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..trattamento pensionistico di riversibilità di cui all’art. 45 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915..

Dettagli

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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
 PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
         Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
nella pubblica udienza del giorno 15 febbraio 2011, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Laura PERES, sentiti l’Avv. - per la ricorrente ed il Dott. -per il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
visto il ricorso iscritto al n. 12830 del registro di Segreteria;
esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 12830 del registro di Segreteria, prodotto dalla Sig.ra (Lpd), nata il omissis e residente a omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. (Lpd) (Lpd) del Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in -, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale di Udine, per accertamento del diritto a pensione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 915/1978.
F A T T O
La Sig.ra (Lpd), come sopra rappresentata e difesa, è ricorsa avanti a questa Sezione con atto di gravame nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze depositato il 25 novembre 2009 ed ha riferito quanto segue.
Figlia di (Lpd) deceduto il omissis e già titolare di pensione di guerra di IV^ categoria concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione provinciale di Udine con determinazione direttoriale n. 37914 del 15.2.2000, ha chiesto al Ministero, con istanza dd. 21.3.2008, di poter beneficiare del trattamento pensionistico di riversibilità di cui all’art. 45 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915, in quanto priva di titoli di studio, inabile a qualsiasi proficuo lavoro e con un reddito (costituito solo da un trattamento I.N.P.S.) inferiore a quello previsto dall’art. 70 del medesimo D.P.R.
Ha affermato di essere inabile a proficuo lavoro in quanto affetta da “ipertensione arteriosa polmonare classe funzionale NYHAII secondaria e tromboembolia polmonare cronica, nodulo tiroideo dx picco monoclinale Ig, esito di mastectomia totale sx per neoplasia mammaria infiltrante e successiva protesi al silicone, anemia” ed ha dimesso a conferma relazione medico-legale del Dott. (Lpd) (Lpd) (Lpd) di Udine.
Ha quindi riferito che il Ministero, dopo visita collegiale all’esito della quale è stato ritenuto che le infermità suddette non comportano inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (parere della Commissione Medica di Verifica di Udine dd. 8.5.2008), ha respinto per tale motivo la sua istanza di concessione della pensione (determinazione n. 40412 del 5.8.2008 della Direzione Territoriale di Udine).
La ricorrente ha contestato il rigetto, richiamando le proprie condizioni di salute, l’età, il livello culturale posseduto e le opposte considerazioni svolte dal Dott. (Lpd) nella relazione medico-legale che ha allegato al ricorso.
Ha quindi chiesto che - acquisita consulenza medica (per la quale ha nominato il Dott. (Lpd) consulente tecnico di parte) - sia dichiarato che ella ha diritto di percepire il trattamento di pensione di cui all’art. 45 del D.P.R. 915/1978, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrisponderle detto trattamento con decorrenza dal 18.1.2008; arretrati con interessi e rivalutazione monetaria e spese rifuse.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria depositata il 5 gennaio 2010 nella quale, richiamato il parere reso dalla Commissione Medica di Verifica di Udine a seguito della visita dell’8.5.2008, ha chiesto che il ricorso sia respinto; ha successivamente trasmesso parere medico-legale del Dott. (Lpd) (Lpd) di  Udine, nel quale si afferma che la perizianda, al momento della visita avanti alla C.M.V., si trovava nella condizione di poter espletare un’attività lavorativa non usurante e degradante e che quindi poteva essere giudicata non inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Ad esito dell'udienza del 13 aprile 2010 questo Giudice, ritenuta la necessità di acquisire consulenza tecnica in ordine alla questione medico – legale alla base della vertenza, ha disposto, come da ordinanza n. 23/10, l'interpello sul caso della Commissione Medico Legale Regionale di Udine.
L’incaricato organo di consulenza, dopo visita diretta della ricorrente, ha riferito con relazione pervenuta alla Sezione il 4 novembre 2010 nella quale ha concluso affermando di ritenere che la Sig.ra (Lpd), alla data della morte del padre, era da ritenersi inabile a proficuo lavoro.
All’udienza del 15 febbraio 2011 è stato sentito l’Avv. (Lpd) (Lpd) per la ricorrente, che ha chiesto accoglimento della domanda con rifusione delle spese di lite; peraltro, dichiarandosi anticipatario, ne ha chiesto distrazione a favore della difesa.
