Respingimentoaccesso agli atti afferenti ad una sanzione disciplinare allo stesso inflitta

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 09 Ottobre 2012 01:50
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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 27-09-2012, n. 2427
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2012, il sovrintendente della Polizia di Stato (Lpd) ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la sua istanza di accesso agli atti afferenti ad una sanzione disciplinare allo stesso inflitta.
In particolare, il ricorrente ha esposto che, a fronte della sua richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare che lo aveva interessato, la sezione di Varese del compartimento della Polizia stradale aveva ritenuto tale richiesta non motivata in quanto la dicitura "al fine di tutelare situazioni giuridiche rilevanti" sarebbe stata affetta da estrema genericità, e comunque non sorretta da interesse perché avverso il provvedimento del richiamo orale non sarebbe permessa alcuna azione di ricorso.
Non si è costituita l'amministrazione convenuta, alla quale il ricorso, peraltro, è stato notificato direttamente, e il ricorso è stato trattenuto in decisione a seguito della camera di consiglio svoltasi in data 26 settembre 2012.
Il ricorso è inammissibile in quanto, pur essendo stato proposto nei confronti di un'Amministrazione statale, non è stato ad essa notificato presso l'Avvocatura dello Stato, in violazione dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 -, con conseguente nullità della notificazione stessa.
Ritiene il Collegio che tale regola conservi validità anche a seguito dell'introduzione del nuovo codice del processo amministrativo, che ha espressamente rimandato (art. 41, comma 3), per la notificazione dei ricorsi alle amministrazioni statali, alle "norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse" (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 4660/2011).
Tale disciplina deve peraltro osservarsi anche per il rito in materia di accesso agli atti amministrativi, poiché il comma 3 dell'art. 116 c.p.a., nel prevedere che "l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un dipendente a ciò autorizzato", non ha previsto neanche implicitamente un regime derogatorio con riferimento al soggetto cui notificare il ricorso, ma ha semplicemente facoltizzato l'amministrazione a non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previa valutazione in tal senso dell'Avvocatura stessa, dovendosi continuare ad applicare, in quanto compatibile, l'art. 417-bis c.p.c. al processo amministrativo (cfr., sul punto, Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 257/2003).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la acclarata nullità della notificazione del ricorso introduttivo rende dunque il gravame inammissibile.
Le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente, non essendosi costituita l'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.