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Circolazione stradale dei Velocipedi. Quesiti. Rif. nota racc. A/R pec del 30 luglio 2012.

Dettagli

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 1-8-2012 n. 4447
Circolazione stradale dei Velocipedi. Quesiti. Rif. nota racc. A/R pec del 30 luglio 2012.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II.
Nota 1 agosto 2012, n. 4447 (1).
Circolazione stradale dei Velocipedi. Quesiti. Rif. nota racc. A/R pec del 30 luglio 2012.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II.
 
Con riferimento ai quesiti qui proposti con la nota in riscontro, si comunica quanto segue.
 
1) Equipaggiamento delle biciclette da corsa e mountain bike
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), i velocipedi devono essere muniti, per le segnalazioni visive, anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Ai sensi del comma 3, tali disposizioni non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Come prescritto dall'art. 224, comma 10, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), i dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.
Pertanto tali dispositivi possono essere prodotti da terzi, e se necessario installati dopo l'acquisto del velocipede.
Le caratteristiche minime dei suddetti dispositivi sono quelle indicate dal citato art. 224, commi da 1 a 9, al quale si rinvia per i dettagli tecnici.
 
2) Condotta dei ciclisti sulle strade
Il comportamento su strada dei ciclisti è regolato dall'art. 182 del Codice.
In particolare, ai sensi del comma 1, i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
La violazione di tali norme comporta la sanzione di cui al comma 10.
In ogni caso i ciclisti, quando circolano in promiscuo con gli altri veicoli, sono tenuti a rispettare le norme di comportamento previste dal Titolo V del Codice in quanto applicabili, in particolare quelle di cui agli artt. 141, 143, 145, 146, 148, 149 e 154.
Ai sensi dell'art. 154, comma 1, per cambiare direzione o corsia tutti conducenti, compresi i ciclisti, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio egli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
I ciclisti, in particolare, sono tenuti a guardare nello specchietto retrovisore, ovvero a volgere il capo, per controllare visivamente il sopraggiungere di altri veicoli, e ad effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intendano fermarsi e sporgendo lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intendano voltare.
Al riguardo si osserva tuttavia che anche il conducente di un veicolo a motore, in uscita da un parcheggio laterale, è obbligato a sua volta a tenere, secondo i casi, il comportamento di cui all'art. 145, comma 6, ovvero art. 154, commi da 1 a 5.
Pertanto il conducente del veicolo a motore può essere corresponsabile del comportamento indotto nel ciclista.


Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


Il Direttore della divisione
Dr. Ing. Francesco Mazziotta
 
c.c. art. 182
c.c. art. 154
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 68
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 224

   

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