 Il Dott. (Lpd) (Lpd), presente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce dell’esito della consulenza si è rimesso alle decisioni del Giudice.
D I R I T T O
Ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 23.12.1978 n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra) hanno diritto alla pensione di guerra indiretta (c.d. reversibilità ordinaria della pensione privilegiata di guerra) anche gli orfani maggiorenni del titolare di una pensione di guerra per menomazioni ascritte dalla II^ alla IV^ categoria, i quali siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e congiuntamente si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 del medesimo D.P.R.
Nel caso di specie la Sig.ra (Lpd), orfana maggiorenne di (Lpd) già titolare di pensione di guerra di IV^ categoria e deceduto il omissis, ha chiesto riconoscimento del suo diritto alla riversibilità della pensione del padre in quanto inabile a qualsiasi proficuo lavoro e percettrice di un reddito (costituito solo da un trattamento I.N.P.S.) inferiore a quello previsto dall’art. 70 del D.P.R. n. 915/1978.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha contestato alla Sig.ra (Lpd) non nel provvedimento di diniego della pensione (v. determinazione della Direzione Territoriale dell’Economia e della Finanze di Udine n.  40412 del 5 agosto 2008) e nemmeno nell’odierno giudizio (v. memoria di costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dep. 5 gennaio 2010) -  la sussistenza della condizione reddituale richiesta dalla legge, ma solo il difetto della condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.
Dichiarata quindi - ex art. 115, primo comma, c.p.c. - fuori discussione e sussistente in capo alla richiedente la prescritta condizione economica, deve solo esaminarsi se sussista o meno, per la Sig.ra (Lpd), la contestata condizione di inabilità.
A tal fine questo Giudice, con ordinanza n. 23/10, ha chiesto parere sul caso alla Commissione Medico Legale Regionale di Udine, così sintetizzando la questione medico-legale alla base della vertenza: (1) quale era la diagnosi da porsi per le infermità sofferte dalla Sig. (Lpd) alla data della visita dell’8 maggio 2008 avanti alla Commissione Medica di Verifica di Udine (visita collegiale di riferimento ai fini di causa); (2) se, in ragione di tali infermità, la Sig.ra MO M era da considerasi o meno “inabile a qualsiasi proficuo lavoro”, come recita l'art. 45 del D.P.R. 915/1978.
La Commissione, dopo visita diretta della ricorrente, ha riferito con relazione peritale del 29.10.2010 nella quale ha concluso affermando di ritenere che la Sig.ra (Lpd), alla data della morte del padre, era da ritenersi inabile a proficuo lavoro.
Esaminati gli atti, ritiene questo Giudice di condividere e recepire in decisione il parere della Commissione Medico Legale Regionale di Udine, che risulta rigorosamente motivato nelle sue premesse e conseguente nelle sue conclusioni.
La Commissione ha premesso che la inabilità a qualsiasi “proficuo lavoro”, che richiama l’art. 45 del D.P.R. n. 915/1978, non è da intendersi coincidente con il 100% tabellare di invalidità psicofisica lavorativa generica, essendosi sempre ritenuto che i cosiddetti cascami di validità non siano produttivi di “proficua” collocazione nel mercato competitivo del lavoro.
Tale premessa è corretta; va infatti rammentato che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la nozione di inabilità a “proficuo lavoro”, utilizzata in numerose disposizioni della normativa previdenziale, individua l’inabilità ad un lavoro non usurante e non degradante, in grado di garantire al soggetto una dignitosa autosufficienza economica (cfr., ex pluribus, Cass. Sez. Lav. n. 2391 del 13.4.1984; n. 2778 del 30.4.1985; n. 848 del 28.1.1987; n. 3616 del 28.5.1986; Corte dei Conti, Sez. Abruzzo n. 532 del 3.12.2010; Sez. Molise n. 124 del 23.10.2006; Sez. III^ n. 61727 del 26.1.1988).
Pertanto la Commissione, preso atto dell'estrema restrizione delle attitudini lavorative della Sig.ra - in dipendenza delle accertate sue gravi invalidità (alte percentuali di invalidità sono del resto riconosciute alla ricorrente, in ambito I.N.P.S., anche da altri organi collegiali pubblici), della sua minima scolarizzazione (scolarità elementare; avviamento precoce al lavoro all’età di anni 14), della lunghissima assenza dal lavoro attivo (ha cessato di lavorare nel 1979 per assistere gli anziani genitori entrambi infermi), ha condivisibilmente concluso con declaratoria di inabilità della stessa ad un proficuo lavoro.
