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Pensione di privilegio..per non dipendenza da c.s. delle infermità "Artrosi lombare a discreto impegno funzionale..

Dettagli

C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 11-09-2012, n. 880
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il primo provvedimento in epigrafe, impugnato in questa sede giurisdizionale, è stata respinta l'istanza di pensione di privilegio del 27 marzo 1996 del ricorrente - ex dipendente, in qualità di Infermiere professionale, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone collocato a riposo dal 16 marzo 1994 - per non dipendenza da c.s. delle infermità "Artrosi lombare a discreto impegno funzionale; cirrosi macronodulare", diagnosticate alla v.c. del 19 gennaio 1999 presso la C.M.O. di Roma, che si espresse favorevolmente giudicando le infermità ascrivibili cumulativamente alla 2° ctg. di Tab. A, mentre il diniego in questione si fonda sul parere negativo del Comitato Tecnico delle pensioni di privilegio del 3 ottobre 2000.
Dagli atti risulta che l'interessato aveva proposto ricorso amministrativo, presso il Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, che ha opposto il diniego (deliberazione n. 78 del 5 ottobre 2001), che parimenti impugnata in questa sede giurisdizionale.
Con il proposto gravame, parte attrice si duole avverso il mancato riconoscimento pensionistico, sostenendo sussistere il nesso di causalità delle lamentate patologie con il servizio prestato, riferendosi, tra l'altro, al fatto che per esse ha goduto, in attività di servizio, di equo indennizzo (come si evincerebbe dalla documentazione prodotta al riguardo) e producendo, a sostegno della pretesa, anche la relazione medica di parte del dott. (Lpd) (Lpd).
Tenuto conto di ciò e del fatto che in sede amministrativa si era espressa in senso favorevole la Prefettura di Frosinone con nota in data 9 aprile 1999, nella fase istruttoria del presente giudizio è stato interpellato, con ordinanza di questa sezione n. 388/11 del 2 agosto 2011, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa che, sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti, nella seduta del 28 ottobre 2011, ha formulato motivato parere nel senso che entrambe le patologie sofferte dal ricorrente possono considerarsi dipendenti da causa di servizio, con classifica per cumulo delle stesse alla data di riferimento a trattamento pensionistico di 5° ctg. di Tab. A. (singolarmente: 8° ctg. tab. A per la patologia artrosica + 6° ctg. di tab. A per la cirrosi).
Sulla base del suddetto parere d'ufficio parte attrice, con successiva memoria difensiva prodotta per l'odierna trattazione in data 14 marzo 2012, ha insistito per l'accoglimento del gravame secondo la classifica per cumulo delle suddette infermità formulata dal consulente di parte (2° ctg. tab. A) e, subordinatamente, secondo quella formulata dal c.t.u. (5° ctg. tab. A).
Si è costituito in giudizio, con atto depositato il 16 marzo 2012, l'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., in qualità di successore ex lege di I.N.P.D.A.P., e all'odierna trattazione il legale presente ha insistito sulle opposte argomentazioni dell'Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del gravame eccependo, subordinatamente, la prescrizione quinquennale dei ratei.
Motivi della decisione
Ai sensi della vigente normativa in materia di diritto alla pensione privilegiata (ivi compresa la disposizione di cui all'art. 33 della legge n. 680/1938 di cui al caso concreto), il dipendente che per fatti di servizio abbia subito infermità o lesioni dell'integrità personale ascrivibili a categoria pensionistica, può conseguire pensione privilegiata o assegno rinnovabile, qualora i fatti di servizio siano stati causa efficiente e determinante.
Ciò detto la pretesa attorea si appalesa parzialmente fondata nei termini che seguono.
Nel caso concreto si ritiene di condividere il parere del C.M.L. del Ministero della Difesa, acquisito in sede istruttoria e le cui argomentazioni medico-legali si riportano in motivazione, in quanto si appalesa di esatta valutazione medico-legale per la ragionevolezza con cui ha espressamente riconosciuto che proprio da ".... una disamina del carteggio relativo allo stato di servizio del ricorrente si evince che il medesimo, sia nel periodo di servizio come agente di Polizia penitenziaria, sia nel periodo come infermiere professionale presso varie amministrazioni ospedaliere, è stato esposto, per motivi strettamente legati al servizio a noxae patogene in grado di produrre sia indirettamente (ed è questo il caso della cirrosi macronodulare) come concausa efficiente e determinante, sia direttamente (ed è questo il caso della artrosi) le patologie in esame".
Del resto, a conforto del suddetto convincimento, come ha rilevato lo stesso c.t.u., entrambe le patologie sono state giudicate "si" dipendenti da c.s. da diversi organi collegiali, sia in prima che in seconda istanza, nel corso degli iter amministrativi (ivi compresa la stessa C.M.O. di Roma alla v.c. di riferimento del 19 gennaio 1999.
Per le considerazioni dianzi esposte e rigettando l'eccezione di prescrizione dell'Amministrazione convenuta, tenuto conto che il diniego pensionistico, intervenuto con il decreto del 2000, è stato contestato con il presente gravame (proposto nel 2003), devesi riconoscere il diritto del ricorrente, con riferimento alla istanza pensionistica del 27 marzo 1996, alla dichiarazione di dipendenza da c.s. delle citate infermità "Artrosi lombare a discreto impegno funzionale; cirrosi macronodulare" e al conseguente trattamento pensionistico privilegiato ordinario di 5° ctg. di tab. A per cumulo di classifica (singolarmente: 8° ctg. tab. A per la patologia artrosica + 6° ctg. di tab. A per la cirrosi), formulata dallo stesso C.M.L., dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi trattandosi di valutazione eminentemente tecnica e parimenti condivisibile perché medico-legalmente corretta. Infatti il c.t.u., convincentemente, ha confermato la classica 8° di tab. A per l'infermità artrosica, così come valutato dalla C.M.O. alla v.c. di riferimento del 1999, e, viceversa, per la cirrosi ha ritenuto giusta l'ascrivibilità alla 6° ctg. tab. A (piuttosto che la 3° ctg. valutata dalla stessa C.M.O.), giudicando che, in quel contesto, l'infermità fosse in "fase di remissione clinica e sintomatologica". Del resto il C.P.P.O. nel parere in atti del 16 dicembre 1991 riferiva la presenza di tale fase di remissione e la stessa ascrivibilità alla 6° ctg. già alla v.c. del 5 giugno 1989 presso la C.M.O. di Roma.
Sugli importi spettanti al suddetto titolo competono, inoltre, i benefici accessori, con decorrenza dalle singole scadenze debitorie fino all'intervenuto pagamento della sorte capitale. E' fatto salvo il limite del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, previsto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (giusta l'interpretazione di cui all'art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente, in riferimento all'istanza del 27 marzo 1996, al trattamento pensionistico privilegiato ordinario di 5° ctg. di Tab. A, per cumulo di classifica delle infermità "artrosi e "cirrosi", indicate in motivazione, dipendenti da c.s.
Sulle somme dovute al suddetto titolo e fino al pagamento della sorte capitale, spettano i benefici accessori nei limiti del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria di cui alla legge n. 412/1991.
Spese compensate.
Si dispone l'invio degli atti alla competente Amministrazione per gli adempimenti consequenziali.

   

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