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..riconoscimento del periodo di servizio prestato nel ruolo sottufficiali ai fini della omogenizzazione stipendiale..

Dettagli

FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-09-2012, n. 8023
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto notificato il 23 giugno 2005, depositato nei termini, il Sig. (Lpd) e gli altri ricorrenti specificati in epigrafe hanno proposto ricorso per l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a vedersi riconosciuto il periodo di servizio prestato nel ruolo sottufficiali ai fini della omogenizzazione stipendiale di cui all'art. 5 della L. n. 231 del 1990 e successive modifiche, con la conseguenziale condanna al pagamento delle somme dovute così come previsto dal suddetto art. 5, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici.
I ricorrenti, tutti Ufficiali appartenenti al ruolo tecnico amministrativo, a sostegno della loro pretesa, deducono eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà e per irragionevolezza.
Lamenta parte ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell'art. 5 della L. n. 231 del 1999 del periodo svolto dai ricorrenti nel ruolo sottufficiali ai fini della omogenizzazione stipendiale. Viene pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli arrt. 3, 36 e art. 97 della Costituzione dell'art. 5 della L. 8 agosto 1990 nella parte in cui vincola l'attribuzione dello stipendio spettante al colonnello e al generale di brigata allo svolgimento rispettivamente di tredici e ventitré anni "dalla nomina ad Ufficiale".
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.
Il ricorso non si appalesa fondato.
Con la presente impugnativa i ricorrenti, tutti Ufficiali appartenenti al Ruolo Tecnico Amministrativo, hanno proposto un'azione di accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuto il periodo di servizio prestato nel ruolo sottufficiali ai fini della omogenizzazione stipendiale di cui all'art. 5 della L. n. 231 del 1990 e successive modificazioni.
Va premesso che tale articolo, così come modificato dalla L. n. 86 del 2001, dispone che "agli Ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 13 anni dalla nomina ad Ufficiale è attribuito lo stipendio spettante al Colonnello; agli Ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 23 anni dalla nomina ad Ufficiale è attribuito lo stipendio spettante al Brigadiere Generale".
Dal semplice tenore della suddetta disposizione appare evidente come la stessa non possa applicarsi, ai fini della omogenizzazione stipendiale, ai ricorrenti, in quanto non consente la valutazione del periodo di servizio prestato nel ruolo sottufficiali.
I ricorrenti lamentano che l'introduzione effettuata dal legislatore con la L. n. 231 del 1990 delle parole "dalla nomina ad Ufficiale" abbia operato una illegittima disparità di trattamento tra i ricorrenti ed i funzionari del ruolo di Commissari ed equiparati della Polizia di Stato, provenienti da ruolo diverso, per cui sollevano questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5 L. n. 231 del 1990 per violazione degli artt. 3, 36 e art. 97 della Costituzione.
Tale questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, atteso che il mancato riconoscimento, ai fini della omogenizzazione stipendiale, del periodo svolto nel ruolo sottufficiali non appare discriminatorio nei confronti dei ricorrenti in quanto provenienti da un ruolo diverso. Né peraltro l'attribuzione dello stipendio spettante al colonnello ed al generale di brigata allo svolgimento, rispettivamente, di tredici e ventitré anni dalla "nomina ad Ufficiale" può ritenersi irrazionale in quanto rientra nella piena disponibilità del legislatore non attribuire alcun significato al precedente periodo di servizio espletato nel ruolo sottufficiali attesa la diversità delle funzioni svolte.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre non si dispone sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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