Condivisibilmente la Commissione ha anche focalizzato come l'avanzata età della ricorrente al momento del decesso del padre (anni 62), ragionevolmente esclude la possibilità di una adeguata riqualificazione della stessa, atta a superare la minima scolarizzazione posseduta, per un (teorico) reinserimento in attività lavorative prevalentemente sedentarie ed intellettuali ipoteticamente compatibili con la sua rilevante limitazione fisica.
In tal senso – osserva questo Giudice - nella sentenza n. 11 del 2.7.2008 della Corte dei Conti, Sez. Valle D’Aosta, si è giustamente rilevato che l’inabilità a proficuo lavoro si individua sulla base di una capacità lavorativa valutata in relazione alla tipologia delle infermità sofferte, dell'età del soggetto e del suo livello culturale quali sussistono in atto; diversamente potrebbe pervenirsi a conclusioni aberranti e ad esempio una persona con la sola licenza elementare, inidonea al solo lavoro fisico, potrebbe ritenersi non inabile perché idonea a lavoro intellettuale, per il quale non ha però la qualifica necessaria.
Infine va rilevato come l’incaricata Commissione abbia opportunamente considerato, nel dichiarare la ricorrente inabile a proficuo lavoro, anche la maggiore fragilità del fisico femminile applicato le attività lavorative fisiche e quindi la tendenziale anticipazione dell'età pensionistica a lungo riservata alle donne in genere ed in quanto tali, ed ancora l’errore commesso dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’attribuire alla Sig.ra - per l’ipertensione arteriosa polmonare, la classe funzionale NYHA II^ in luogo della più grave NYHA III^.
A smentire le deduzioni e conclusioni dell’incaricato Collegio, non appaiono per contro idonee le deduzioni che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anche da ultimo prodotto in causa (parere medico-legale del Dott. (Lpd) (Lpd) di  Udine), deduzioni che sostanzialmente appaiono solo confermare, in modo apodittico, la valutazione di idoneità della Commissione Medica di Verifica che è stata sottoposta al vaglio della Commissione Medico Legale Regionale e che, per le ragioni sopra riportate, è stata ritenuta non condivisibile.
Pertanto, accertato che la Sig.ra (Lpd) era, alla morte del padre - (omissis), oltre che nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/1978, anche inabile a qualsiasi proficuo lavoro, deve dichiararsi che la stessa ha diritto, a far data dal decesso del dante causa, alla riversibilità del trattamento pensionistico di guerra di quarta categoria di cui era titolare il padre.
Spettano alla ricorrente altresì i ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole scadenze dei ratei medesimi sino al saldo.
Peraltro il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall’articolo 429, c. 3, c.p.c., non va accordato in modo “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale sola eventuale integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, come condivisibilmente ritenuto dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/2002/QM del 18.10.2002.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Si liquidano le spese di lite da rifondersi alla ricorrente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’importo di € 1.000 per diritti ed onorari, più spese generali (12,5% su diritti ed onorari) ed € 30 per spese vive, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso della Sig.ra (Lpd) e per l’effetto riconosce il diritto della stessa alla riversibilità del trattamento pensionistico di guerra di quarta categoria di cui era titolare il padre (Lpd) a far data dal decesso del dante causa;
2) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere alla ricorrente altresì i ratei arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla scadenza dei ratei medesimi sino al saldo, precisando che la rivalutazione monetaria va riconosciuta nel limite dell’eventuale integrazione degli interessi ove l’indice di svalutazione (indici ISTAT) dovesse eccedere la misura degli stessi;
3) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.000 per diritti ed onorari, più spese generali ed € 30 per spese vive, oltre ad I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
            Così deciso in Trieste nell’udienza del giorno 15 febbraio 2011.
                                                IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
                                                                    f.to Paolo SIMEON
Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2011.
                                      IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                           f.to dott. Alessandra Vidulli
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente.
                                               IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
                                                                  f.to Paolo SIMEON
In esecuzione del sopraesteso decreto, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.
Trieste,15.02.2011
                   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                           f.to dott. Alessandra Vidulli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sentenza
8
2011
Pensioni
15-02-2011

   

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