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Carabinieri: ..danni cagionati dalla mancata assicurazione della disponibilità di alloggio di servizio.."

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-10-2012, n. 5180
Fatto - Diritto P.Q.(Lpd)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.) Con appello notificato il 3 giugno 2010 e depositato il 15 giugno 2010 il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l' (Lpd) Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 671 del 22 settembre 2009.
Con la predetta sentenza, in accoglimento del ricorso cumulativo proposto in primo grado e ivi iscritto al n. 30/2006, annullata la nota del Comando Regione Carabinieri "(Lpd) Romagna" sm/ufficio personale n. 2261/13-1-C di prot. del 15 febbraio 2005 -recante riscontro a istanza dell'interessato-, è stato riconosciuto il diritto di (Lpd), maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata assicurazione della disponibilità di alloggio di servizio, in relazione al suo trasferimento alla Stazione dei Carabinieri di (Lpd) (Lpd) quale "addetto alla stazione, con alloggio di servizio", liquidati in complessivi Euro 20.135,48 (di cui Euro 6.229,44 per trasferte in autovettura, Euro 4.958,04 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in (Lpd) e Euro 8.948,00 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in (Lpd) (Lpd), spese d'intermediazione, spese per il trasloco), oltre agli ulteriori canoni locativi pagati a terzi sino alla consegna dell'alloggio di servizio.
Il giudice amministrativo (Lpd)no, dopo aver minutamente ricostruito la vicenda amministrativa, ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stato violato l'art. 2 comma 2 della L. n. 241 del 1990, in relazione al termine fissato dal D.(Lpd) n. 690 del 1996 per la conclusione del procedimento relativo alla concessione degli alloggi di servizio, per non aver l'interessato conseguito la disponibilità dell'alloggio, nonché dell'art. 7 del D.I. 3 giugno 1989, per non aver provveduto l'Amministrazione, scaduto il termine di cui al precedente art. 4 (tre mesi), improrogabile anche secondo circolare del Comando Generale dell'Arma dell'8 gennaio 1998, all'emanazione dell'ordinanza di recupero coatto.
Premessa quindi l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, e richiamatane la responsabilità ex art. 2043 cod. civ., la sentenza ha riconosciuto e liquidato i danni patrimoniali da essa cagionati al (Lpd), come supra meglio precisati.
L'appello, senza rubricazione di motivi, sostiene che la mancata consegna dell'alloggio sarebbe dipesa non già da colpa d'apparato sebbene da fatti obiettivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, richiamando peraltro la circolare n. 27/21-2 del 5 dicembre 1990 che escluderebbe l'applicazione delle disposizioni e dei termini di cui agli art. 4 e 7 del D.I. 3 giugno 1989 "laddove il personale trasferito ad altra sede con alloggio gratuito non abbia ricevuto dall'Amministrazione la materiale disponibilità del nuovo alloggio"; ipotesi inveratasi nel caso di specie poiché entrambi gli alloggi di servizio presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di (Lpd) (Lpd) erano occupati, l'uno -riservato al vicecomandante- dal comandante della Stazione, maresciallo (Lpd), l'altro -riservato al comandante- dal precedente comandante tenente (Lpd), in un primo tempo a titolo di assegnazione temporanea sino al termine del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dell'Arma, successivamente, e ancorché trasferito alla Legione Carabinieri di (Lpd) quale Comandante del Nucleo Radiomobile, perché l'alloggio ivi assegnatogli non si era ancora liberato, essendo stato alla fine consegnato l'alloggio al (Lpd) il 4 marzo 2006.
L'appellato, con la memoria di costituzione in giudizio e la successiva memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, ha a sua volta dedotto l'infondatezza del gravame, rilevando come in effetti la protrazione dell'occupazione dell'alloggio da parte del (Lpd) riguardasse non già le esigenze abitative di quest'ultimo sebbene il solo deposito di masserizie ed effetti personali, e che in ogni caso tanto il D.I. 3 giugno 1989, quanto la circolare dell'8 gennaio 1998, imponevano la liberazione dell'alloggio, cui non poteva ostare la superata circolare del 5 dicembre 1990.
Con ordinanza n. 3366 del 21 luglio 2010 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sotto il profilo comparativo del danno.
All'udienza pubblica del 29 maggio 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, nei sensi di seguito precisati.
2.1) Giova premettere in punto di fatto, ad integrazione della narrativa che precede, che:
- il maresciallo ordinario (Lpd), già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (Lpd), fu trasferito alla Stazione Carabinieri di (Lpd) (Lpd) quale "addetto alla Stazione, con alloggio di servizio", con nota n. 1543/10-2001 I di prot. del 4 luglio 2003, mente con provvedimento del 23 settembre 2003, notificatogli il 15 gennaio 2004, gli fu concesso il godimento dell'alloggio di servizio;
- presso la Stazione Carabinieri di (Lpd) (Lpd) erano disponibili due alloggi di servizio, l'uno per il Comandante della Stazione, l'altro per l'addetto (o vicecomandante in linea gerarchica);
- l'alloggio del Comandante della Stazione, già occupato da (Lpd), già Comandante della Stazione, e nominato sottotenente del ruolo speciale nell'ottobre 2002, rimase occupato da quest'ultimo nel periodo di svolgimento del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, con ciò sospendendosi l'esecuzione del provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio, emanato il 3 dicembre 2002;
- il nuovo Comandante della Stazione, maresciallo (Lpd) occupò quindi l'altro alloggio di servizio dal 24 dicembre 2002;
- pur dopo il termine del periodo di addestramento, il (Lpd) continuò ad occupare l'alloggio di servizio, ancorché destinato alla Legione dei Carabinieri di (Lpd) quale Comandante del Nucleo operativo radiomobile, onde il (Lpd), per lo svolgimento del servizio, continuò a occupare dapprima un alloggio in locazione a (Lpd), sobbarcandosi i relativi trasferimenti giornalieri a (Lpd) sino all'ottobre del 2004, quindi prese in locazione, a proprie spese, un immobile in (Lpd) (Lpd);
- l'alloggio di servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (Lpd) fu consegnato al maresciallo (Lpd) soltanto il data 4 marzo 2006.
