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..inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione (rimozione del grado) con consequenziale declaratoria ...

Dettagli

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C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 08-08-2012, n. 2443
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame l'istante si grava avverso il provvedimento di sospensione dell'erogazione della pensione percepita per inidoneità assoluta al servizio d'istituto e chiede che sia affermato il suo diritto ad usufruire del trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione, duolendosi anche del provvedimento di recupero delle somme percepite dal 28 gennaio 2005, quali mensilità afferenti la pensione acquisita non già per aver maturato i requisiti anagrafici e contributi bensì per inidoneità al servizio.
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo in data 21 aprile 2009 e poi in data 8 marzo 2012, da ultimo, ha precisato che il ricorrente, alla data del 28 gennaio 2005, data della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, aveva maturato un servizio contributivo pari ad anni 31, mesi 4 e giorni 25, non riunendo pertanto i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge n. 449/1997, nonché dal D.Lgs. n. 165/1997,sia alla luce della Legge 18.10.1961 n. 1168, sia alla luce del decreto legislativo n. 66 del 15/32010, art. 923, comma 5.
Con ordinanza cautelare n. 46/2012 questo Giudice respingeva la domanda cautelare.
Con memoria versata in atti in data 31 maggio 2012 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osservando con articolate e precise argomentazioni che:
- non ci può essere decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 deve decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perchè posteriore, sia perché speciale;
- il problema è quello della rilevanza e degli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto alla anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione;
- nel richiamare la pronunzia della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna n. 1876/2010, ha affermato che la sanzione disciplinare non può incidere retroattivamente ed in peius sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; ciò perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo;
- inevitabilmente al militare cui venga irrogata la sanzione disciplinare di stato di perdita del grado conserva comunque il diritto al trattamento pensionistico maturato qualora già ritenuto in possesso dei necessari requisiti contributivi (Corte costituzionale n. 12-20 dicembre 1989 n. 557);
- Il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi indicate e non appare idoneo a mutare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo, incidendo esclusivamente sui residui profili attinenti lo status giuridico militare;
- in ogni caso, in assenza di dolo, a distanza di anni non può legittimamente chiedersi la ripetizione del presunto indebito. Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell'udienza, del dispositivo nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio a quanto statuito dal co. 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133).
Motivi della decisione
L'oggetto del presente giudizio verte sulla sussistenza o meno del diritto a pensione di anzianità del ricorrente.
L'interessato è cessato dal servizio a decorrere dal 28 gennaio 2005, con un'anzianità di anni 31, mesi 4 e giorni 25,, inferiore certamente a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento per la maturazione del diritto a pensione (legge n. 449/1997, ovvero art. 6 del D.Lgs. n. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449).
Tuttavia, allo stesso è stato inizialmente conferito trattamento delle pensioni sulla base dell'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995 ("Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio") e in considerazione del fatto che nei confronti del ricorrente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con atto dispositivo del 4 aprile 2005, aveva emesso decreto di collocamento in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28 gennaio 2005.
Sennonché, in seguito, con sentenza penale di condanna intervenuta in data 5 luglio 2005, il predetto veniva condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione militare, per il reato di peculato militare (per essersi appropriato della somma pari a Euro 2.368,565). Con sentenza n. 39 del 18 aprile 2007, passata in giudicato il successivo 22 settembre, la sezione di appello di Napoli confermava il giudizio emesso a carico del predetto. Nei suoi riguardi, con decreto del 14 aprile 2008 l'Amministrazione ha applicato la sanzione della perdita di grado e rimozione per motivi disciplinari, alla quale ha fatto seguito la sospensione del trattamento pensionistico, perché, dovendosi ritenere il ricorrente cessato per motivi disciplinari, non sarebbe stata più applicabile, ai fini dell'anzianità minima richiesta per la cessazione dal servizio, la disposizione di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995, bensì la normativa del nuovo regime pensionistico. Così tratteggiata la fattispecie in esame, posto, inoltre, che a tutt'oggi non risulta annullato il provvedimento che ha applicato la sanzione disciplinare di cui sopra - provvedimento che è ancora pendente innanzi il Tar Lazio, rimanendo ovviamente, esclusa dall'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti qualsivoglia questione concernente la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto, occorre stabilire, esclusivamente ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti dalla legge per la maturazione del diritto a pensione, se il ricorrente debba ritenersi collocato in congedo per infermità o se invece debba ritenersi cessato dal servizio per perdita di grado. L'art. 12 della legge 18/10/1961 n. 1168, stabilisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... anche prima del raggiungimento del limite di età... può cessare dal servizio continuativo... per perdita del grado".
L'art. 22 chiarisce che " il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi prevede che qualora il provvedimento si concluda con una sentenza... che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo, si considera avvenuto, ad ogni effetto, per tale causa".
L'art. 34, infine chiarisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per ...interdizione giudiziale o condanna nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione".
Posto che la fattispecie in esame rientra nella previsione normativa di cui sopra, dovrebbero trovare applicazione i su enunciati articoli dai quali scaturisce il principio della prevalenza del titolo della perdita di grado nell'individuazione della causa giuridica di cessazione dal servizio.
In tal senso questo stesso Giudice, nel richiamare giurisprudenza di questa Corte (Sezione Lombardia n. 504/2009 e 552/2010, nonché Sezione Lazio n. 314/2011), e poi del Consiglio di Stato (sez. IV del 2010, n. 9263 del 18.12.2010 e n. 7734 del 02.11.2010), con ordinanza n. 46 del 20 febbraio 2012 respingeva la domanda cautelare.
Sennonché, res melius perpensa, alla luce delle articolate argomentazioni esposte dalla difesa, nonché di due chiari arresti giurisprudenziali (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 1176/2010, Corte dei Conti Campania n. 2640/2010), ed ancora, seppur limitatamente alla fase cautelare, della ordinanza Sezione Campania n. 154/2012, reputa quest'organo giudicante che, ai fini del presente giudizio, non rilevano gli inquadramenti dell'istituto nel complesso della normativa disciplinare, ma solo gli effetti previdenziali dell'istituto della perdita del grado.
Questo giudice, in adesione alla prospettazione del ricorrente, e agli arresti giurisprudenziali richiamati da ultimo, ritiene che "la sanzione disciplinare non possa incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; questo perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo. Inoltre, la sanzione disciplinare incide ordinariamente sul servizio poiché ha come finalità la sanzione di comportamenti del dipendente in servizio al fine di ristabilire la fisiologicità del rapporto di servizio tra amministrazione e dipendente".
Il provvedimento intervenuto, per fictio iuris nello stesso momento in cui il ricorrente era stato collocato in congedo per infermità, così facendo, incide in una situazione giuridica già consolidata per fatto stesso dell'amministrazione.
Per questi motivi, non ritenendosi plausibile revocare il trattamento pensionistico riconosciuto, nella fattispecie in esame, alla luce delle argomentazioni esposte, si accoglie il ricorso, e, per l'effetto, si dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione (rimozione del grado) con conseguenziale declaratoria del medesimo a percepire i ratei di pensione maturati e non corrisposti.
Le amministrazioni resistenti sono tenute al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di legge, sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, ultima parte, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), l'annotazione di cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell'interessato, riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Fissa, a norma dell'art. 429 c.p.c., comma primo come modificato dall'art. 53 dl 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modifiche, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza. Spese compensate.
Spese compensate stante la complessità delle questioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti ulteriori.

   

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