..re-inquadramento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri..

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 08 Ottobre 2012 01:42
Visite: 2724

d 

CARABINIERI   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2012, n. 7991
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente - maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri - agisce in giudizio per sentirsi pronunciare:
a)declaratoria del diritto al re-inquadramento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri secondo criteri e modalità corrispondenti a quelli previsti dal legislatore per il re-inquadramento dei colleghi pari qualifica e ruolo del personale della Polizia di Stato;
b)declaratoria del diritto alla successiva progressione di carriera nell'ambito del ruolo ispettori al compimento di un numero di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori del personale della Polizia di Stato;
c)condanna dell'Amministrazione convenuta alla ricostruzione di carriera, alla corresponsione dei relativi emolumenti ed alla regolarizzazione previdenziale;
d)annullamento dei provvedimenti che negano tali diritti;
e)risarcimento dei danni conseguenti.
L'interessato, oltre a dedurre un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere sotto vari profili, eccepisce l'incostituzionalità degli artt. 12, 13, 14, 15 del D.Lgs. n. 198 del 1995, per contrasto con gli artt. 3, 1 c., 36, 1 c., parte prima, e art. 97 della Costituzione, denunciando l'incostituzionalità delle norme per la mancata equiparazione degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato relativamente agli avanzamenti di carriera ed al trattamento economico.
All'udienza del 18 luglio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Giova una breve ricostruzione dei fatti.
Le Forze di Polizia, inclusa l'Arma dei Carabinieri, furono interessate, negli anni novanta, da una modifica della normativa dei ruoli e delle modalità di reclutamento.
In questo contesto, fu affrontata anche la questione della equiparazione economica e di carriera dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, già presa in considerazione con la L. 1 aprile 1981, n. 121.
La Corte Costituzionale, sulla scorta delle argomentazioni riguardanti il principio di equiparazione tra le funzioni di istituto dei sottufficiali dei Carabinieri e quelle svolte dagli ispettori della Polizia di Stato, dichiarò l'illegittimità costituzionale del'art. 43 della L. n. 121 del 1981 e della tabella C) allegata alla predetta legge sancendo la valenza del "criterio funzionale".
La L. n. 216 del 3 marzo 1992 attuò la perequazione del trattamento economico delegando il Governo alla emanazione di decreti legislativi relativi alla equiparazione giuridica e dei ruoli economici e di carriera per il personale delle forze di Polizia e delle Forze armate.
A tal fine, furono emanati il D.Lvo n. 197/1995 - sul riordino delle carriere de personale non direttivo della Polizia di Stato - ed il D.Lgs. n. 198 del 1995, relativo al riordino del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante i quali il ruolo dei rispettivi Ispettori fu articolato in quattro gradi.
Ebbene, il ricorrente lamenta che, nonostante i predetti decreti abbiano costituito tali ruoli dai quali si evince l'equiparazione tra i gradi di ispettori appartenenti al corpo della Polizia di Stato e i corrispondenti gradi di Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, di fatto tale equiparazione non avrebbe avuto concreta applicazione, creando una vera e propria sperequazione fra le varie forze di Polizia.
La circostanza, prosegue il ricorrente, è confermata dall'analisi dell'art. 13 del D.LVo n. 197/1995 relativo alle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato il quale prevede che un ispettore diventi un ispettore capo dopo soli due anni; un ispettore capo diventi solo dopo un anno ispettore superiore s.U.S.P. con conseguente attribuzione del livello stipendiale VII bis, senza sostenere alcuna prova di esame.
Di contro, il D.Lgs. n. 198 del 1995 relativo alla carriera dei Carabinieri prevede che un militare che possiede il grado di Maresciallo ordinario ad esempio nel 1990 diventi Maresciallo capo nel 1994, con la possibilità di essere portato in avanzamento soltanto nel 1998 a seguito di superamento del concorso previsto dall'art. 38, c. 4 ed art. 46, c. 5 del D.Lgs. n. 198 del 1995.
Ad avviso dell'istante, pertanto, con l'adozione del D.Lgs. n. 198 del 1995 si sarebbe verificata una penalizzazione formale e materiale per i sottufficiali dei Carabinieri, in spregio sia del "criterio funzionale" affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 - secondo cui ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico - che degli artt. 3, 36 e art. 97 della Costituzione.
