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"Attuazione della Dir. 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

Dettagli

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Ministero dell'interno
Circ. 4-10-2012 n. 6121
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della Dir. 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Trasmissione parere Avvocatura generale dello Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.
Circ. 4 ottobre 2012, n. 6121 (1).
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della Dir. 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Trasmissione parere Avvocatura generale dello Stato.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.
 

 
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
 
 
Loro sedi
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
 
 
Trento
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
 
 
Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta
 
 
Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 
Direzione generale dell'immigrazione
 
 
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
 
 
Roma
 
All'
Ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
 
 
Largo Chigi, 19
 
 
Roma
 
All'
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale
 
 
Via Ciro il Grande, 21
 
 
Roma
 
All'
Agenzia delle entrate
 
 
Direzione centrale servizi ai contribuenti
 
 
Via del Giorgione, 159
 
 
Roma
 
Al
Gabinetto del Signor Ministro
 
 
Sede
 
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
 
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
 
 
Roma




 
Di seguito alla Circ. 19 settembre 2012, n. 5829, attesi i numerosi quesiti pervenuti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, questo Dipartimento ha richiesto chiarimenti all'Avvocatura generale dello Stato.
Al riguardo, si trasmette il parere espresso dalla predetta Avvocatura in data 4 aprile 2012 che specifica, fra l'altro, cosa debba intendersi per organismo pubblico legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Pertanto, l'interpretazione fornita sarà utilizzata anche nell'aggiornamento delle faq pubblicate sul sito di questo Ministero.


Il Direttore centrale
Maladrino
 
Allegato



Al
Ministero dell’interno
 
Dipartimento libertà civili e immigrazione
 
Roma
 
fax 06/46549751
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
Direzione generale dell’immigrazione
 
Via Fornovo, 8
 
00192 - Roma
All’
Ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
 
Fax 06/67792213
Al
Ministero dell’economia e delle finanze
 
Gabinetto del Sig. Ministro
 
Roma
 
fax 06/47614249





Oggetto: D.Lgs. n. 109/2012 - Art. 5 - Emersione dal lavoro irregolare


Secondo la previsione contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 - dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012, occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono procedere alla regolarizzazione dei suddetti soggetti, attraverso una dichiarazione di emersione. La presenza dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione chiede chiarimenti alla Scrivente in ordine alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011; in buona sostanza, cosa debba intendersi per "organismo pubblico" legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. in oggetto.
Nell'interpretazione della suddetta locuzione non si può prescindere da due ordini di considerazioni:
1) la peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione;
2) in secondo luogo, l'effettiva ratio sottesa alla scelta del termine “organismi pubblici”.
Quanto al primo punto, trattasi in gran parte di soggetti, stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale, e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti o (quindi) documentazione rilasciata da un'amministrazione o da un ente pubblico.
Il secondo punto è evidentemente collegato al primo.
Orbene, come noto, interpretare una legge e quindi attribuirle un significato vuol dire, come prima regola, risalire alla volontà di cui la legge è espressione e quindi dell’emittente, del legislatore storico: richiamando il canone interpretativo rappresentato dal brocardo latino ubi lux voluit, dixit, non si può non convenire che laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un'amministrazione stricto sensu pubblica l'avrebbe fatto.
Pertanto, la ratio sottesa all’adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Ed ecco, quindi, che nella documentazione de qua possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:
- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, etc.;
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, etc.);
- centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi.
Trattasi, a ben vedere, di documentazione che, pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente.
Opinare diversamente significherebbe contrastare la voluntas del legislatore che, nello scegliere il termine “organismo pubblico”, ha inteso indiscutibilmente ed anzi volutamente non restringere la categoria della documentazione legittimante la richiesta de qua soltanto a quella delle amministrazioni pubbliche, inserendo così la novella normativa in esame in quel trend di apertura delle maglie del controllo e della regolarizzazione anche a quei soggetti che svolgono, comunque, diligentemente un lavoro, seppur irregolarmente presenti nel territorio italiano.
Il secondo punto da chiarire riguarda la documentazione rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen:
1) passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31 dicembre 2011;
2) documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari i Italia, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011.
La categoria di cui al punto 2 si ritiene possa agevolmente essere ricompresa i tra le prove documentali rilevanti ai sensi del precitato art. 5; si tratta, infatti, di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale.
Quanto alla prima categoria, si ritiene doverosa una puntualizzazione, il passaporto recante il timbro di entrata in "area Schengen" da solo è in grado di attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale.
Perchè, quindi, il suddetto documento sia idoneo a sostenere l’istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che, per l'appunto, provi la presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell'accezione sopra chiarita.


Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.


Avvocato incaricato
Ilia Massarelli


Vice Avvocato dello Stato
Raffaele Tamiozzo
 
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5

   

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