Forze Armate: .."Trombofilia da iperomocisteinemia in terapia anticoagulante persistente...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 09 Ottobre 2012 01:55
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Forze Armate:

FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-03-2009, n. 2551
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell'art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Il ricorrente - Sottocapo della (Lpd) - riferisce che nel mentre si trovava in servizio presso la Stazione Elicotteri della (Lpd) (Lpd) di (Lpd), fu colto, il 24 settembre 2007, da malore e ricoverato all'ospedale civile di (Lpd) da cui venne dimesso il successivo 5 ottobre con la prescrizione di 120 gg di riposo domiciliare. Sottoposto nuovamente a visita il 12 febbraio 2008 presso l'ospedale militare di La Spezia, egli fu posto in convalescenza per ulteriori 30 gg con invito a sottoporsi ad alcune visite mediche specialistiche non eseguibili nella struttura militare.
Convocato nuovamente a La Spezia in data 17 marzo 2008, egli è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nella Marina Militare con riferimento all'art. 21/A dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare (D.M. 4/4/2000, n. 114). Questa la diagnosi: "Trombofilia da iperomocisteinemia in terapia anticoagulante persistente. Esiti embolia polmonare massiva da TVP arto inf. Sinistro con lievissimo deficit respiratorio di tipo restrittivo e normale EG.A".
A motivo dell'impugnativa, l'interessato deduce:
1)di essere perfettamente idoneo al servizio militare ed allega, a comprova, la dichiarazione di idoneità espressa dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza cui era stato demandato di accertare, solo 20 gg dopo, il mantenimento dei requisiti psicofisici dell'arruolamento; corrobora l'asserita sua idoneità allegando, altresì, relazione medica a firma del dr A. che attesta il completo ristabilimento in salute;
2)difetto di motivazione: osserva che la sua patologia non rientra tra quelle che espressamente danno luogo alla non idoneità al servizio militare incondizionato, tant'è che l'intimata amministrazione ha dovuto fare riferimento all'art. 21/1° dell'elenco imperfezioni E.I.; sennonché, detto articolato è norma di chiusura del regolamento e ricomprende tra le imperfezioni ed infermità anche quelle non specificate nell'elenco ma che rendono il soggetto non idoneo al servizio militare "dopo osservazione"; nella fattispecie, manca qualsiasi motivazione che illustri l'iter logico che ha indotto l'amministrazione a ritenere manifestamente inabilitante una patologia che il legislatore non ha previsto nell'elenco;
3) il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio militare senza essere sottoposto ad alcun esame o ad alcuna "osservazione".
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il messaggio atto n. 2/3962 datato 12 maggio 2008, con il quale l'Ispettorato di Sanità della (Lpd) avrebbe disposto la riforma, il proscioglimento dalla ferma e la posizione in congedo. A motivo della seconda impugnativa deduce:
a)illegittimità derivata dal verbale impugnato con il ricorso principale;
(b)difetto di motivazione;
c)contraddittorietà con la relazione medica del dr. A. ed il giudizio di idoneità espresso dal Centro Reclutamento della Guardia di Finanza;
d)sviamento;
e)mancata comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento (circolare n. DGPM/11/6/2705/V.F.B. del 27/11/2001 PERSOMIL);
f)incompetenza dell'Ispettorato di Sanità della (Lpd) ad adottare il decreto di proscioglimento dalla ferma.
In data 24 settembre 2008, l'interessato ha notificato altri motivi aggiunti avverso il messaggio n. 2/3962 del 12 maggio 2008 (notificatogli il 15 luglio successivo) riproponendo, sostanzialmente, i medesimi vizi già dedotti con i precedenti motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 1213/2008 la Sezione ha disposto un nuovo accertamento sanitario nei confronti del ricorrente nonché chiesto all'amministrazione una relazione di chiarimenti.
La visita medica è stata effettuata mentre non risultano depositati i chiarimenti.
Nonostante il parziale adempimento, il Collegio ritiene che la causa può essere decisa.
La verificazione tecnica ha sciolto ogni sospetto di eccesso di potere nel giudizio medico legale espresso dalla commissione sanitaria. Sottoposto a nuova visita medica per appurare l'attuale sussistenza e consistenza della causa di inidoneità assunta dall'autorità emanante a fondamento del provvedimento oggetto di causa, il ricorrente è risultato affetto da "Trombofilia da iperomocistinemia in terpaia anticoagulante persistente. Esiti da embolia polmonare massiva da TVP arto inferiore sinistro con lievissim deficit respiratorio di tipo restrittivo e normale emogasanalisi".
La (diversa in composizione) commissione sanitaria ha, dunque, confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente ascrivendo l'infermità - secondo un giudizio di relazione fattonorma insindacabile nel merito - alle cause di non idoneità indicate negli artt. 4 e 10 del d.m. 5 dicembre 2005.
Le ragioni di diritto allegate al ricorso non hanno, pertanto, trovato consistenza e conferma all'esito del successivo giudizio medico legale che ha acclarato la giustezza della prima valutazione.
La legittimità dell'originario giudizio di non idoneità la si coglie in relazione alle risultanze del nuovo accertamento, questo da presumere più approfondito in quanto si è ad esso addivenuto su specifica richiesta del giudice al fine di verificare la fondatezza del primo.
Patente, al dunque, la legittimità dell'impugnato decreto siccome adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la giustezza dell'applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la correttezza e ragionevolezza della decisione finale adeguatamente supportata, sul piano motivazionale, dalle risultanze fattuali dell'accertamento sanitario e da un giudizio di relazione fattonorma immune da vizi logici e travisamento dei fatti, senza che il giudice amministrativo si sia potuto sostituire all'amministrazione nella (ri)formulazione del giudizio di valore.
Quanto al mancato avvio del procedimento, consta in atti che al ricorrente è stata data la relativa comunicazione con nota del 17 marzo 2008 da lui sottoscritta per ricevuta dell'originale (allegato n. 2 alla relazione depositata dall'amministrazione). Ad ogni modo, ed in via dirimente, va osservato che il ricorrente era comunque pervenuto a conoscenza del procedimento aliunde per essere stato egli notiziato sul proprio stato di salute e della proposta di proscioglimento con note trasmessegli dal dipartimento militare di medicina; atti, peraltro, impugnati con ricorso principale.
Sui restanti motivi (aggiunti) di impugnativa, il Collegio osserva che:
1)la legittimità del divisato giudizio di non idoneità (atto presupposto) priva di consistenza, in parte qua, i vizi dedotti avverso i provvedimenti con i quali l'amministrazione ha disposto, in via consequenziale, il proscioglimento dalla ferma e la posizione in congedo;
2)in ordine, invece, al dedotto vizio di incompetenza (provvedimento adottato dall'Ispettorato di Sanità della (Lpd)), il Collegio è dell'avviso che, vertendosi in un giudizio in cui è assente qualunque profilo di discrezionalità amministrativa ed in cui la discrezionalità tecnica involge giudizi privi si opinabilità, possa farsi applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990; ciò, in considerazione del fatto che il contenuto degli atti impugnati, giusta le risultanze della visita medica, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento mentre le spese di giudizio, liquidiate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 04 Febbraio 2009, in Camera di Consiglio.