..corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi..

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Categoria: Documenti, Codici
Creato Sabato, 13 Ottobre 2012 00:46
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OGGETTO: Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M.16 gennaio 1997.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTI :
-    l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

-    la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l’Ordinamento della formazione professionale;

-    la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.”;

-    l'accordo adottato il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37 e successive modificazioni;
 
-    l’accordo adottato il 5 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le Linee guida interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 7 dicembre 2006, n. 285;    
 
-    la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 140 “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;

-    la deliberazione della Giunta regionale  29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;

-    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza), in particolare l’art. 34 concernente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

-    il decreto ministeriale 16 gennaio 1997 concernente l”Individuazione dei contenuti minimi della formazione lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;

-    la determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2008, n. D 3749 concernente “Art. 34, comma 2 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 - Istituzione corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione. Individuazione soggetti erogatori.”;

-    l’accordo adottato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

PREMESSO CHE:

•    l’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l’obbligo per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione, di frequenza di corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

•    la definizione dei contenuti di tali corsi è stata demandata ad una accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

•    ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08 fino alla pubblicazione del predetto accordo, “conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997”;

•    il 21 dicembre 2011 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni l’accordo di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

•    il punto 11 del suddetto accordo (Disposizioni transitorie) stabilisce che “in sede di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (…) i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.”;

RITENUTO, pertanto, necessario:

1.    recepire l’accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2.    approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.    riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell’accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92;  

RITENUTO, inoltre, tale atto non soggetto a concertazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1.    di recepire l’accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2.    di approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.    di riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell’accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it