L'interessato, infatti, argomentando dalla identità funzionale dei quatto gradi in cui sono stati articolati i ruoli degli Ispettori delle varie Forze di Polizia, adombra i seguenti sospetti di incostituzionalità: irrazionalità/irragionevolezza della normativa (art. 3 Cost.: in quanto la presunta equiparazione non tiene conto del contenuto delle funzioni proprie, delle qualifiche e dei gradi messi a raffronto); disparità di trattamento (art. 97 Cost.: le mansioni attribuite ai vari gradi dei ruoli dei sottufficiali dell'Arma sono omogenee, per quantità e qualità, a quelle corrispondenti svolte dagli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato); diritto alla progressione di carriera (art. 36 Cost.: nell'ambito del ruolo ispettori al compimento di anni di servizio uguale, nel complesso, a quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo ispettori della Polizia).
Il ricorso è infondato.
Come esposto in fatto, il ricorrente ha denunciato violazione del c.d. "criterio funzionale" - affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 - secondo cui ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico.
Va innanzitutto premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in una serie di giudizi in cui erano stati proposti profili riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo ispettori rispetto a chi rivestiva la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 6 marzo 1992, n. 216, chiarendo l'evoluzione legislativa successiva alla riforma della polizia del 1981 (caratterizzata dall'inizio della unificazione del trattamento economico per le Forze di polizia mediante estensione di quello previsto per la Polizia di Stato: art. 42 della L. n. 121 del 1981) ed individuando i contenuti della delega del suddetto art. 3.
In particolare è stato affermato, con la citata sentenza n. 63 del 1998, che l'art. 3 del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella L. 6 marzo 1992, n. 216 è una tipica misura di perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime ordinamentale) che rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione.
Tale discrezionalità - prosegue l'alta Corte - ricomprende tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, che non incorre di per sé in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 (sentenza C. Cost. n. 133 del 1985), quanto la possibilità che nell'ambito del pubblico impiego siano attribuite voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti; ciò, ovviamente, se non vi siano appiattimenti retributivi (sentenza C. Cost. n. 65 del 1997) o non si verifichino altre forme sintomatiche di palese arbitrarietà o di manifesta non ragionevolezza (sentenze C. Cost. n. 133 del 1996 e n. 217 del 1977).
Il legislatore - si legge nelle pronunce testé citate - può modificare nel numero (in riduzione o in aumento) i livelli retributivi, così come può procedere a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1998 cit.).
La delega contenuta nell'art. 3 della L. n. 216 del 1992, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2) riguardava "le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale" delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, "per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge".
Inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero "prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste" con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della L. n. 216 del 1992; ordinanza n. 151 del 1999).
Con la più volte citata sentenza n. 63 del 1998, la Corte costituzionale ha escluso che il cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare di una categoria di personale dipendente della pubblica amministrazione debba, in ogni caso, comportare la necessità di innalzare i livelli superiori, in modo da esigere l'ulteriore avanzamento di un "gradino" di coloro che erano in precedenza in posizione sovraordinata, potendo i livelli retributivi essere modificati nel numero (in riduzione o in aumento), così come può pervenirsi a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, ciò naturalmente fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza.
Del resto l'innalzamento in base a legge di un livello retributivo con accorpamento a livello superiore di intere qualifiche non comporta un meccanismo di promozioni con le relative garanzie procedimentali amministrative.
Gli stessi principi, a maggior ragione, possono essere integralmente applicati quando si proceda a modifiche (con operazioni di accorpamento verso l'alto) di qualifiche funzionali o gradi o di posizioni speciali, specialmente in sede di riassetto degli ordinamenti in un disegno di omogeneizzazione di carriere, attribuzioni e trattamenti economici, e di sostanziale equiordinazione dei compiti, raggiungibile anche attraverso modifiche degli ordinamenti e dei ruoli con le occorrenti disposizioni transitorie relative agli inquadramenti.