2.3) Come ricordato nella narrativa in fatto, la disciplina relativa alla concessione e al rilascio degli alloggi di servizio per i militari dell'Arma dei Carabinieri, applicabile ratione temporis, è costituita dal decreto del Ministro della Difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno, del 3 giugno 1989.
Trattasi di disposizioni di natura regolamentare, emanate in attuazione della previsione dell'art. 9 comma 2 del D.L. 21 settembre 1987, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472, che estese, al primo comma, "...al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato..." la disciplina recata all'art. 7 della L. 1 dicembre 1986, n. 831 (relativa alla classificazione e concessione degli alloggi di servizio della Guardia di Finanza).
Ciò posto, è pienamente condivisibile l'assunto da cui muove la sentenza del giudice amministrativo (Lpd)no: a seguito della scadenza della sospensione del provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio di servizio al (Lpd), ossia alla scadenza del ciclo addestrativo -che la stessa Avvocatura generale riconosce nell'atto d'appello essere intervenuta sin dal 25 luglio 2003, in epoca anteriore alla concessione dell'alloggio al (Lpd)-, l'Arma avrebbe dovuto procurare il rilascio dell'unità immobiliare, in modo da consentirne l'utilizzazione da parte del nuovo Comandante maresciallo C., che a sua volta era stato costretto ad occupare dal 24 dicembre 2002 il secondo alloggio di servizio, destinato all'addetto o vicecomandante.
In ogni caso, a far tempo dalla concessione dell'alloggio di servizio al (Lpd) (23 settembre 2003), questi avrebbe dovuto essere messo in condizione di assumere la detenzione dell'immobile, procurandosi al (Lpd) altro alloggio di servizio nella sede di destinazione, e se del caso esercitando i poteri di autotutela esecutiva previsti dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del decreto interministeriale.
Né è casuale che il termine di novanta giorni per il rilascio dell'alloggio da parte del militare che non abbia più titolo a detenerlo coincida con quello (tre mesi) per il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"), è ammesso che il personale trasferito con diritto ad alloggio di servizio possa ottenere il rimborso del canone di locazione "...per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi"; disposizione quest'ultima riprodotta anche dall'art. 14 comma 2 del successivo D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
E' evidente, infatti, che le richiamate disposizioni hanno contemplato l'ipotesi in cui l'alloggio di servizio concesso non sia ancora disponibile, autorizzando il rimborso del canone locativo entro il limite temporale nel quale l'alloggio deve essere rilasciato da chi lo occupa.
Sotto tale profilo, nessuna indicazione derogatoria rispetto a disposizioni di rango regolamentare può essere riconosciuta alla circolare del Comando Generale dell'Arma n. 27/21-2 del 5 dicembre 1990, che deve essere intesa, logicamente, nel senso che sia consentito permanere nell'alloggio di servizio qualora il personale trasferito ad altra sede non abbia conseguito la disponibilità di altro alloggio, ma beninteso se ed in quanto l'alloggio occupato non sia stato assegnato ad altro personale.
In ogni caso, poi, le previsioni recate dalla suddetta circolare sono state superate, secondo quanto pure esattamente opinato dal giudice amministrativo (Lpd)no, da quelle contenute nella successiva circolare dell'8 gennaio 1998 per la quale "in nessun caso" può prorogarsi il rilascio dell'alloggio di servizio oltre il periodo massimo di tre mesi ex art. 4 del decreto interministeriale.
2.4) Deve invece revocarsi in dubbio il titolo della responsabilità dell'Amministrazione in ordine alle conseguenze dannose della propria inerzia nel procurare la disponibilità dell'alloggio di servizio all'appellato, che la sentenza gravata riconduce all'art. 2043 cod. civ.
La concessione dell'alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d'impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d'istituto.
In tale prospettiva, il godimento dell'immobile, una volta intervenuta la concessione, è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l'Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità, secondo quanto rilevato, in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2506).
Ne consegue che la responsabilità dell'Amministrazione ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall'art. 1218 cod. civ.
Nel caso di specie l'Amministrazione non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell'alloggio di servizio sia riconducibile a causa non imputabile, ovvero a factum principis o a caso fortuito, i cui estremi non possono ovviamente ravvisarsi in una sorta di "catena" causale (l'omessa riconsegna di alloggi da parte dei loro detentori trasferiti di sede e/o destinati ad altri impieghi operativi) che rinvia, in effetti, a disfunzioni organizzative connesse ad una difettosa programmazione di trasferimenti con concessione di alloggi di servizio, e quindi, comunque e in ogni caso a defaillance d'apparato.
Nessuna contestazione è stata avanzata, invece, dall'appellante in ordine alla misura della liquidazione dei danni, che appare, peraltro, ragionevole e coerente alla documentazione probatoria esibita nel giudizio di primo grado.
3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, salva la precisazione che precede in ordine al titolo della responsabilità, e con conseguente condanna alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio d'appello, liquidati come da dispositivo.
P.Q.(Lpd)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello di cui al ricorso n. 5391/2010 e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore dell'appellato (Lpd), delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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