinare e, con nota prot. 26137 del 9.8.2010 ha inviato la contestazione degli addebiti prima dell'emanazione della sentenza Cassazione Penale Sez. II 22.12.2010 n. 2101, decisa alla camera di consiglio del 22 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 21.1.2010, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Messina n. 223 del 26.3.2008.
Risulta, tuttavia, che l'invio intempestivo della nota prot. 26137 del 9.8.2010 di contestazione di addebito non ha avuto alcun seguito e, quindi, scarsa incidenza nella sfera giuridica del destinatario e della sua posizione difensiva, giacchè, la PA., dopo pochi giorni, con nota prot. n. 27158 del 23.8.2010, ha comunicato al ricorrente la nota n. GDAP-0343461-2010 del 20.8.2010, dispositiva della sospensione del procedimento disciplinare.
Ritiene, quindi, il Collegio che, nella specie, l'operato della P.A. non possa essere censurato, giacché la previsione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 è stata rispettata, avendo la amministrazione proceduto alla sospensione del procedimento disciplinare intempestivamente iniziato e ad una rinnovata contestazione degli addebiti. D'altra parte, ove si volesse insistere sul rispetto della disposizione, occorre rilevare che, dalla suddetta irregolarità, al ricorrente non possa essere conseguito alcun pregiudizio, a motivo del molto compresso spatium temporis" di vigenza dell'efficacia di un atto che si assume appunto intempestivo secondo la dizione del menzionato art. 9 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
Ed infatti, la PA., con nota prot. 26137 del 9.8.2010 e con ministeriale n. 0081140-2011 del 25 febbraio 2011 ha provveduto alla contestazione degli addebiti, appena avuta notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente, svolte alla luce di una mera lettura della disposizione legislativa, possono ritenersi prive di un rilievo tale da poter condurre alla caducazione dell'impugnato provvedimento.
In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
Le irregolarità formali compiute dalla P.A. consigliano di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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