Del resto, la legge di delega (art. 3 della L. n. 216 del 1992) prevedeva un'ampiezza di interventi sugli ordinamenti - allo scopo di conseguire una disciplina "omogenea" e di raggiungere una "equiordinazione" di compiti e connessi trattamenti economici - per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche fino alla soppressione di qualifiche e gradi; di qui - conclude il giudice delle leggi - la piena legittimità della scelta discrezionale del legislatore delegato, che si è attenuto ai criteri e principi direttivi citati.
La scelta legislativa di soppressione di gradi e qualifiche o posizioni speciali o comunque di accorpamento di posizioni in precedenza differenziate, proprio perché procedeva alla eliminazione di particolari previsioni non rispondenti alla esigenza di comparabilità ed equiordinazione dei gradi e delle qualifiche e posizioni (e del connesso trattamento economico) di tutte le forze di polizia, doveva comportare la parificazione di livelli per soggetti appartenenti alle precedenti differenti posizioni riunificate, con il consueto limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza, e quindi con esclusione di situazioni di sostanziale scavalcamento.
In sostanza, in operazioni di revisione ordinamentale i benefici conseguiti da singole categorie o livelli di personale non debbono essere necessariamente identici o equivalenti a quelli dell'altro personale non appartenente alla stessa categoria o livello, ma dipendono, come nella specie, dalle esigenze di riassetto organizzativo e di omogeneizzazione tra le varie forze di polizia e forze armate, con il limite inderogabile della esclusione di scavalcamenti retributivi o di trattamenti discriminanti rispetto a precedente identità di compiti e trattamento economico (identità di posizioni retributive e funzionali), ipotesi non sussistenti nelle fattispecie in contestazione.
Le argomentazioni che precedono sono state ribadite dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 maggio 1999, n. 189 con la quale è stata dichiarata, in parte qua, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 36 e art. 97 cost., dell'art. 46 D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri).
Il Collegio, sulla scorta di quanto sopra considerato, ritiene - giusta i principi affermati dalla Corte costituzionale - che le norme dal ricorrente sospettate di illegittimità costituzionale costituiscono una scelta di politica legislativa, esercitata, in modo non arbitrario né manifestamente irrazionale.
Le stesse norme, è opportuno soggiungere incidentalmente, neppure appaino in contrasto con lo scopo della legge delega di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamenti economici, collegata ai rispettivi compiti istituzionali, e una sostanziale equiordinazione dei compiti raggiungibile anche attraverso modifiche degli ordinamenti e dei ruoli con le occorrenti disposizioni transitorie.
Sotto questo profilo, manifestamente infondata s'appalesa la censura di violazione dell'art. 36 della Costituzione.
Ed invero, il Legislatore, così come gode di ampia discrezionalità, pur con i limiti indicati, nel modificare l'organizzazione amministrativa e nell'adottare le conseguenti misure di perequazione economica, nel contempo gode della stessa discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di categorie, ove anche in precedenza egualmente retribuite (ordinanza n. 189 del 1999).
Del resto, il rapporto di proporzionalità della retribuzione ai fini dei principi desumibili dall'art. 36 della Costituzione deve essere effettuato in riferimento al trattamento economico complessivo in relazione alla categoria ed al livello e non è suscettibile di differenziazioni personali nell'ambito del livello unificato, salvo quelle derivanti da anzianità o da particolari indennità o compensi per attività aggiuntive o comportanti maggiore impegno quantitativo o qualitativo (sempre sentenza n. 63 del 1998).
Anche l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riguardo al parametro di cui all'art. 97 della Costituzione s'appalesa manifestamente infondata, poiché le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nella discrezionalità del legislatore e non ledono, di per sé, il canone del buon andamento e/o dell'imparzialità (sentenza n. 63 del 1998).
In definitiva, il diverso trattamento lamentato dal ricorrente trova adeguata giustificazione nelle diverse posizioni di partenza economiche e giuridiche esistenti nell'ambito della medesima Forza armata nonché tra le Forze di polizia e le Forze armate in genere (nelle quali ultime è confluita l'Arma dei Carabinieri).
Per quanto sopra esposto, la pretesa azionata dal ricorrente non trova copertura nelle norme dell'ordinamento giuridico e, pertanto, essa non è meritevole di accoglimento.
Il ricorso in esame è, dunque, infondato e va, perciò, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.