Respingimento dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli come "spondiloartrosi rachide lombare sacrale" e "cardiopatia ischemica".

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 08 Ottobre 2012 01:48
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T.A.R. Campania (Lpd) Sez. VI, Sent., 26-09-2012, n. 3944
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di (Lpd) al (Lpd) (Lpd) di (Lpd), ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale l'amministrazione, in base al parere del Comitato di Verifica della Cause di Servizio (d'ora innanzi C.V.C.S.) n. 34866/2007 del 13.12.2007, confermato nel (Lpd) parere n. 13314/2008 del 14.7.2008, ha respinto le sue istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli come "spondiloartrosi rachide lombare sacrale" e "cardiopatia ischemica".
Ha dedotto due motivi, con i quali censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato e depositando apposita relazione.
All'esito della camera di consiglio del giorno 04 marzo 2009 l'istanza di sospensiva è stata respinta.
Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. I due mezzi di ricorso - con i quale il ricorrente contesta l'erronea valutazione dei fatti su cui si fonda il decreto di rigetto e l'erronea applicazione delle norme rilevanti nella fattispecie per quanto concerne la infermità "cardiopatia ischemica" e la "spondiloartrosi lombosacrale" in relazione alle condizioni in cui egli ha operato prestando servizio presso la Questura di Palermo dal 1983 al 1986 e presso la Questura di Livorno e successivamente di (Lpd) (dal 1987) sulle "volanti" - sono entrambi infondati.
1.2. L'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 prevede che la Commissione Medico Ospedaliera si pronunci in merito alla "diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio"; la Commissione redige un verbale apposito, che l'amministrazione invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio unitamente ad una relazione contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale tra infermità e lesione e attività di servizio.
Il Comitato accerta la riconducibilità eziologica delle infermità al servizio prestato esaminando il rapporto causale tra i fatti e l'infermità o la lesione.
L'amministrazione, al termine di questo iter, si pronuncia "su conforme parere del Comitato".
1.3. Il parere reso dal Comitato di Verifica della Cause di Servizio e la successiva conferma sono stati, nel caso di specie, legittimamente recepiti e riportati nel provvedimento finale, essendo il Comitato l'unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente; detto parere è espressione di discrezionalità tecnica ed è censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere solo quando sia del tutto stata omessa la motivazione ovvero se la stessa sia manifestamente infondata per omessa considerazione di circostanze di fatto di assoluta rilevanza sul piano medico legale.
Nel caso in questione, non sussistono macroscopici vizi logici addotti dal ricorrente, giacché la circostanza che periti di parte abbiano attestato la dipendenza da causa di servizio della "cardiopatia ischemica" del ricorrente ovvero che l'amministrazione in altri casi relativi a colleghi del ricorrente abbia riconosciuto la dipendenza di detta infermità dal servizio prestato, non costituisce un sintomo di irrazionalità del giudizio tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che rimane l'organismo tecnico di "ultima istanza" in ordine a tali accertamenti, il cui parere è vincolante per l'amministrazione.
Parere, peraltro, è opportuno evidenziare, espresso una prima volta il 13.12.2007 con il n. 34866/2007 ed una seconda volta il 14.7.2008 con il n. 13314, a seguito di riesame del precedente su specifica richiesta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota prot. n. 333H/24788 del 10.6.2008, alla luce della nuova documentazione prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ritenuta dal Comitato priva di nuovi elementi di prova.
Inoltre, il parere del Comitato n. 34866/2007 in data 13.12.2007 e il successivo parere confermativo n. 13314 del 14.7.2008, riportati nel provvedimento impugnato risultano, sotto i distinti profili delle differenti patologie (cardiopatia ischemica con pregresso episodio di angina trattata con PTCA e STENT, per le quali il riconoscimento è stato negato), adeguatamente motivati, per cui non si rinvengono i vizi censurati neppure sotto il profilo del difetto di istruttoria, avendo il Comitato preso in esame anche gli altri atti depositati dal ricorrente.
Il decreto, dunque, anche sotto il profilo dell'infermità "spondilo artrosi lombosacrale", appare congruamente motivato ed emesso all'esito di una compiuta e puntuale istruttoria, così che le conclusioni raggiunte, immuni da vizi logici o metodologici, che (soli) potrebbero consentire un sindacato sull'esercizio della discrezionalità tecnica, non possono essere inficiate dalla diversa ricostruzione contenuta in atti di parte o da una richiesta di esercizio, da parte del giudice, di poteri istruttori (cfr. tra le molte, T.A.R. Campania (Lpd), questa stessa sezione n. 21 giugno 2012, n. 2976; T.A.R. Campania (Lpd), sez. VII, 08 aprile 2011, n. 2000; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 agosto 2010, n. 30115).
1.4. Alla luce delle suespresse motivazioni il ricorso è da respingere.
2. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.