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violazione dell'art 3 comma 1, punto 6 del D.P.R. n. 737 del 1981

Dettagli


T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-10-2012, n. 2446
Fatto Diritto (Lpd)Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, assistente capo della polizia di Stato in servizio all'Ufficio di Gabinetto della Questura di (Lpd), ha ricevuto, in data 7.01.2010 la notifica del provvedimento, con cui veniva contestata la violazione dell'art 3 comma 1, punto 6 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981, per un episodio accaduto il 24 dicembre 2009.
Si afferma nell'atto di contestazione che il ricorrente, preso atto dell'ordine dei servizi settimanali, avrebbe protestato con il responsabile del servizio, Agente (Lpd), per il mancato inserimento nel turno del 1 gennaio; dalla relazione stilata dal suddetto responsabile emerge che l'Agente (Lpd), a fronte della spiegazione, lo avrebbe offeso, tenendo "un comportamento non consono nei riguardi di un superiore funzionale, che tentava di calmarlo".
Il Questore ha quindi contestato che il ricorrente avesse offeso il superiore, "con parole poco consone al contegno ed al decoro che in qualsiasi circostanza deve essere proprio dell'appartenente alla Polizia di Stato".
Il Sig. (Lpd) controdeduceva alle contestazioni, rappresentando di aver chiesto con molto anticipo di poter effettuare il turno non del 1 gennaio, ma del 25 dicembre; di essersi limitato a manifestare la sua delusione per non essere stato inserito nei turni richiesti, senza tuttavia utilizzare parole offensive nei confronti del responsabile.
Con decreto del 30.1.2010 il Questore applicava la sanzione del richiamo scritto, avverso la quale sono articolate le seguenti censure:
1) violazione dei principi generali in materia di procedimentoi disciplinari; violazione degli artt. 13 e 14 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981, violazione di legge per difetto di motivazione: la contestazione è generica e riporta una versione errata dei fatti; inoltre il Questore non ha considerato le circostanze attenuanti, quali l'età e l'anzianità di servizio dell'agente;
2) violazione di legge per difetto di motivazione, non riportando il provvedimento le ragioni del rigetto delle giustificazioni presentate dal ricorrente;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento è stato adottato in assenza di attività istruttoria, necessaria per accertare l'una esatta ricostruzione dello svolgimento dei fatti.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1) Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto, per aver offeso un superiore "con parole poco consone al contegno ed al decoro che in qualsiasi circostanza deve essere proprio dell'appartenente alla Polizia di Stato".
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, la sanzione è stata applicata per un diverbio avuto con il superiore, responsabile dei turni.
Nel primo motivo parte ricorrente solleva due distinti profili di illegittimità: la contestazione degli addebiti sarebbe fondata solo sulla ricostruzione dei fatti rappresentata nella relazione del Responsabile di servizio, privando così il ricorrente della possibilità di rendere la propria versione dei fatti.
Viene poi lamentata la violazione dell'art 13 D.(Lpd)R. n. 737 del 1981, in quanto in sede di applicazione della sanzione, non sarebbero state valutate le circostanze attenuanti, rappresentate dall'età del ricorrente, dagli anni di servizio svolti senza mai alcuna sanzione.
Il primo profilo, cioè la violazione dell'art 14 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981 è infondato.
L'art 14 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981, prescrive che la contestazione sia fatta per iscritto e indichi succintamente e con chiarezza i fatti e la specificità della trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere.
A tale prescrizione l'atto di contestazione si è attenuto, in quanto descrive i fatti e afferma che essi configurano la mancanza prevista dall'art 3 comma 1 punto 6 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981.
Prima della contestazione degli addebiti, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di sentire il soggetto incolpato, il cui diritto di difesa, viene garantito nella fase istruttoria.
Rispetto al secondo profilo, relativo alla tipologia di sanzione applicata, va ricordato che il giudizio disciplinare nei confronti del personale della Polizia, si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicché in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente. La valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione irrogata ed i fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; idem, 15 maggio 2003, n. 2624; idem, 30 ottobre 2001, n. 5868; idem, 12 aprile 2001, n. 2259; idem, 31 luglio 2000, n. 3647), che non sembrano ricorrere nel caso di specie attesa la condotta tenuta dal ricorrente.
Si ricorda che ai sensi del D.(Lpd)R. 28 ottobre 1985, n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia verso superiori, pari qualifica e pubblico e deve mantenere una condotta irreprensibile.
Nel caso di specie, la condotta è stata correttamente ritenuta in violazione ai doveri di correttezza degli appartenenti alle forze dell'ordine, in quanto rivela una mancanza di rispetto verso i superiori e un contegno in ogni caso scorretto, per la modalità con cui è stato manifestato il proprio disappunto per l'organizzazione dei turni.
La censura è quindi infondata, in quanto la sanzione irrogata non risulta irragionevole né illogica rispetto al comportamento imputato al ricorrente.
2) Nel secondo motivo, si contesta il difetto di motivazione, perché "il provvedimento si limiterebbe a richiamare gli atti e le difese dell'interessato", ma non sarebbe stato compiuto un esame delle medesime.
Anche questo motivo è infondato: la qualificazione del comportamento tenuto dal ricorrente, sufficientemente circostanziato con riferimento alla condotta irrispettosa verso il superiore, si presenta completa, così da rendere non necessarie ulteriori specificazioni: l'onere motivazione si deve quindi ritenere sufficientemente assolto, dal momento che la sanzione è correttamente collegata ad un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'art 3 comma 1, punto 6 del D.(Lpd)R. n. 737 del 1981.
3) Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere la terza censura, in cui parte ricorrente lamenta l'eccesso di potere per difetto dei poteri istruttori e il travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento sarebbe fondato su una istruttoria non completa, considerando come veritiera la sola versione del superiore Z..
Dall'istruttoria è emerso come accadimento certo e incontestabile, l'accesa discussione con il superiore, fatto di per sé sufficiente a giustificare la sanzione del richiamo scritto, trattandosi di una condotta non consona ad un agente di Polizia.
4) L'infondatezza delle censure proposte conduce al rigetto del ricorso.
In considerazione della particolarità della situazione di fatto il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
(Lpd)Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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