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Equo indennizzo: ..causa di servizio delle note di artrosi lombare con ernia discale L5/L5 e discopatia L5/S1..

Dettagli

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T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 21-06-2012, n. 2981
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 26 aprile 2011 e depositato in data 14 maggio 2011, la ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, rappresenta di avere richiesto in data 23.04.2004 la dipendenza da causa di servizio delle note di artrosi lombare con ernia discale L5/L5 e discopatia L5/S1 nonché il riconoscimento dell'equo indennizzo.
Con il decreto impugnato l'amministrazione ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo, sul presupposto del conforme parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del 02.12.2008 che ha giudicato le infermità riportate come non dipendenti da causa di servizio.
Avverso il citato provvedimento l'interessata ha dedotto vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 09.06.2011 si è costituita in giudizio l'amministrazione per resistere al ricorso.
In vista della pubblica udienza, la ricorrente ha depositato una memoria e documenti, tra cui, in particolare, il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 4245/n in data 22 luglio 2011, con il quale è stato annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato prot. n. 5855/n del 18.11.2010.
Alla pubblica udienza del 06.06.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Con la citata memoria depositata in vista dell'udienza di merito la ricorrente ha rammentato di avere chiesto a mezzo del ricorso in epigrafe :
di accertare e dichiarare, anche eventualmente per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, il diritto a vedersi riconoscere l'infermità sopraindicata come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B nella misura massima di cui al D.P.R. n. 834 del 1981 con tutte le conseguenze di legge;
di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire e, conseguentemente, condannare il Ministero resistente a liquidare in favore dell'interessata, l'equo indennizzo relativo alle predette infermità ascritte alla Tabella B, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì della domanda fino al soddisfo;
di condannare il Ministero al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio.
1.1. Ritiene, pertanto, che con l'annullamento in autotutela del decreto impugnato non è stata definita l'intera materia del contendere tanto da farla dichiarare cessata, poiché l'amministrazione non si è ancora espressa sull'ascrivibilità della patologia sofferta come dipendente da causa di servizio; mancherebbe quindi il nuovo provvedimento che accerti il riconoscimento invocato e che la ricorrente chiede al Collegio di accertare tramite C.T.U. medica.
2. Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, il Collegio ritiene che, per quanto concerne la domanda di accertamento rivolta al giudice amministrativo, la medesima sia inammissibile poiché come più volte argomentato da parte della giurisprudenza consolidata "...è inammissibile l'azione di accertamento della spettanza dell'equo indennizzo presupponendo detta azione la titolarità, da parte del soggetto che la propone, di una posizione di diritto soggettivo che egli assume essere stata lesa da parte del provvedimento contro il quale insorge, che non è ravvisabile nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento da causa di servizio ovvero di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente nelle suddette vicende contenziose è quella del titolare dell'interesse legittimo, disponendo l'amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell'emolumento, e non del diritto soggettivo, che è consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all'"an", ma alla concreta liquidazione del "quantum" effettivamente dovuto" (si vedano, tra le molte, Consiglio di Stato, sez. V, 09 dicembre 2009, n. 7694, 27 giugno 2007, n. 3769 e 10 luglio 2007 n. 3914).
Conseguentemente per tali argomenti, l'azione di accertamento dell'infermità sopraindicata come dipendente da causa di servizio e come ascrivibile alla tabella B nella misura massima di cui al D.P.R. n. 834 del 1981 con tutte le conseguenze di legge va dichiarata inammissibile.
3. In ordine all'azione di annullamento del decreto di diniego, il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere dal momento che il medesimo è stato annullato in autotutela dal provvedimento successivo in data 22 luglio 2011, per cui l'interesse della ricorrente è stato integralmente soddisfatto dall'annullamento del precedente diniego, oggetto dell'autotutela da parte della stessa amministrazione.
Sotto questo profilo deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite in ragione dell'esito del giudizio nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- quanto alla domanda di annullamento del decreto di diniego n. 5855 del 18.11.2010, dichiara cessata la materia del contendere;
- quanto alla domanda di accertamento e declaratoria del diritto al riconoscimento dell'infermità sopraindicata come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B nella misura massima di cui al D.P.R. n. 834 del 1981 con tutte le conseguenze di legge, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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