Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

... Polizia di Stato .. all'atto della destituzione aveva maturato, ai fini pensionistici, 34 anni, 0 mesi e giorni 25...

Dettagli

d

C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., 01-08-2012, (Lpd) 387
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto introduttivo del giudizio pervenuto presso questa Sezione della Corte dei conti, ed in seguito proseguito con atto di riassunzione degli eredi a seguito del decesso dell'originaria parte ricorrente, il sig. (Lpd) adiva il magistrato contabil(Lpd)
Il ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, e destituito a decorrere dall'1 settembre 2005 con decreto della Polizia di Stato del 22 giugno 2005, all'atto della destituzione aveva maturato, ai fini pensionistici, 34 anni, 0 mesi e giorni 25.
Il sig. (Lpd) deduceva che, a norma dell'art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973 (Lpd) 1092 e sulla base del servizio svolto, gli spettava il trattamento pensionistico sicché, a fronte del diniego opposto dall'Amministrazione, interponeva impugnativa eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973 (Lpd) 1092.
La normativa costituente la base della fattispecie, opinava la parte ricorrente, era costituita dal menzionato art. 42 (rectius 52), vista la cessazione dal servizio per destituzione di autorità, e non dalle norme dettate dal D.Lgs. (Lpd) 165/1997 e dalla legge (Lpd) 449/1997, che si applicano esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che producono istanza per la cessazione dal servizio, non avendo i requisiti previsti dalla normativa.
Con memoria depositata il 25 giugno 2012 il Ministero dell'Interno osservava che gli orientamenti consolidati in tema di acquisizione del diritto alla pensione applicati dalle Amministrazioni e dal magistrato in sede di controllo avevano considerato pensionamenti anticipati non solo quelli scaturenti da richiesta dell'interessato (dimissioni volontarie) ma anche quelli che derivavano da provvedimenti emessi da autorità (quale la destituzione).
Pertanto la normativa che richiedeva la sussistenza di specifici requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica (D.Lgs. (Lpd) 165/1997 e la legge (Lpd) 449/1997) non fondava il trattamento pensionistico per l'odierno ricorrente, cessato dal servizio l'1 settembre 2005.
Concludeva, l'Amministrazione, per il rigetto del ricorso e, nel caso dell'accoglimento, la prescrizione quinquennale delle spettanze economiche, ribadendo che in ogni caso il sig. (Lpd) con decorrenza 1 aprile 2008 era titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 7° ctg. a vita.
A seguito del decesso del sig. (Lpd), in data 17 giugno 2011 gli eredi procedevano a riassumere il giudizio.
Nell'odierna udienza di discussione non comparse le parti, la causa veniva introitata per la decision(Lpd)
Il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legg(Lpd)
La evoluzione normativa del sistema pensionistico ha conosciuto la L. (Lpd) 335/1995 ad oggetto "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") ed in specie il D.Lgs. (Lpd) 165 del 1997 volto all'"attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995 (Lpd) 335, e dall'art. 1, commi 97, lett. g) e 99, della legge 23 dicembre 1996 (Lpd) 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego".
L'art. 6 del D.Lgs. (Lpd) 165 del 1997 prevede che "1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge 8 agosto 1995 (Lpd) 335. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 (Lpd) 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge (Lpd) 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto".
L'art. 8 dello stesso D.Lgs. (Lpd) 165 del 1997 ha stabilito che queste nuove più rigorose disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti".
La normativa di specie ha, quindi, subordinato la concessione della pensione alla sussistenza di specifici requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica (D.Lgs. (Lpd) 165/1997 e L. (Lpd) 449/1997).
Appare, pertanto, condivisibile il comportamento del Ministero dell'Interno che, per le cessazioni intervenute nell'anno 2005, ha ritenuto necessario il compimento di 38 anni di servizio utile o il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza ed un'età anagrafica di anni 53.
Poiché alla data di cessazione dal servizio (1 settembre 2005) il ricorrente aveva maturato una anzianità pari ad anni 34 0 mesi e 25 giorni (superiore all'anzianità massima contributiva prevista per il Personale della Polizia di Stato) ma un'età anagrafica di anni 52, ed aveva presentato istanza il 10 marzo 2008, non era operativo l'art. 52, comma 3, del D.P.R. (Lpd) 1092 del 1973 e la domanda non poteva esser accolta per cui l'Amministrazione dell'Interno ha operato legittimamente assimilando le cessazioni a domanda con quelle per destituzioni e decadenza ed applicando la normativa richiamata.
Va, pertanto rigettato il ricorso con tutte le conseguenze di legg(Lpd)
La complessità e la relativa incertezza della materia inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. (Lpd), in seguito riassunto dagli eredi (Lpd) e (Lpd)(Lpd), contro il Ministero dell'Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazion(Lpd)
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.


   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica