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Causa di servizio per:..1) gastroduodenite cronica; 2) artrosi lombare con discopatia L5/S1, colite spastica cronica; 3) esiti di colecistectomia con disepatismo..Richiesta riconoscimento

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 06-06-2012, n. 5111
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premette il ricorrente, nella sua qualità di erede della sig.ra (Lpd), il quale agisce in riassunzione del giudizio dalla stessa proposto avverso il provvedimento (decreto 28 maggio 1992 del Primo Dirigente Reggente della Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado del Ministero della Pubblica Istruzione) con cui è stato negato alla interessata il riconoscimento come dipendenti da causa di servizio e l'equo indennizzo per le infermità: 1) gastroduodenite cronica; 2) artrosi lombare con discopatia L5/S1, colite spastica cronica; 3) esiti di colecistectomia con disepatismo che:
a) con domanda del 27 febbraio 1975 la sig.ra (Lpd), chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
1) Artrosi lombare con discopatia L5/S1, colite spastica cronica.
2) Esiti di colecistectomia con disepatismo.
3) Gastroduodenite cronica.
b) che in sede di visita collegiale del 31/1/1978 presso l'O.M. Principale di Roma veniva negata per A) e B) e che per la gastroduodenite cronica veniva sottoposta a nuova visita presso l'Ospedale Militare Principale di Roma in data 8 maggio 1980 ed in tale sede veniva riconosciuta l'ascrivibilità alla settima categoria di pensione;
c) che nella stessa sede veniva riconosciuta per l'artrosi lombare con discopatia L5/S1 e per la colite spastica cronica la ascrivibilità alla 8 categoria e che le due infermità "nel loro complesso sono ascrivibili alla sesta categoria di pensione di cui alla tab. A annessa al D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978";
d) che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie nella seduta del 20 marzo 1984 deliberava:
I) le infermità: 1)Gastroduodenite cronica; 2) Artrosi lombare con discopatia L5/S1, Colite spastica cronica riscontrante negli accertamenti sanitari di cui al P.V. della Commissione Media di Roma n. 679 del 31 gennaio 1978 e n. 4504/78 dell'8 maggio 1980 non riconducibili a fatti di servizio, che ai fini di richiesto equo indennizzo, le stesse sarebbero ascrivibili nel complesso alla 6 categoria (7+8) da attribuire nella misura massima prevista dalla tabella annessa al D.P.R. n. 686 del 1957".
e) che con decreto del 20 febbraio 1985, il Ministero della P.I. in adesione al parere del C.P.P.O. disconosceva la dipendenza da c.s. delle stesse infermità, provvedimento che impugnato dalla interessata, con sentenza n. 924 del 6 marzo - 11 maggio 1989, veniva annullato da questo Tribunale salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità Amministrativa.
f) che nonostante la suindicata sentenza fosse passata in giudicato, il Ministero della Pubblica Istruzione comunicava il decreto di diniego di ogni riconoscimento di infermità per causa di servizio e dell'equo indennizzo.
Si ritiene tale decreto, basato su parere del Collegio Medico-legale del Ministero della Sanità, illegittimo per i seguenti motivi con cui il presente ricorso è proposto.
I) Violazione e falsa applicazione L. 10 agosto 1950, n. 648; L. 18 marzo 1968, n. 313; D.P.R. 23 dicembre 1978. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà di comportamenti.
Rilevato che la decisione emessa dal TAR Lazio in accoglimento del 1 ricorso proposto dalla sig.ra (Lpd) aveva imposto all'Amministrazione di fornire una motivazione adeguata e congrua alla propria determinazione, e per tale ragione ne ha disposto l'annullamento, ritiene l'attuale ricorrente che le ragioni esposte nel parere dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità (che l'Amministrazione resistente ha inteso da ultimo acquisire) non appaiono sufficienti per giustificare una valutazione negativa delle infermità denunciate.
Le conclusioni dell'Ufficio Medico Legale si porrebbero in contrasto con la relazione medica del dott. A.M. resa in data 15 giugno 1985 che sulla base di documentazione acquisita ha rilevato che la paziente aveva espletato la propria attività in locali privi di riscaldamento, in alcuni casi prefabbricati e per lungo periodo di tempo.
Tanto, per quanto concerne l'artrosi e la influenza della esposizione a perfrigerazioni.
Inoltre, che l'attività espletata per lunghi periodi in sede disagiate, oltre che in locali privi di riscaldamento ed umidi e l'alimentazione non adatta di chi è costretto a permanere a lungo al di fuori del proprio domicilio, costituirebbero fattori di rischio per l'apparato digerente.
Tanto per le altre affezioni contratte dalla insegnante sottoposta a stress anche emotivi in conseguenza della attività svolta al di fuori della residenza.
Si ritiene che a fronte di tale circostanziata relazione basata anche su notorie conclusioni della scienza medica, il decreto impugnato si basa su affermazioni generiche prive di spiegazioni contrarie a quanto riconosciuto dai precedenti Collegi medici, sicchè il parere del Collegio Medico legale (che il decreto impugnato ha recepito) nella parte in cui esclude qualsiasi nesso di causalità tra il servizio prestato e le infermità contratte, si pone anche immotivato.
E' da ritenersi immotivato anche per l'equo indennizzo disconosciuto nel parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie del 20 marzo 1984, senza che siano precisate le motivazioni di tale esclusione.
Tanto premesso in fatto in cui viene richiamato anche il contenuto della sentenza n. 924/1989 della III Sezione del TAR del Lazio osserva il Collegio che la statuizione di accoglimento contenuta nella stessa sentenza è basata sul rilevato difetto di motivazione del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui era affetta la paziente che ha indotto l'allora Collegio giudicante ad annullare tale provvedimento negativo rimettendo tuttavia future definitive determinazioni alla Amministrazione competente.
Quest'ultima in sede di esecuzione del giudicato derivante dalla suindicata sentenza n. 924 del 1989 nella necessità dalla stessa sentenza imposta di fornire adeguata motivazione sulla elezione del parere negativo del C.P.P.O. che aveva assunto ruolo determinante nella adozione del provvedimento reiettivo e che era stato ritenuto dal TAR anch'esso privo di congrua e completa motivazione, ha ritenuto di interpellare il Collegio Medico Legale della Sanità.
Dall'esame effettuato da tale Collegio Medico, all'epoca ancora attivo, è risultato che tutte le infermità contratte dalla insegnante e di cui la stessa è risultata affetta in quanto diagnosticate in occasione delle relative visite della C.M.O. presso l'O.M. Principale di Roma, non potevano essere ritenute riconducibili a fatti o eventi di servizio.
Il Collegio Medico Legale della Sanità, come dato evincere dalla motivazione del suo parere riportata per esteso nel decreto del 28/5/1992 del Dirigente della Istruzione Secondaria di 1 grado del Ministero della Pubblica Istruzione, ha effettuato un analitico riscontro non soltanto delle mansioni svolte dalla paziente in ragione della sua attività di insegnante ma anche e principalmente sulle condizioni in cui la stessa aveva svolto il suo lavoro e di quelle degli ambienti presso cui erano state espletate, concludendo, a termine di tale disamina, per la insussistenza:
- di particolari situazioni di stress psichico derivanti dalle mansioni svolte in qualità di insegnante;
- dello svolgimento delle stesse mansioni in ambienti comunque chiusi che, anche se non idonei, non erano da riguardarsi come concausa efficiente e determinante nella eziopatogenesi ovvero più precoce evoluzione della infermità artrosica.
Con tali conclusioni il Collegio Medico Legale ha in sostanza condiviso quelle espresse dal C.P.P.O. colmando le carenze in cui era incorso lo stesso Comitato essendovi stato, come già enunciato, un effettivo esame di tutte le condizioni in cui la insegnante aveva svolto le sue mansioni, che in quanto non adeguatamente effettuato avevano determinato l'annullamento in sede giurisdizionale dei dinieghi opposti alla domanda della richiedente.
Quanto al provvedimento (decreto dirigenziale del Ministero P.I.) che da ultimo ha definitivamente respinto la domanda della richiedente, nello stesso atto che riporta integralmente le conclusioni del Collegio Medico del Ministero della Sanità, tale provvedimento esprime dichiaratamente le ragioni della sua condivisione alle stesse conclusioni ricondotte alla mancanza del nesso di causalità tra il servizio prestato e le infermità contratte dalla insegnante.
In tali termini definitivamente concluso il procedimento di cui trattasi dopo la intervenuta sentenza di annullamento incentrata sul difetto di istruttoria e di motivazione non si ravvisano elementi che consentano l'accoglimento del presente ricorso che va pertanto rigettato.
Sussistono invece ragioni che consentono di compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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