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Forze Armate: "Accertata trombofilia primitiva in pregressa trombosi venosa..

Dettagli


FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 16-12-2008, n. 11417
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente - arruolata quale militare volontario in ferma breve presso il (Lpd)° Reggimento Paracaduti "(Lpd)" di (Lpd) dal 10 gennaio 2005 con il grado di Caporal Maggiore - impugna il processo verbale con il quale la commissione delegata d'appello, chiamata per ulteriore valutazione ex art. 5, L. n. 416/1926, ha espresso nei suoi confronti il giudizio di non idoneità al servizio militare, riformadola ai sensi dell'art. 4. c.a. del D.M. n. 104 del 4 aprile 2000. Questa la motivazione del giudizio: "Accertata trombofilia primitiva in pregressa trombosi venosa iliacocavale sinistra con episodio di embolia polmonare clinicamente accertato".
Come seguono le censure:
a) come si evince dalla relazione medico legale redatta dal dott. (Lpd) (Lpd), la motivazione del giudizio medico legale della commissione appare erronea perché basata su un'argomentazione illogica ed indimostrata scientificamente;
b)le indagini genetiche effettuate attraverso i test del DNA sono state effettuate senza il previo esplicito ed informato consenso e per finalità che hanno come conseguenza la discriminazione in ambito lavorativo;
c)ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1114/2000, non si possono considerare malattie le condizioni, le predisposizioni e le variabilità genetiche;
d)la commissione ha commesso un errore laddove ha considerato malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici le semplici mutazioni genetiche riscontrate alla ricorrente;
e)l'interessata è guarita ed esente da infermità ed imperfezioni; la sola chiara controindicazione è quella di assumere estro progestinici.
Con ordinanza n. 341/2008 la Sezione ha ordinato un nuovo accertamento sanitario nei confronti della ricorrente.
L'incombente è stato sollecitato all'intimata amministrazione con ordinanza n. 737/2008.
All'esito della disposta verificazione tecnica (accertamento sanitario demandato al Centro di medicina legale di RomaCeccignola), il Collegio reputa il ricorso infondato.
La commissione, dopo aver convocato l'interessata ed aver preso visione della documentazione clinica, ha formulato la seguente diagnosi: "Trombofilia primitiva in pregressa trombosi venosa cavale e iliacofemorale sx e pregressa embolia polmonare clinicamente accertata".
Il nuovo accertamento sanitario ha, dunque, confermato l'esistenza, nei confronti della ricorrente, della già riscontrata patologia. Sotto questo profilo, pertanto, nessun travisamento di fatti e/o errore tecnico, quanto ad applicazione della scienza medica, può essere ragionevolmente imputato all'intimata amministrazione. Quest'ultima, alla luce del complesso accertamento sanitario, ha fatto corretta applicazione alla fattispecie della normativa che regola l'idoneità al servizio militare dei VFB. Il D.M. 114/2000 individua tra le cause di riforma e/o non idoneità al servizio militare "le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici". Anche la direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 fa rientrare tra tali cause "le malattie ematologiche primitive".
La resistente, inoltre, nella relazione depositata il 16 aprile 2008, aveva anche illustrato chiaramente, sotto il profilo scientifico, il nesso causale tra le carenze di proteina C) coagulativa come anche la mutazione del fattore II variante G20210 (riscontrati agli esami laboratoristici effettuati nei confronti della ricorrente) nonché i fenomeni (seppur non ricorrenti) di trombosi venosa ed embolia polmonare. Gli esami medici hanno non hanno fatto altro che acclarare la predisposizione della ricorrente alla trombosi. La patologia in atto rientra tra le cause di non idoneità al servizio militare e correttamente, pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, su di essa è stato fondato il divisato giudizio medicolegale.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.Le spese di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 Ottobre 2008, in Camera di Consiglio.

   

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